Le spese dell’agente di commercio hanno un trattamento molto diverso a seconda del regime fiscale. Nel regime forfettario auto, carburante, Telepass, telefono, trasferte e altre spese non si deducono analiticamente e l’IVA sugli acquisti non si detrae; nel regime ordinario o semplificato, invece, molti costi possono essere dedotti secondo percentuali e limiti specifici.
Per un agente questa differenza è particolarmente importante perché l’attività comporta spesso costi elevati per auto, carburante, pedaggi, trasferte e strumenti di lavoro.
Quali spese può scaricare un agente di commercio?
Nel regime ordinario o semplificato un agente può dedurre, nei limiti previsti dalla normativa e quando le spese sono inerenti e documentate, costi come:
- acquisto, leasing o noleggio dell’auto;
- carburante e ricarica del veicolo;
- manutenzione, assicurazione, pedaggi e altri costi dell’auto;
- alberghi e ristoranti per trasferte di lavoro;
- telefono e servizi di comunicazione;
- computer, tablet, software e strumenti di lavoro;
- pubblicità, CRM e servizi utilizzati per l’attività;
- contributi previdenziali obbligatori secondo le relative regole fiscali.
Non basta però che una spesa sia “utile”: deve essere collegata all’attività, correttamente documentata e trattata secondo le regole specifiche previste per quella categoria di costo.
Spese dell’agente in forfettario: cosa cambia?
Nel regime forfettario le spese effettivamente sostenute non vengono dedotte una per una. Il reddito fiscale viene determinato applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per l’attività.
Per gli intermediari del commercio il coefficiente è del 62%%. La parte restante rappresenta forfettariamente i costi riconosciuti dal sistema, indipendentemente da quanto l’agente abbia realmente speso.
Su 50.000 euro di ricavi, ad esempio, il reddito forfettario lordo è:
31.000,00 €.
Le spese effettive per auto, benzina, hotel, telefono o computer non modificano questo calcolo. Restano invece fiscalmente rilevanti i contributi previdenziali obbligatori deducibili secondo la disciplina del regime.
La regola deriva dall’articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014.
Auto dell’agente di commercio: deduzione dell’80%
Nel regime ordinario o semplificato gli agenti e rappresentanti di commercio beneficiano di una disciplina più favorevole rispetto alla generalità delle imprese.
L’articolo 164 del TUIR prevede per le autovetture utilizzate dagli agenti una deducibilità dell’80%, entro gli specifici limiti fiscali previsti dalla norma.
Per l’acquisto di un’autovettura il costo fiscalmente riconosciuto non può superare 25.822,84 euro. La percentuale dell’80% si applica alle quote fiscalmente rilevanti calcolate nei limiti previsti.
La proposta discussa in Parlamento di aumentare questo limite a 50.000 euro non è entrata nella disciplina vigente: il riferimento resta quindi 25.822,84 euro.
Il testo vigente dell’articolo 164 del TUIR contiene percentuali e limiti.
Noleggio e leasing auto dell’agente
Anche leasing, locazione e noleggio seguono la disciplina speciale prevista per gli agenti.
Per locazione e noleggio di autovetture il limite annuo fiscalmente rilevante previsto per agenti e rappresentanti è pari a 5.164,57 euro, sul quale opera la percentuale di deducibilità prevista dall’articolo 164.
Nei contratti che comprendono una componente finanziaria e servizi accessori è importante distinguere correttamente le diverse voci del canone prima di applicare i limiti fiscali.
IVA sull’auto dell’agente di commercio
Nel regime IVA ordinario gli agenti e rappresentanti di commercio hanno una disciplina specifica anche per l’IVA sui veicoli.
Il limite ordinario di detrazione IVA del 40% previsto per molti veicoli a uso promiscuo non si applica agli agenti e rappresentanti di commercio. In presenza dei requisiti generali di inerenza e della corretta documentazione, l’IVA può quindi essere integralmente detratta.
La stessa disciplina si estende, secondo le regole IVA, ai componenti e ai costi connessi al veicolo.
Il riferimento è l’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972.
Carburante: quanto si deduce?
Per un agente in regime ordinario o semplificato, i costi di carburante relativi all’autovettura seguono normalmente la deducibilità dell’80% prevista per il veicolo.
Per ottenere la deduzione del carburante l’articolo 164 richiede il pagamento mediante strumenti tracciabili ammessi dalla normativa.
Nel regime IVA ordinario, per l’agente l’IVA sul carburante collegato al veicolo può beneficiare della medesima disciplina IVA prevista per l’autovettura, nel rispetto dei requisiti di inerenza, documentazione e pagamento.
Telepass, pedaggi, assicurazione e manutenzione
I costi di utilizzo dell’autovettura inerenti all’attività, come manutenzione, assicurazione e spese collegate alla circolazione, rientrano nella disciplina dei costi del veicolo e sono normalmente soggetti alla percentuale dell’80% prevista per agenti e rappresentanti.
Nel forfettario, invece, questi costi non producono una deduzione fiscale separata, anche se restano naturalmente una spesa economica effettiva dell’attività.
Hotel, ristoranti e trasferte
Nel regime ordinario o semplificato le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande inerenti all’attività sono deducibili, in linea generale, nella misura del 75%.
È necessario conservare una documentazione adeguata e poter dimostrare il collegamento della trasferta o dell’incontro con l’attività d’impresa.
La percentuale del 75% è prevista dall’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Telefono e connessione internet
Nel reddito d’impresa le spese relative ad apparecchiature e servizi di comunicazione elettronica sono normalmente deducibili nella misura dell’80%, secondo l’articolo 102 del TUIR.
Nel regime forfettario, invece, anche telefono e connessione non vengono dedotti analiticamente dal reddito.
Computer, software, CRM e pubblicità
Nel regime ordinario o semplificato computer, tablet, software, CRM, servizi cloud e pubblicità possono concorrere alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie, purché siano inerenti e documentati.
Per i beni durevoli può essere necessario applicare le regole di ammortamento; per servizi, licenze e altri costi occorre verificare natura e periodo di competenza.
Nel forfettario nessuna di queste spese viene sottratta singolarmente dai ricavi.
Contributi INPS ed ENASARCO sono deducibili nel forfettario?
Sì. I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati seguono una regola diversa rispetto alle normali spese dell’attività e possono ridurre il reddito forfettario secondo la disciplina prevista dalla Legge 190/2014.
Per l’agente occorre considerare correttamente sia la contribuzione INPS sia la quota obbligatoria ENASARCO rimasta a suo carico.
Per aliquote, minimali, massimali e deducibilità puoi consultare la guida sui contributi INPS ed ENASARCO dell’agente di commercio.
Tabella: spese agente in forfettario e regime ordinario
| Spesa | Forfettario | Ordinario / semplificato |
|---|---|---|
| Auto | Nessuna deduzione analitica | 80% nei limiti dell’art. 164 |
| Carburante | Nessuna deduzione analitica | 80%, con requisiti previsti dalla norma |
| Manutenzione e costi auto | Nessuna deduzione analitica | Regole art. 164, normalmente 80% |
| Hotel e ristoranti | Nessuna deduzione analitica | 75% se inerenti e documentati |
| Telefonia | Nessuna deduzione analitica | Normalmente 80% |
| Computer e software | Nessuna deduzione analitica | Secondo le regole ordinarie |
| IVA sugli acquisti | Non detraibile | Detraibile secondo le regole IVA |
| Contributi previdenziali obbligatori | Deducibili secondo la disciplina prevista | Fiscalmente rilevanti secondo le regole applicabili |
Quando le spese possono rendere meno conveniente il forfettario?
Il coefficiente di redditività dell’agente è del 62%%, quindi il sistema considera forfettariamente una quota di costi pari alla parte restante dei ricavi.
Questo non significa che superare quella percentuale di spese renda automaticamente conveniente il regime ordinario. Il confronto deve includere anche aliquote fiscali, IVA, contributi, detrazioni personali e costi amministrativi.
Un agente che percorre molti chilometri, sostiene canoni auto elevati, trasferte frequenti e altri costi importanti dovrebbe però confrontare i due regimi utilizzando le proprie spese reali.
Per un confronto specifico puoi leggere quale regime fiscale scegliere per un agente di commercio e la consulenza sui costi dell’agente in regime semplificato.
Rimborsi spese e costi deducibili non sono la stessa cosa
Una spesa sostenuta dall’agente e un rimborso ricevuto dalla mandante sono due problemi fiscali distinti.
Le anticipazioni effettuate in nome e per conto della mandante possono avere un trattamento diverso dai normali rimborsi di costi intestati all’agente.
Per questo tema consulta la guida sui rimborsi spese dell’agente di commercio.
Fonti normative
- TUIR, articolo 164 – veicoli;
- TUIR, articolo 109 – inerenza, hotel e ristoranti;
- DPR 633/1972, articolo 19-bis1 – detrazione IVA;
- Legge 190/2014 – regime forfettario.
Domande frequenti
No. Nel regime forfettario auto, carburante e gli altri normali costi dell’attività non vengono dedotti analiticamente. Il reddito viene determinato applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per l’attività.
Per gli agenti e rappresentanti di commercio l’articolo 164 del TUIR prevede in generale la deducibilità dell’80% dei costi del veicolo, applicando anche gli specifici limiti fiscali previsti dalla norma. Per l’acquisto dell’autovettura il costo fiscalmente riconosciuto è limitato a 25.822,84 euro.
Nel regime IVA ordinario il limite del 40% previsto per molti veicoli a uso promiscuo non si applica agli agenti e rappresentanti di commercio. La detrazione resta soggetta ai requisiti generali di inerenza e corretta documentazione. Nel regime forfettario l’IVA sugli acquisti non è invece detraibile.
I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati seguono una disciplina diversa dalle normali spese dell’attività e possono ridurre il reddito forfettario secondo le regole previste dalla Legge 190/2014.
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