Guida regime forfettario
Gli adempimenti fiscali non sono di facile comprensione, questo sia per il contribuente, ma spesso anche per stessi addetti ai lavori.
I termini tecnici a volte sono molto ostici, e scoraggiano anche chi si avvicina a questo settore con le migliori intenzioni.
Per questo motivo abbiamo preparato questa guida regime forfettario che sintetizza in modo veloce gli aspetti più importanti di questo regime.
Nel caso sei interessato ad approfondire questo argomento, o vuoi avere un consiglio sulla gestione fiscale della tua attività scrivici o inserisci il tuo commento.
Oltre a questa guida, puoi consultare in modo più dettagliato, i singoli argomenti negli articoli seguenti:
Calcolo tasse regime forfettario
Uscita dal regime forfettario
Regime forfettario e doppia attività
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Uno sguardo al regime dei minimi
Per introdurre i concetti che riguardano il regime forfettario, dobbiamo prima gettare uno sguardo al funzionamento del regime agevolato precedente, ossia il regime dei minimi.
Se un contribuente nel 2015 ha aderito al regime dei minimi e poi ha proseguito l’attività nel 2016 potrà continuarlo ad adottare fino alla naturale scadenza.
Sempre che per qualche ragione, non vengano a mancare i requisiti per la permanenza.
Per scadenza naturale si intende il termine del quinquennio dall’inizio attività o successivamente fino al compimento del 35° anno di età.
Per una comprensione migliore di questo concetto facciamo tre esempi pratici.
Un infermiere ha aperto la partita Iva nel regime dei minimi nell’anno 2015 all’età di 32 anni.
Per lui il regime dei minimi è adottabile fino al quinto anno successivo a quello di inizio attività e quindi fino al 2020.
Dal 2021 dovrà adottare il regime forfettario.
Un infermiere ha aperto la partita Iva nel regime dei minimi nell’anno 2015 all’età di 25 anni.
Per lui il regime dei minimi è adottabile oltre il quinto anno successivo a quello di inizio attività ed in particolare fino a quello compie 35 anni e quindi fino al 2025.
Dal 2026 dovrà adottare il regime forfettario.
Un infermiere ha aperto la partita Iva nel regime dei minimi nell’anno 2012 all’età di 32 anni.
Per lui il regime dei minimi è adottabile fino al quinto anno successivo a quello di inizio attività e quindi fino al 2016.
Dal 2017 dovrà adottare il regime forfettario.
Chiaramente se venissero a mancare i requisiti per l’adozione del regime forfettario o dei minimi, il nostro infermiere dovrà passare per forza di cose al regime semplificato o ordinario.
Requisiti regime forfettario
Per adottare o per rimanere nel regime forfettario, abbiamo parlato dei requisiti necessari, vediamoli qui di seguito:
- le spese per lavoro dipendente, co.co.pro. o lavoro accessorio non devono superare i 5.000 euro lordi;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non deve superare i 20.000 euro;
- non aver usufruito di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- essere residente in Italia oppure produrre in ogni caso in Italia almeno il 75% del reddito;
- non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- non partecipare a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività.
Per quanto riguarda le problematiche relative all’IVA è importante conoscere fondamentalmente due aspetti: le agevolazioni e gli adempimenti.
Agevolazioni Iva
Proseguendo con la nostra guida regime forfettario, soffermiamoci adesso sugli aspetti che riguardano le agevolazioni IVA.
E’ previsto l’esonero dall’obbligo delle seguenti voci:
- applicazione e versamento dell’IVA, salvo gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a 10.000 € e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;
- dichiarazione e comunicazione annuale I.V.A.;
- comunicazione del c.d. spesometro;
- comunicazione black list;
- comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Adempimenti Iva
Dopo aver elencato le agevolazioni IVA vediamo adesso gli adempimenti relativi all’IVA:
- numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
- certificare e conservare i corrispettivi.
A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell’IVA, andrà riportata la dicitura: Operazione in franchigia da IVA; - presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- versare l’IVA per gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a Euro 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
Per chi ha adottato il regime forfettario è importante conoscere anche gli aspetti legati alla tematica reddituale che tra l’altro è anche il centro di maggiore interesse quando si affronta questo argomento in modo sintetico.
Agevolazioni imposte sui redditi
Anche per le imposte sui redditi, la normativa vigente sul regime forfettario prevede numerose agevolazioni:
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- il reddito è determinato con semplicità, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività;
- obbligo alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- esonero IVA l’I.R.A.P.;
- esonero dagli studi di settore;
- esonero da ritenute alla fonte subite.
Il regime forfettario risulta vantaggioso per la mole di adempimenti tributari che il contribuente non è tenuto ad assolvere.
Ma il vero vantaggio è rappresentato dalle modalità di determinazione del reddito e questo a nostro giudizio è il vero plus.
Calcolo del reddito in regime forfettario
Il reddito imponibile, si ottiene applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO.
Ogni attività è contraddistinta da un suo codice e ricorda che nel regime forfettario non dovrai tener conto delle spese sostenute.
Queste sono già calcolate a forfait, nel coefficiente di redditività.
Questo significa che non dovrai assolutamente documentare le spese che hai sostenuto.
Basta determinare l’ammontare delle fatture/corrispettivi emesse, applicando il coefficiente con il quale è possibile determinare il reddito imponibile.
Vediamo la tabella ministeriale con i codici ATECO dove è desumibile sia il limite da non superare, sia il coefficiente da applicare:
€ 45.000 – 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
€ 50.000 – 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande
€ 40.000 – 40%
Commercio ambulante di altri prodotti
€ 30.000 – 54%
Costruzioni e attività immobiliari
€ 25.000 – 86%
Intermediari del commercio
€ 25.000 – 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
€ 50.000 – 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
€ 30.000 – 78%
Altre attività economiche
€ 30.000 – 67%
Adesso, vediamo di capire quanto devi pagare di imposta sostitutiva ossia quello che normalmente viene comunemente definito le tasse da pagare.
Come calcolare imposta sostitutiva
Il calcolo dell’imposta sostitutiva è molto semplice e richiede veramente pochi istanti.
L’aliquota prevista per il regime forfettario è del 15% salvo i casi di eventuale riduzione al 5% per i primi anni di attività.
Per capire meglio facciamo due rapidi esempi.
Un geometra nel 2016 ha ottenuto compensi per 20.000 € e beneficia della riduzione dell’imposta al 5%
Determiniamo la base imponibile: 20.000 € x 78% = 15.600 €
Calcoliamo l’imposta sostitutiva: 15.600 € x 5% = 780 €
Veramente molto semplice non ti pare?
Un imprenditore esercita l’attività di commercio online vendendo prodotti per animali.
Nel 2016 ha conseguito ricavi per 40.000 € e beneficia della riduzione dell’imposta al 5%
Determiniamo la base imponibile: 40.000 x 40% = 16.000 €
Calcoliamo l’imposta sostitutiva: 16.000 x 5% = 800 €
Riduzione imposta sostitutiva
Vediamo i requisiti che permettono la riduzione dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni:
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- laddove si abbia proseguimento di un’attività esercitata l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti previsti dalla tabella codici ATECO.
Agevolazioni contributive
Chi adotta il regime forfettario, può usufruire di una agevolazione anche di natura contributiva, difatti la legge 208/2015 prevede per tutti i contribuenti forfettari una riduzione del 35% rispetto a tutti gli altri contribuenti in altri regimi fiscali.
Per usufruire della riduzione occorre effettuare una comunicazione all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno e certificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di accesso.
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Grazie molte dell’articolo. è interessante … Buon lavoro !
Grazie dell’articolo illuminante!
Sono di nuovo l’ing. Schipani Pancarzio.
Premetto che non ho mai aperto partita iva.
Nel caso di regime forfettario, se apro e poi chiudo la partita iva, posso
sempre riaprirla con lo stesso regime fino al compimenro del 5 anno?
oppure una volta chiusa , prima dei 5 anni, non posso piu’ riaprirla sotto
questo regime?.
Altra cosa: sul reddito imponibile ottenuto abbatendo il reddito lordo del
78% applico l’aliquota del 15% ? oppure posso applicare l’aliquota
del 5% essendo, una partita iva nuova e non avendo mai usuffruito di altrri regimi agevolati?.
Vi sarei immensamente grato per un aituto.
E’ il primo incarico professionale dopo 12 anni di iscrizioni albo ing.
Avendo pochissime possibilita’ economiche mi consentirebbe di sopravvivere e l’unico modo di poterlo portare avanti e il fai da te’,
dato il modesto comprnso. Fare e Dare lavoro a voi commercialisti non e’ sicuramente danaro sprecato per questo mi scuso e considerate il mio un caso speciale.
Vi auguro le piu’ belle cose a voi tutti di questo studio.
Siete bravi e’ so’ quanto e’ difficile questo momento, per tutti i professionisti, grazie di cuore.
Buonasera Pancrazio, ti confermiamo che qualora decidessi di aprire e chiudere la partita Iva nel forfettario, potrai sempre riaprirla con questo regime ma non potrai più godere dell’agevolazione dell’imposta al 5% per i primi 5 anni. La seconda volta che viene aperta la partita Iva con il regime forfettario si passerà alla aliquota del 15%, se questa viene aperta prima che siano trascorsi tre anni dalla chiusura della partita Iva precedente.
Come anticipato sopra, la prima volta che apri la partita potrai godere dell’aliquota al 5% se nei tre anni precedenti non è mai stata svolta alcuna attività di impresa, professionale o artistica.
Cordiali saluti
Grazie mille per l’articolo.
buongiorno , attualmente ho una partita iva come programmatore con redditività al 68% .
Vorrei aprire un B&B.
Posso aggiungere un nuovo codice attività iva , dovrebbe essere il 55.20.51 per la gestione del mio B&B ?
inoltre vorrei assumere una colf per le pulizie , posso scaricarmi contributi? anche nel regime forfettario?
grazie
Buonasera Cristina, potrai sicuramente aggiungere un codice attività alla tua partita Iva, ma se non già presente sarà necessaria l’iscrizione alla Gestione commercianti INPS.
Nel regime forfettario non possono essere sostenute spese per lavoro dipendente superiore ai 5.000€ annuali.
Inoltre ricorda che i costi sostenuti per il lavoro dipendente, contributi compresi, non possono essere dedotti dal reddito d’impresa, come del resto tutti gli altri costi.
Solamente i contributi INPS personali, pagati nel corso dell’anno, sono deducibili dal reddito d’impresa.
Cordiali saluti.
Salve, mio fratello, che cerco di seguire contabilmente è un agente di commercio, e avendo fatturato sia nel 2016 che nel 2017 al di sotto del limite previsto per questa attività, vorrebbe passare al regime forfettario dal 2018, solo che per quanto riguarda i beni strumentali possiede un auto dal 2010 che ha acquistato in leasing e il costo sostenuto dalla società di leasing è di 23.500 euro. Questo valore è da considerare al 100%, all’80% visto che fin ora ha detratto le spese in base a questa percentuale o può considerarlo al 50% visto che la usa anche per fini personali?
grazie
Buongiorno, per accedere al regime forfettario, al 31/12 dell’anno precedente l’accesso, è necessario rispettare il limite di 20.000€ di valore dei beni strumentali in dotazione.
Per i beni detenuti con contratto di leasing il valore di riferimento è il costo originario, ovvero quello sostenuto dalla società di leasing.
Tale valore, se trattasi di un auto, dovrà essere considerato al 50% e al netto dell’iva pagata, in quanto bene ad uso promiscuo.
Cordiali saluti