
Il regime forfettario 2026 è il regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche che esercitano individualmente un’attività d’impresa, arte o professione. Permette di determinare il reddito con un coefficiente prestabilito e di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività che rispettano specifici requisiti.
Per accedere o continuare a utilizzarlo non basta rimanere sotto il limite di 85.000 € di ricavi o compensi. Occorre controllare anche redditi da lavoro dipendente o pensione, partecipazioni societarie, rapporti con attuali o precedenti datori di lavoro, spese per il personale e altre cause di esclusione.
Questa guida raccoglie le regole essenziali del regime forfettario: requisiti, limiti, calcolo delle tasse, coefficienti di redditività, contributi INPS, spese, fatturazione elettronica, apertura della Partita IVA e valutazione della convenienza.
Regime forfettario 2026: la risposta in breve
| Regola | Valore nel 2026 |
|---|---|
| Limite ordinario di ricavi o compensi | 85.000 € |
| Ricavi o compensi superiori a 85.000 € ma non a 100.000 € | Uscita dal regime dall’anno successivo |
| Ricavi o compensi superiori a 100.000 € | Uscita immediata nello stesso anno |
| Imposta sostitutiva ordinaria | 15% |
| Imposta per una nuova attività con requisiti | 5% per il primo periodo d’imposta e i quattro successivi |
| Redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati | Non superiori a 35.000 € nell’anno precedente, salvo i casi previsti per la cessazione del rapporto |
| Spese per dipendenti e collaboratori | Non superiori a 20.000 € lordi |
| Fatturazione elettronica | Obbligatoria |
Il regime forfettario resta applicabile soltanto quando il contribuente soddisfa contemporaneamente tutti i requisiti e non ricade in una causa di esclusione.
Approfondimenti principali sul regime forfettario
Puoi consultare direttamente la guida specifica relativa all’argomento che ti interessa:
- Requisiti per accedere al regime forfettario
- Limiti di ricavi e compensi
- Calcolo delle tasse e simulatore
- Quando conviene il regime forfettario
- Spese, deduzioni e costi nel forfettario
- Scelta del codice ATECO
- Fatturazione elettronica nel forfettario
- Come aprire la Partita IVA
Che cos’è il regime forfettario
Il regime forfettario è disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Si tratta del regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività individuale e possiedono i requisiti previsti. Il contribuente non deve presentare una domanda annuale di ammissione, ma deve applicare correttamente le regole del regime e indicare i dati richiesti nella dichiarazione dei redditi.
Possono utilizzarlo, per esempio:
- professionisti e freelance;
- artigiani;
- commercianti;
- ditte individuali;
- titolari di attività imprenditoriali svolte in forma individuale.
Le società di persone, le società di capitali e le associazioni professionali non possono applicarlo direttamente.
Regime forfettario e impresa familiare
Il titolare di una ditta individuale organizzata come impresa familiare può applicare il regime forfettario quando possiede i requisiti. In questo caso calcola l’imposta sostitutiva sul reddito dell’impresa al lordo delle quote attribuite al coniuge e agli altri collaboratori familiari.
La posizione del collaboratore familiare che possiede anche una propria Partita IVA deve invece essere verificata separatamente, perché la partecipazione contemporanea all’impresa familiare può costituire una causa di esclusione.
Come funziona il regime forfettario
Nel regime forfettario non si calcola il reddito sottraendo dai ricavi tutte le spese effettivamente sostenute. La legge utilizza un metodo semplificato basato sul coefficiente di redditività associato all’attività.
Il calcolo segue quattro passaggi:
- si sommano i ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta;
- si applica il coefficiente di redditività previsto per l’attività;
- si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati;
- si applica al reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Il contribuente beneficia inoltre di semplificazioni contabili e IVA. Tuttavia, deve continuare a emettere fatture, conservare i documenti, presentare la dichiarazione dei redditi e versare imposte e contributi.
Requisiti del regime forfettario nel 2026
Per applicare il regime nel 2026 bisogna verificare innanzitutto i dati dell’anno precedente.
In particolare, il contribuente deve:
- aver conseguito ricavi o percepito compensi complessivamente non superiori a 85.000 €;
- aver sostenuto spese complessivamente non superiori a 20.000 € lordi per dipendenti, collaboratori e prestazioni di lavoro considerate dalla norma;
- non ricadere in una causa di esclusione;
- rispettare la soglia prevista per i redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati, quando applicabile.
Chi apre la Partita IVA nel corso del 2026 può applicare il regime fin dall’inizio, sulla base di una previsione ragionevole dei ricavi, delle spese per il personale e delle altre condizioni.
Nel primo anno il limite di 85.000 € deve essere rapportato ai giorni effettivi di attività. Di conseguenza, chi inizia durante l’anno non dispone automaticamente dell’intera soglia annuale.
Per una verifica analitica consulta la guida ai requisiti del regime forfettario.
Limite di 35.000 euro per dipendenti e pensionati
Per applicare il regime forfettario nel 2026, i redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati percepiti nell’anno precedente non devono essere superiori a 35.000 €.
La soglia ordinaria prevista dalla disciplina generale è pari a 30.000 euro, ma l’innalzamento a 35.000 € è stato esteso anche al 2026.
La verifica può diventare irrilevante quando il rapporto di lavoro è cessato. Bisogna però controllare con attenzione la presenza di una pensione, di un nuovo rapporto o di altri redditi assimilati.
Consulta l’approfondimento sul limite di 35.000 € per dipendenti e pensionati.
Cause di esclusione dal regime forfettario
Anche chi rispetta il limite di 85.000 € può perdere il diritto al regime se ricade in una causa di esclusione.
Le principali incompatibilità riguardano:
- l’applicazione di regimi speciali IVA o di altri regimi forfettari incompatibili;
- la residenza fiscale all’estero, salvo le eccezioni previste per alcuni residenti UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- l’esercizio esclusivo o prevalente di attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- la partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, tenendo distinta la posizione del titolare dell’impresa familiare;
- il controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che svolge attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente;
- lo svolgimento prevalente dell’attività nei confronti dell’attuale datore di lavoro, di un datore dei due periodi d’imposta precedenti o di soggetti riconducibili a essi;
- il superamento della soglia prevista per redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati;
- spese per dipendenti e collaboratori superiori a 20.000 € lordi.
Le cause di esclusione non operano tutte nello stesso momento. Alcune devono essere rimosse entro l’anno precedente, mentre altre vengono controllate al termine del periodo d’imposta.
Partecipazione in una S.r.l.
Il semplice possesso di una quota di una S.r.l. non determina automaticamente l’esclusione.
L’incompatibilità richiede normalmente due condizioni contemporanee:
- il controllo diretto o indiretto della società;
- lo svolgimento da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella individuale.
Per valutare il controllo bisogna considerare non soltanto la percentuale della quota, ma anche i diritti di voto, i rapporti familiari e l’influenza effettiva esercitata sulla società.
Attività svolta per il datore di lavoro
La disciplina impedisce di utilizzare il forfettario per trasformare sostanzialmente un rapporto di lavoro dipendente in una collaborazione autonoma.
La causa di esclusione opera quando il contribuente svolge prevalentemente la propria attività nei confronti:
- dell’attuale datore di lavoro;
- di un datore di lavoro dei due periodi d’imposta precedenti;
- di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.
La prevalenza si verifica considerando i ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Resta prevista l’eccezione per il periodo di pratica obbligatoria necessario all’esercizio di una professione.
Limite di 85.000 euro e superamento di 100.000 euro
Il limite ordinario del regime forfettario è pari a 85.000 € di ricavi o compensi percepiti durante l’anno.
Quando il contribuente esercita più attività, deve sommare i ricavi e compensi prodotti con tutti i codici ATECO per controllare il limite complessivo.
| Ricavi o compensi dell’anno | Conseguenza |
|---|---|
| Fino a 85.000 € | Il regime continua, se restano soddisfatti gli altri requisiti. |
| Oltre 85.000 € e fino a 100.000 € | Il contribuente resta forfettario per l’anno in corso ed esce dall’anno successivo. |
| Oltre 100.000 € | Il regime cessa nello stesso anno. Il reddito viene determinato con le regole ordinarie per l’intero periodo d’imposta e l’IVA si applica dall’operazione che determina il superamento. |
Quando si supera la soglia di 100.000 €, l’IVA si applica sull’intera operazione che provoca il superamento e su quelle successive. Il contribuente deve inoltre adeguare immediatamente fatturazione e contabilità.
La Circolare 32/E dell’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti del superamento delle due soglie.
Leggi anche la guida completa sui limiti del regime forfettario.
Come si calcolano le tasse nel regime forfettario
Le tasse non si calcolano sull’intero fatturato e nemmeno sottraendo i costi reali. Il punto di partenza è rappresentato dai ricavi o compensi percepiti.
La formula è:
Ricavi o compensi percepiti × coefficiente di redditività = reddito forfettario
Reddito forfettario − contributi previdenziali obbligatori versati = reddito imponibile
Reddito imponibile × aliquota del 5% o del 15% = imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva prende il posto dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale sul reddito prodotto dall’attività forfettaria.
I contributi previdenziali restano invece separati e possono rappresentare una parte rilevante dell’importo complessivamente dovuto.
Puoi effettuare una stima con il simulatore per il calcolo delle tasse nel regime forfettario.
Coefficiente di redditività
Il coefficiente di redditività stabilisce quale percentuale dei ricavi o compensi viene considerata reddito imponibile prima della deduzione dei contributi.
La parte esclusa dal coefficiente rappresenta i costi che il regime riconosce forfettariamente, anche se le spese effettivamente sostenute sono diverse.
| Attività o macrosettore | Coefficiente indicativo |
|---|---|
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40% |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 54% |
| Intermediari del commercio | 62% |
| Altre attività economiche | 67% |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 78% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
La tabella riporta soltanto alcuni macrosettori. Il coefficiente esatto dipende dal codice ATECO e dall’attività concretamente esercitata.
Approfondisci nella guida sul coefficiente di redditività e verifica anche come scegliere il codice ATECO nel regime forfettario.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’aliquota ordinaria è pari al 15%.
Il contribuente può applicare l’aliquota ridotta del 5% per il periodo d’imposta in cui inizia l’attività e per i quattro successivi quando soddisfa tutte le condizioni previste.
- Nei tre anni precedenti non deve aver esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
- La nuova attività non deve costituire la mera prosecuzione di un precedente lavoro autonomo o dipendente, salvo il periodo di pratica obbligatoria.
- Quando prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi o compensi dell’anno precedente devono rispettare il limite previsto.
Il quinquennio non riparte semplicemente chiudendo e riaprendo la Partita IVA. Inoltre, il 5% non dipende dall’età del contribuente.
Consulta la guida dedicata al regime forfettario al 5% o al 15%.
Esempio di calcolo delle tasse
Consideriamo un professionista che percepisce 30.000 euro, applica il coefficiente del 78% e ha versato durante l’anno 5.000 euro di contributi previdenziali deducibili.
- Ricavi o compensi percepiti: 30.000 euro
- Reddito forfettario: 30.000 × 78% = 23.400 €
- Contributi previdenziali versati: 5.000 euro
- Reddito imponibile: 23.400 € − 5.000 = 18.400 €
- Imposta sostitutiva al 15%: 18.400 € × 15% = 2.760 €
- Imposta sostitutiva al 5%: 18.400 € × 5% = 920 €
L’esempio serve a illustrare il metodo. I contributi deducibili sono quelli effettivamente versati nel periodo d’imposta e il risultato può cambiare in presenza di acconti, eccedenze, più attività o altre variabili.
Per stimare il fatturato necessario a raggiungere un determinato reddito netto puoi leggere anche l’esempio su quanto fatturare per guadagnare 1.500 euro al mese.
Contributi INPS nel regime forfettario 2026
L’imposta sostitutiva non comprende i contributi previdenziali. La gestione applicabile dipende dall’attività esercitata.
| Posizione | Regola previdenziale generale |
|---|---|
| Professionista senza Cassa autonoma | Gestione Separata INPS, con contributi percentuali sul reddito forfettario |
| Artigiano | Gestione Artigiani, con contributi sul minimale e sull’eventuale reddito eccedente |
| Commerciante | Gestione Commercianti, con contributi sul minimale e sull’eventuale reddito eccedente |
| Professionista con Ordine e Cassa | Contributi calcolati secondo il regolamento della Cassa professionale |
Gestione Separata INPS
Nel 2026 i professionisti privi di un’altra copertura previdenziale obbligatoria applicano normalmente l’aliquota complessiva del 26,07%.
Per pensionati e soggetti già assicurati presso un’altra gestione obbligatoria si applica generalmente l’aliquota del 24%.
La Gestione Separata non richiede normalmente un contributo fisso minimo indipendente dal reddito. Esiste però un minimale contributivo necessario per ottenere l’accredito dell’intero anno ai fini pensionistici.
Consulta la guida sulla Gestione Separata INPS 2026.
Artigiani e commercianti
Nel 2026 l’aliquota ordinaria è pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti, oltre al contributo di maternità previsto in misura fissa.
Questi contribuenti versano contributi sul minimale di reddito anche quando il reddito effettivo è inferiore. Se superano il minimale, versano inoltre una quota sul reddito eccedente.
Gli artigiani e commercianti forfettari possono richiedere una riduzione del 35% della contribuzione dovuta. La scelta è facoltativa e può ridurre i mesi accreditati ai fini pensionistici quando il versamento risulta inferiore al contributo ordinario calcolato sul minimale.
Approfondisci nelle guide dedicate all’INPS Artigiani e Commercianti e alla riduzione del 35% dei contributi.
Quali spese si possono scaricare?
Nel regime forfettario le spese dell’attività non si deducono analiticamente.
Di conseguenza, non riducono direttamente il reddito imponibile:
- affitto dello studio o del locale;
- automobile e carburante;
- computer, telefono e attrezzature;
- software e servizi digitali;
- pubblicità e formazione;
- merci, utenze e altre spese professionali.
Il coefficiente di redditività riconosce già una quota forfettaria di costi. Per esempio, con un coefficiente del 78%, la legge considera reddito il 78% dei compensi e riconosce implicitamente costi pari al 22%.
I contributi previdenziali obbligatori versati rappresentano invece la principale deduzione ammessa dal reddito forfettario.
Le detrazioni personali, come spese sanitarie o interessi sul mutuo, non riducono direttamente l’imposta sostitutiva. Possono essere utilizzate soltanto in presenza di altri redditi soggetti a IRPEF o di specifiche condizioni.
Leggi la guida completa su cosa si può scaricare nel regime forfettario.
IVA, ritenuta e fatturazione elettronica
Nelle operazioni nazionali il contribuente forfettario normalmente non addebita l’IVA al cliente e non detrae l’IVA pagata sugli acquisti.
I ricavi e compensi prodotti nel regime non sono normalmente assoggettati a ritenuta d’acconto. Il contribuente deve riportare in fattura le diciture richieste dalla disciplina applicabile.
Quando una fattura non soggetta a IVA supera 77,47 €, si applica generalmente l’imposta di bollo di 2,00 €.
Nel 2026 la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio è obbligatoria anche per i contribuenti forfettari.
Il contribuente deve quindi:
- generare la fattura in formato XML;
- trasmetterla attraverso il Sistema di Interscambio;
- controllare notifiche di consegna o scarto;
- conservarla digitalmente a norma.
Le operazioni con soggetti esteri, gli acquisti soggetti a reverse charge e altre situazioni particolari possono generare specifici obblighi IVA anche per chi applica il forfettario.
Consulta la guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.
Come aprire una Partita IVA in regime forfettario
Prima di aprire la Partita IVA bisogna verificare requisiti, cause di esclusione, attività effettivamente svolta e gestione previdenziale applicabile.
I passaggi principali sono:
- individuare il codice ATECO corretto;
- comunicare l’inizio dell’attività all’Agenzia delle Entrate;
- effettuare, quando necessarie, le iscrizioni al Registro delle Imprese e al SUAP;
- iscriversi alla Gestione Separata, alla Gestione Artigiani e Commercianti o alla Cassa professionale;
- attivare fatturazione elettronica e conservazione digitale;
- organizzare il controllo degli incassi e delle scadenze fiscali.
Il codice ATECO influenza il coefficiente di redditività, l’inquadramento previdenziale e gli eventuali adempimenti amministrativi. Una scelta errata può quindi produrre conseguenze fiscali e contributive.
Consulta la guida su come aprire la Partita IVA nel regime forfettario.
Obblighi del contribuente forfettario
Il forfettario semplifica la contabilità, ma non elimina gli adempimenti fiscali.
Il contribuente deve normalmente:
- emettere correttamente le fatture elettroniche;
- conservare fatture e documenti fiscali;
- trasmettere i corrispettivi quando previsto;
- presentare il modello Redditi Persone Fisiche;
- compilare il quadro LM e gli eventuali quadri previdenziali;
- versare saldo e acconti dell’imposta sostitutiva;
- versare i contributi previdenziali;
- monitorare i limiti di 85.000 € e 100.000 € durante l’anno;
- gestire gli eventuali obblighi IVA relativi a operazioni particolari o con l’estero.
Quando conviene il regime forfettario
Il regime tende a essere conveniente quando i costi effettivi dell’attività risultano inferiori alla quota riconosciuta dal coefficiente di redditività.
Può risultare particolarmente interessante quando:
- l’attività presenta costi contenuti;
- non sono necessari investimenti elevati;
- la clientela è formata soprattutto da privati;
- il contribuente possiede i requisiti per l’aliquota del 5%;
- non esistono rilevanti detrazioni IRPEF che rischiano di rimanere inutilizzate;
- si desidera una gestione contabile più semplice.
Può invece diventare meno conveniente quando l’attività richiede dipendenti, locali costosi, molte merci, veicoli, attrezzature o investimenti con importi IVA elevati.
| Possibili vantaggi | Possibili svantaggi |
|---|---|
| Imposta sostitutiva al 5% o al 15% | Le spese reali non si deducono analiticamente |
| Semplificazioni contabili e IVA | L’IVA sugli acquisti non è detraibile |
| Compensi normalmente senza ritenuta d’acconto | Esistono limiti e cause di esclusione |
| Possibile riduzione INPS del 35% per artigiani e commercianti | La riduzione contributiva può incidere sull’accredito pensionistico |
| Gestione più semplice rispetto all’ordinario | Le detrazioni personali non riducono l’imposta sostitutiva |
La convenienza deve essere misurata confrontando imposte, contributi, costi reali, IVA sugli acquisti e detrazioni disponibili.
Leggi gli approfondimenti su quando conviene il regime forfettario e sui suoi vantaggi e svantaggi.
Errori da evitare
- Controllare soltanto il limite di 85.000 € e ignorare le altre cause di esclusione.
- Confondere fatturato, incassi, reddito forfettario e reddito imponibile.
- Applicare il 5% senza verificare i requisiti della nuova attività.
- Utilizzare un coefficiente non coerente con il codice ATECO.
- Dimenticare il limite dei redditi da lavoro dipendente o pensione.
- Fatturare prevalentemente all’attuale o precedente datore di lavoro senza controllare l’incompatibilità.
- Trascurare una partecipazione societaria o in un’impresa familiare.
- Considerare deducibili tutti i costi effettivi dell’attività.
- Non monitorare il possibile superamento di 100.000 € durante l’anno.
- Applicare automaticamente le regole IVA nazionali alle operazioni con l’estero.
- Confondere l’imposta sostitutiva con i contributi previdenziali.
Fonti ufficiali sul regime forfettario
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 54 a 89
- Agenzia delle Entrate: regime forfettario
- Agenzia delle Entrate: novità della Legge di Bilancio 2026
- Circolare Agenzia delle Entrate 9/E sulle cause di esclusione
- Circolare Agenzia delle Entrate 32/E sul superamento dei limiti
- INPS: aliquote Gestione Separata 2026
- INPS: contributi Artigiani e Commercianti 2026
Domande frequenti sul regime forfettario 2026
Il limite ordinario è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi. Se si superano 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro, si esce dal regime dall’anno successivo. Se si superano 100.000 euro, l’uscita avviene nello stesso anno.
Possono applicarlo le persone fisiche che esercitano individualmente attività professionali, artistiche, commerciali, artigianali o imprenditoriali e rispettano tutti i requisiti previsti dalla legge.
L’imposta sostitutiva è pari al 15% del reddito imponibile oppure al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono i requisiti per una nuova attività. A questa imposta si aggiungono i contributi previdenziali.
Il regime cessa nello stesso anno. Il reddito viene determinato con le regole ordinarie per l’intero periodo d’imposta e l’IVA si applica a partire dall’operazione che determina il superamento.
Sì, ma i redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati percepiti nel 2025 non devono essere superiori a 35.000 euro. La cessazione del rapporto può rendere irrilevante la soglia, ma occorre verificare gli altri redditi e le restanti cause di esclusione.
I costi dell’attività non si deducono analiticamente perché vengono riconosciuti in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività. I contributi previdenziali obbligatori versati possono invece essere dedotti dal reddito forfettario.
Nelle operazioni nazionali il contribuente normalmente non addebita l’IVA e non detrae quella pagata sugli acquisti. Possono però sorgere specifici obblighi IVA per operazioni con l’estero, acquisti soggetti a reverse charge e altri casi particolari.
Sì. Nel 2026 i contribuenti forfettari devono normalmente emettere le fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio e conservarle digitalmente.
Il titolare di una ditta individuale organizzata come impresa familiare può applicarlo se possiede i requisiti. L’imposta sostitutiva viene calcolata sul reddito al lordo delle quote attribuite ai collaboratori familiari ed è dovuta dal titolare.
La legge non impone di affidarsi a un commercialista. Rimangono però obblighi fiscali, previdenziali e di fatturazione che possono diventare complessi in presenza di lavoro dipendente, partecipazioni societarie, operazioni con l’estero o superamento dei limiti.
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