Per applicare il regime forfettario nel 2026 non basta avere una Partita IVA con ricavi contenuti. La legge richiede che siano rispettate contemporaneamente alcune condizioni economiche e che non sia presente nessuna causa ostativa. Le verifiche principali riguardano il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi, le spese per personale entro 20.000 euro, l’eventuale reddito da lavoro dipendente e assimilato entro 35.000 euro nel 2026 e l’assenza delle incompatibilità previste dalla legge.
Questa guida è dedicata ai requisiti di accesso e permanenza. Le singole incompatibilità sono approfondite nella guida sulle cause ostative del regime forfettario, mentre per gli effetti del superamento delle soglie puoi consultare l’approfondimento sull’uscita dal regime forfettario.
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Indice dei contenuti
Requisiti regime forfettario 2026: la checklist in breve
| Verifica | Regola 2026 |
|---|---|
| Forma del contribuente | Persona fisica che esercita impresa, arte o professione |
| Ricavi o compensi dell’anno precedente | Non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno |
| Più attività / più codici ATECO | Si sommano ricavi e compensi di tutte le attività |
| Spese per personale e collaboratori | Non superiori a 20.000 euro lordi |
| Lavoro dipendente e redditi assimilati | Nel 2026 soglia elevata a 35.000 euro, salvo le eccezioni previste |
| Cause ostative | Devono essere assenti le incompatibilità previste dal comma 57 della legge 190/2014 |
I primi due limiti economici sono indicati dal comma 54 dell’articolo 1 della legge 190/2014. Per il 2026 la soglia relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati è stata confermata a 35.000 euro dalla legge di Bilancio 2026.
Chi può applicare il regime forfettario
Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, un’arte o una professione in forma individuale. Può quindi riguardare, per esempio, un libero professionista, un artigiano, un commerciante o un imprenditore individuale.
Una società non può adottare il regime forfettario. Inoltre, anche una persona fisica può essere esclusa in presenza di determinate partecipazioni societarie: non è quindi sufficiente che la Partita IVA sia intestata a una persona fisica. Se hai quote in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari o controlli una SRL, è necessario verificare le regole specifiche prima di applicare il regime.
Limite di 85.000 euro: come si verifica
Per applicare il forfettario nel 2026, nell’anno precedente devi aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro. La norma distingue correttamente tra ricavi delle attività d’impresa e compensi delle attività professionali; per i professionisti assume particolare rilievo il principio di cassa, quindi il momento in cui il compenso viene effettivamente percepito.
Il limite non va confuso con il reddito imponibile. Non devi quindi applicare prima il coefficiente di redditività: la verifica degli 85.000 euro precede il calcolo del reddito forfettario.
Più codici ATECO o più attività: il limite resta unico
Se eserciti contemporaneamente più attività con codici ATECO differenti, non hai un limite di 85.000 euro per ciascuna attività. Il comma 55 della legge 190/2014 stabilisce che, per verificare la soglia, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Per esempio, 50.000 euro derivanti da una consulenza professionale e 30.000 euro derivanti da una seconda attività producono complessivamente 80.000 euro ai fini della soglia. Per approfondire la gestione fiscale di più attività puoi leggere la guida sul doppio codice ATECO nel forfettario.
Nuova Partita IVA aperta durante l’anno
Quando l’attività viene iniziata nel corso dell’anno, il limite dei ricavi o compensi deve essere ragguagliato ad anno. Chi apre una nuova Partita IVA dichiara nella comunicazione di inizio attività di presumere la sussistenza dei requisiti per utilizzare il regime forfettario.
Questo non significa che chi apre per la prima volta abbia automaticamente diritto al regime in ogni situazione: restano da verificare le cause ostative, l’eventuale reddito da lavoro dipendente e tutte le altre condizioni applicabili al caso concreto. Per la procedura di apertura puoi consultare la guida su come aprire una Partita IVA in regime forfettario.
Spese per dipendenti e collaboratori: limite di 20.000 euro
Un secondo requisito economico riguarda il costo del personale. Nell’anno precedente non devi aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori rientranti nelle categorie indicate dalla legge, comprese le altre somme espressamente richiamate dal comma 54.
Questo limite non coincide con la soglia di 85.000 euro e deve essere controllato separatamente. Puoi quindi avere ricavi inferiori a 85.000 euro ma non poter applicare il forfettario l’anno successivo se superi il tetto previsto per le spese di personale.
Lavoro dipendente e pensione: soglia di 35.000 euro nel 2026
Per il 2026 la soglia dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati che può impedire l’accesso al regime forfettario è stata elevata a 35.000 euro. La legge di Bilancio 2026 ha infatti prorogato anche per quest’anno l’innalzamento che era stato introdotto per il 2025. La modifica è riepilogata anche nel dossier del Senato sulla legge di Bilancio 2026.
La verifica riguarda i redditi percepiti nell’anno precedente. La causa ostativa non opera quando il rapporto di lavoro è cessato secondo le condizioni previste dalla norma. La situazione va però distinta dai rapporti con l’attuale o un precedente datore di lavoro, che costituiscono una causa ostativa autonoma. Per i casi con lavoro dipendente consulta la guida dedicata a lavoro dipendente e regime forfettario.
Cause ostative: quali incompatibilità controllare
Oltre ai requisiti economici, devi verificare che non ricorra nessuna delle cause ostative previste dal comma 57 della legge 190/2014. Le principali riguardano:
- applicazione di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito incompatibili;
- residenza fiscale all’estero, salvo l’eccezione prevista per residenti UE/SEE con adeguato scambio di informazioni e almeno il 75% del reddito prodotto in Italia;
- attività svolta in via esclusiva o prevalente nella cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- controllo diretto o indiretto di SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella individuale;
- attività esercitata prevalentemente verso datori di lavoro attuali o dei due periodi d’imposta precedenti, o soggetti a essi riconducibili, salvo le eccezioni previste;
- superamento della soglia 2026 dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, quando la causa ostativa è applicabile.
La pagina sulle cause ostative del regime forfettario 2026 analizza separatamente ogni esclusione, così questa guida può restare concentrata sui requisiti di accesso.
Fatturare all’ex datore di lavoro: il limite del 50%
Uno degli errori più frequenti è pensare che sia vietato in assoluto fatturare a un ex datore di lavoro. La regola riguarda invece l’attività esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti nei due periodi d’imposta precedenti, nonché di soggetti a essi riconducibili. In termini operativi, la prevalenza si verifica quando oltre il 50% dei compensi o ricavi rilevanti proviene da tali soggetti.
Esiste inoltre l’eccezione prevista per chi inizia una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatoria necessario per esercitare una professione. Per i casi concreti trovi un approfondimento su forfettario ed ex datore di lavoro.
Partecipazioni societarie: quando impediscono il forfettario
La disciplina distingue due situazioni. La partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari è incompatibile con il regime forfettario. Per le SRL, invece, non basta possedere una quota: la causa ostativa richiede il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità dell’attività economica della società a quella svolta con la Partita IVA individuale.
Proprio perché il controllo e la riconducibilità dell’attività vanno valutati insieme, una semplice percentuale di partecipazione non consente sempre di dare una risposta corretta. Nei casi dubbi è necessario esaminare partecipazione, rapporti tra soci, attività effettivamente svolta e rapporti economici con la società.
Regimi speciali IVA: non tutte le attività possono usare il forfettario
Il regime forfettario non è compatibile con le attività per le quali il contribuente si avvale di un regime speciale IVA o di un regime forfettario di determinazione del reddito. Rientrano tra i casi da verificare, per esempio, alcune attività agricole, la vendita di tabacchi, l’editoria, le agenzie di viaggio e altri settori soggetti a discipline speciali.
Non è corretto concludere che ogni attività commerciale possa utilizzare il forfettario soltanto perché rimane sotto 85.000 euro. Prima di aprire la Partita IVA va verificato anche il trattamento IVA previsto per la specifica attività.
85.000 e 100.000 euro: accesso e uscita non sono la stessa cosa
Le due soglie hanno effetti diversi. Se nel corso dell’anno superi 85.000 euro ma non 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo. Se invece superi 100.000 euro, la fuoriuscita avviene nello stesso anno secondo le regole previste dalla legge, con conseguenze immediate anche ai fini IVA a partire dall’operazione che determina il superamento.
Questa distinzione riguarda la permanenza nel regime, non il requisito iniziale da verificare sull’anno precedente. Per gli effetti fiscali e contabili del superamento delle soglie consulta la guida sull’uscita dal regime forfettario.
Il 5% non è un requisito per entrare nel regime forfettario
Un altro punto da separare è l’aliquota dell’imposta sostitutiva. Se possiedi i requisiti generali puoi applicare il regime forfettario anche quando non hai diritto al 5%: in quel caso si applica normalmente l’aliquota del 15%.
Il 5% richiede ulteriori condizioni legate alla nuova attività e alla sua eventuale prosecuzione rispetto a lavori precedenti. Sono condizioni dell’aliquota agevolata, non requisiti generali di accesso al forfettario. Puoi approfondirle nella guida al regime forfettario al 5% o 15%.
INPS e Cassa professionale non decidono l’accesso fiscale
L’inquadramento previdenziale è importante per determinare i contributi, ma Gestione Separata, Artigiani e Commercianti o Cassa professionale non sono di per sé requisiti fiscali di accesso al regime forfettario. Prima si verifica se puoi applicare il regime fiscale; poi si individua la previdenza corretta in base all’attività concretamente svolta.
Questa distinzione evita di confondere due piani diversi. Un professionista senza Cassa può essere iscritto alla Gestione Separata, mentre un’attività imprenditoriale può ricadere nella gestione Artigiani e Commercianti, ma in entrambi i casi i requisiti fiscali del forfettario restano quelli previsti dalla legge.
Quando verificare i requisiti del regime forfettario
- Prima dell’apertura: verifica condizioni personali, attività, eventuali partecipazioni, rapporti di lavoro e regimi IVA speciali.
- Prima di passare al forfettario da un altro regime: controlla i dati dell’anno precedente e le cause ostative.
- Alla fine di ogni anno: ricontrolla ricavi o compensi, costo del personale, redditi da lavoro dipendente e tutte le incompatibilità che possono incidere sull’anno successivo.
- Durante l’anno: monitora in particolare la soglia di 100.000 euro, perché il superamento produce effetti immediati.
Requisiti 2026: controllo finale prima di applicare il forfettario
La verifica corretta non consiste quindi nel controllare soltanto il fatturato. Per applicare il regime forfettario nel 2026 devi essere una persona fisica che esercita individualmente l’attività, rispettare i limiti economici previsti e non ricadere in nessuna causa ostativa.
Se la tua situazione comprende lavoro dipendente, partecipazioni societarie, rapporti con un ex datore di lavoro, residenza estera o un’attività soggetta a un regime IVA speciale, la risposta richiede un controllo specifico. Per una panoramica più ampia sul funzionamento del regime puoi consultare la guida completa al regime forfettario.
