Oggi parliamo di un argomento che interessa tutte le persone che svolgono la professione di infermiere.
In questo periodo, si sente parlare spesso di regime fiscale agevolato e del fatto che è possibile risparmiare sulle imposte da pagare.
Vediamo di fare chiarezza quindi sul regime forfettario e infermieri anche alla luce della nuova legge di bilancio entrata in vigore dal primo gennaio 2024.
Generalmente, non è sempre chiaro quando è possibile applicarlo alla propria attività e quando si posseggono i requisiti per l’adesione. La materia fiscale, in genere non è di facile comprensione non solo per il contribuente ma spesso anche per gli addetti ai lavori.
Se sei interessato a questo argomento, mettiti comodo e in pochi minuti avrai le informazioni più importanti per gli infermieri in regime forfettario.
Ti auguriamo una buona lettura!
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Indice dei contenuti
Regime Forfettario Infermiere
Il Regime Forfettario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità seguenti.
Come prima cosa, vediamo di capire se un infermiere può aderire al regime forfettario per la propria attività lavorativa.
La risposta è positiva, a patto di non aver superato la soglia degli 85.000 € di ricavi nell’anno precedente.
Vediamo di approfondire meglio tutti i requisiti richiesti per questo 2024.
Per rimanere nel regime forfettario, è importante rispettare una serie di requisiti, vediamoli:
- Non aver percepito al 31/12 dell’anno precedente, ricavi superiori a 85.000€;
- non aver usufruito di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- essere residente in Italia oppure produrre in ogni caso in Italia almeno il 75% del reddito;
- non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- non partecipare a società di persone/associazioni professionali/Srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività;
- non avere partecipazioni di controllo in Srl la cui attività sia riconducibile direttamente o indirettamente all’attività svolta con partita Iva individuale;
- il fatturato non deve essere prodotto prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni d’imposta precedenti.
- non aver sostenuto al 31/12 dell’anno precedente spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50
Vediamo invece quando non è più possibile avvalersi del regime forfettario.
Cause di esclusione dal forfettario
Non è è possibile avvalersi del regime forfettario nei seguenti casi:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni, ovvero di società a responsabilità limitata.
- esercenti attività d’impresa, arti o professioni che al contempo percepiscono un reddito da lavoro dipendente o assimilato, dall’importo annuale superiore ai 30.000€. Il limite da prendere di riferimento è quello riportato sulla Certificazione Unica. La verifica di tale soglia e’ irrilevante se il rapporto di lavoro e’ cessato
Aliquote imposta sostitutiva
Un altro aspetto importante per gli infermieri in regime forfettario è che sostanzialmente prevede:
- imposta sostitutiva al 15%
- riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% se in possesso di determinati requisiti;
- nessun limite temporale, resta applicabile fino a quando cui viene meno uno dei requisiti di accesso.
Per accedere all’imposta sostitutiva ridotta al 5%, è necessario:
- non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
La determinazione del reddito imponibile avviene applicando coefficiente di redditività che per gli infermieri è del 78%.
Trasmissione delle spese sanitarie
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto ministeriale del 01/09/2016 ha esteso anche agli infermieri, l’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie sostenute dai loro assistiti.
Questo vale anche per psicologi, ostetriche, ottici, veterinari, radiologi e parafarmacie.
Entro il 31 Gennaio 2017 sono stati comunicati i dati delle persone fisiche a cui gli infermieri hanno omesso ricevuta / fattura per facilitare la predisposizione del 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tutto questo dovrà essere fatto attraverso il Sistema TS (tessera sanitaria).
La comunicazione potrà essere effettuata dal portale messo a disposizione direttamente sul sito www.sistemats.it
L’infermiere dovrà richiedere le credenziali di accesso direttamente accedendo al sito.
Una volta ricevuto le credenziali potrà decidere di inviare le informazioni secondo due modalità:
- procedere in via autonoma accedendo alla propria area riservata sul portale;
- delegare un intermediario (commercialista o associazione) che si occuperà dell’invio dei dati per suo conto.
Come richiedere le credenziali
Se non sei ancora in possesso delle credenziali, potrai ottenerle in tre modi:
- accedendo al sito www.sistemats.it con la propria tessera sanitaria (TS-CNS)
- recandoti personalmente alla sede provinciale del tuo ordine professionale
- registrandoti al sito www.sistemats.it
Per registrarti a www.sistemats.it vai a sezione Area riservata – accreditamento medici ed inserisci:
- codice Fiscale;
- numero identificativo tessera sanitaria;
- indirizzo pec;
- numero iscrizione all’albo;
- data scadenza tessera sanitaria.
Una volta inseriti questi dati il sistema invierà alla pec indicata le chiavi di accesso alla piattaforma.
Come effettuare l’invio in modalità autonoma
Accedendo all’area riservata l’infermiere (e le altre categorie obbligate) avranno a disposizione un applicazione web.
Tramite questa applicazione potranno:
- gestire i dati delle spese sanitarie
- conferire delega ad un intermediario
- verificare il protocollo delle comunicazioni inviate
Attraverso la funzione Gestione dei dati di spesa si potrà inviare i dati della ricevute emesse ai privati, inserendo:
- nome e cognome del cliente;
- codice fiscale del cliente riportato sulla tessera sanitaria;
- numero e data del documento;
- data di riscossione;
Anche per le spese oggetto dei nuovi obblighi di trasmissione il cittadino potrà avvalersi della facoltà di opporsi alla comunicazione (per il 2016 anche per categorie aggregate).
Inoltre il trattamento dovrà rispettare le norme in materia di privacy.
Per ogni ricevuta/fattura inserita verrà attribuito un n. di protocollo.
Sempre da Gestione dati spesa sarà possibile modificare o cancellare i dati già inviati.
Come conferire delega ad un intermediario
Per conferire la delega ad un intermediario basterà autenticarsi nella propria Area riservata ed accedere alla funzione Gestione Deleghe.
Per attivare la delega sarà necessario inserire il codice fiscale e l’indirizzo PEC del soggetto delegato.
Il Sistema TS verificherà la corrispondenza tra l’indirizzo PEC e il codice fiscale dell’incaricato e se il soggetto dispone delle credenziali per l’accesso ad Entratel.
Superato questo controllo il Sistema invierà alla PEC del soggetto delegato un link per perfezionare il processo di delega.
Il soggetto delegato, non potrà inserire le voci di spesa all’interno del Sistema TS, ma dovrà usufruire di un software ad hoc, reso disponibile dalla software house del professionista.
Conclusioni
Se l’argomento ti sembra complesso e vuoi saperne di più, contattaci compilando il form o prenotando una consulenza gratuita con un nostro esperto.
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