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Codice ATECO Infermiere

Per un infermiere che esercita in libera professione, individuare correttamente il codice ATECO serve a descrivere l’attività svolta nei rapporti con l’Amministrazione fiscale e con gli altri enti. Con la classificazione ATECO 2025 l’attività infermieristica dispone di un codice specifico: 86.94.01 – Attività infermieristiche.

In questa guida vediamo cosa identifica il codice 86.94.01, come si collega al regime forfettario e all’ENPAPI e cosa deve valutare chi aveva una Partita IVA classificata con il precedente codice 86.90.29.

Codice ATECO infermiere nel 2026

La classificazione ATECO 2025 è operativa dal 1° aprile 2025. Per l’attività infermieristica il codice specifico è:

86.94.01 – Attività infermieristiche

È il riferimento da utilizzare quando l’attività effettivamente svolta corrisponde all’attività infermieristica prevista dalla classificazione vigente. Il codice ATECO descrive l’attività economica: non sostituisce i requisiti professionali, l’iscrizione all’Ordine o le altre condizioni richieste per esercitare la professione.

Cosa identifica il codice 86.94.01

Il codice 86.94.01 consente di identificare in modo specifico le attività infermieristiche nella classificazione ATECO 2025. È quindi molto più preciso rispetto alle classificazioni precedenti nelle quali l’attività dell’infermiere autonomo poteva rientrare in una voce più ampia.

La scelta del codice deve sempre partire dall’attività realmente esercitata. Non è corretto attribuire automaticamente conseguenze fiscali, previdenziali o IVA al solo codice ATECO senza considerare la situazione concreta del professionista.

Differenza rispetto alla vecchia classificazione 86.90.29

Nella precedente classificazione ATECO 2022 l’attività infermieristica poteva essere ricondotta al più ampio codice 86.90.29. Con ATECO 2025 è stata introdotta la voce specifica 86.94.01.

Il raccordo ufficiale tra le due classificazioni collega 86.94.01 al precedente 86.90.29, ma il vecchio codice comprendeva un insieme di attività più ampio. Per questo non è corretto trasformare automaticamente ogni posizione con codice 86.90.29 in attività infermieristica senza verificare l’attività effettivamente svolta.

Inoltre, l’introduzione di ATECO 2025 non comporta da sola l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati. Chi possiede già una Partita IVA deve quindi verificare come la propria attività è stata riclassificata e intervenire quando la posizione non rappresenta correttamente l’attività svolta o quando si verifica una reale variazione.

Codice ATECO e regime forfettario

Il codice 86.94.01 non attribuisce automaticamente il diritto al regime forfettario. L’infermiere deve rispettare i requisiti generali previsti per questo regime fiscale.

Il limite ordinario di ricavi o compensi previsto dal regime è attualmente pari a 85.000 €, mentre oltre 100.000 € opera la soglia prevista per l’uscita immediata secondo le regole vigenti.

Per il quadro completo su requisiti, imposta sostitutiva, fatturazione e gestione fiscale consulta la guida principale sul regime forfettario per infermieri.

Coefficiente di redditività

Per l’attività professionale dell’infermiere in regime forfettario il coefficiente di redditività di riferimento è 78%.

Il coefficiente viene applicato ai compensi rilevanti secondo le regole del regime forfettario per determinare il reddito forfettario. Non significa quindi che il 78% rappresenti l’aliquota delle tasse da pagare.

L’imposta sostitutiva è invece pari al 15% oppure, quando ricorrono tutti i requisiti previsti per una nuova attività, al 5%.

Codice ATECO e previdenza ENPAPI

Il codice ATECO è un elemento importante per descrivere l’attività, ma non determina da solo l’inquadramento previdenziale. Per l’infermiere devono essere considerate anche l’iscrizione all’Ordine, l’effettivo esercizio della libera professione e la tipologia del rapporto attraverso cui viene svolta l’attività.

Nei casi in cui ricorre l’obbligo di iscrizione alla Gestione Principale ENPAPI, il termine previsto per l’iscrizione è di 60 giorni. La Gestione Principale non deve essere confusa con le diverse situazioni previdenziali che possono riguardare altre forme di collaborazione.

Per contributi soggettivi, integrativi, minimi e casi particolari consulta la guida dedicata ai contributi ENPAPI degli infermieri.

Apertura o variazione della Partita IVA

Chi apre oggi una Partita IVA per esercitare attività infermieristica deve individuare l’attività secondo la classificazione ATECO vigente e, quando corrisponde all’attività svolta, indicare il codice 86.94.01.

Per chi possiede già una Partita IVA aperta con la precedente classificazione, invece, non è corretto affermare che dal 1° aprile 2025 sia sempre obbligatorio presentare una variazione. L’adozione di ATECO 2025 non genera, da sola, questo obbligo: occorre verificare la posizione effettivamente registrata e la corrispondenza con l’attività svolta.

Se devi iniziare l’attività, trovi la procedura completa nella guida su come aprire la Partita IVA da infermiere.

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Errori da evitare

  • utilizzare informazioni precedenti ad ATECO 2025 senza verificare il codice attualmente applicabile;
  • considerare il vecchio 86.90.29 equivalente in modo automatico e univoco al nuovo 86.94.01;
  • presentare una variazione dati soltanto perché è cambiata la classificazione, senza prima verificare la posizione;
  • pensare che il codice ATECO determini da solo l’iscrizione previdenziale;
  • dedurre dal solo codice ATECO il trattamento IVA delle singole prestazioni;
  • confondere il coefficiente di redditività con l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

FAQ sul codice ATECO dell’infermiere

A cosa corrisponde il codice ATECO 86.94.01?

Nella classificazione ATECO 2025 il codice 86.94.01 corrisponde alle Attività infermieristiche ed è il codice specifico da valutare per chi esercita questa attività in forma autonoma.

Devo cambiare il vecchio codice ATECO 86.90.29?

Non automaticamente. L’adozione di ATECO 2025 non comporta, da sola, l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati. Occorre verificare la posizione registrata e che il codice attribuito rappresenti correttamente l’attività effettivamente svolta.

Il codice ATECO determina automaticamente l’iscrizione all’ENPAPI?

No. Il codice ATECO descrive l’attività economica, ma l’inquadramento previdenziale deve essere valutato considerando anche l’iscrizione all’Ordine, l’esercizio effettivo della libera professione e la tipologia del rapporto professionale.

Il codice ATECO stabilisce da solo se una prestazione infermieristica è esente IVA?

No. Il trattamento IVA dipende dalla natura concreta della prestazione e dai presupposti previsti dalla normativa fiscale; non può essere determinato esclusivamente dal codice ATECO utilizzato.

Il codice ATECO è quindi il punto di partenza per classificare correttamente l’attività, ma va inserito nel quadro fiscale e previdenziale complessivo del professionista. Per una visione generale puoi tornare alla guida completa per infermieri in regime forfettario.

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