Nel 2026 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche nel regime forfettario, indipendentemente dal fatturato, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge. La fattura deve essere predisposta in formato XML e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Per una normale operazione interna del forfettario i riferimenti più importanti sono RF19 per il regime fiscale, N2.2 per la natura dell’operazione non soggetta a IVA quando appropriata, il bollo da 2 euro quando dovuto e il corretto recapito del cliente. Il 5% o 15% non è IVA: è l’imposta sostitutiva sul reddito.
Questa è la guida centrale del cluster: per il modello compilato consulta l’esempio di fattura nel regime forfettario; per i singoli problemi trovi invece gli approfondimenti su SdI, bollo, scadenze, errori, conservazione e fatture estere.
Per gli aspetti operativi più specifici puoi approfondire anche la dicitura corretta della fattura forfettaria, la numerazione progressiva e i sezionali e le regole speciali della fatturazione delle prestazioni sanitarie.
Fatturazione elettronica nel regime forfettario: regole 2026
| Elemento | Regola pratica |
|---|---|
| Obbligo | Generalizzato anche ai forfettari dal 1° gennaio 2024 |
| Formato | XML trasmesso tramite SdI |
| Regime fiscale | RF19 |
| Natura tipica operazione interna | N2.2, quando l’operazione è non soggetta per il regime forfettario |
| IVA | Non esposta nelle normali operazioni interne del forfettario |
| Bollo | 2 € quando dovuto, normalmente oltre 77,47 € |
| Fattura immediata | Trasmissione entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione |
La vecchia soglia transitoria di 25.000 euro non opera più. L’articolo 18 del DL 36/2022 ha esteso l’obbligo in due fasi e dal 1° gennaio 2024 ha incluso anche i soggetti rimasti temporaneamente esclusi.
Come funziona: XML, SdI e ricevuta
La fattura elettronica non è il PDF. Il documento fiscale è il file XML inviato al Sistema di Interscambio. Lo SdI controlla il file e restituisce un esito: consegna, impossibilità di recapito oppure scarto. Solo dopo aver controllato la ricevuta puoi sapere se il documento è stato correttamente emesso.
Se vuoi vedere un modello completo con importi, dicitura, RF19, N2.2 e bollo, usa il nostro fac simile di fattura forfettaria.
Quali dati chiedere al cliente prima di fatturare
Prima di emettere la fattura raccogli i dati corretti del cliente: nome o denominazione, codice fiscale o Partita IVA, indirizzo e canale telematico. Per un’impresa o professionista italiano può essere comunicato un codice destinatario di sette caratteri oppure una PEC; per un privato italiano senza canale telematico si utilizza normalmente 0000000 e il codice fiscale.
Per evitare errori usa la guida dedicata a quali dati chiedere al cliente per la fattura elettronica e quella sul codice SdI e codice destinatario.
RF19, N2.2 e dicitura del forfettario
RF19 identifica il regime fiscale del cedente o prestatore. N2.2 descrive invece la natura della singola operazione ai fini IVA e, nelle normali operazioni interne del forfettario, è il codice normalmente utilizzato per le operazioni non soggette. Non va confuso con N4, che identifica operazioni esenti.
Una formula leggibile può richiamare l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 e, per i compensi professionali, il comma 67 relativo alla mancata applicazione della ritenuta. Per la formulazione completa consulta la pagina sulla dicitura e fac simile.
Come compilare una fattura elettronica forfettaria
- inserisci i dati del fornitore e del cliente;
- seleziona RF19;
- indica data e numero progressivo;
- descrivi il bene o servizio;
- inserisci il corrispettivo;
- se l’operazione interna è non soggetta per il forfettario, usa N2.2;
- inserisci il riferimento normativo corretto;
- attiva il bollo virtuale quando dovuto;
- imposta codice destinatario o PEC;
- genera l’XML e invialo allo SdI;
- controlla la ricevuta;
- conserva il documento a norma.
Bollo da 2 euro: quando e come si paga
Nelle fatture del forfettario il bollo da 2 euro è normalmente dovuto quando le operazioni non assoggettate a IVA superano 77,47 euro e non ricorre una specifica esclusione. Nel file XML si valorizza il campo del bollo virtuale: non si applica una marca fisica.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili gli Elenchi A e B e l’importo da versare. Per scadenze, soglia di rinvio di 5.000 euro e codici F24 consulta la guida sul bollo delle fatture elettroniche nel forfettario.
Entro quando inviare la fattura allo SdI
Per la fattura immediata il termine ordinario è 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La fattura differita può seguire il termine del giorno 15 del mese successivo quando ricorrono i relativi presupposti e l’operazione è documentata correttamente.
Il dettaglio è nella guida su tempi di invio allo SdI, scarto e fattura differita.
Scarto, fattura dimenticata e importo sbagliato
Una fattura scartata dallo SdI si considera non emessa e va corretta e ritrasmessa. Una fattura accettata ma non recapitata al cliente, invece, può risultare regolarmente emessa. Se ti accorgi di non aver mai inviato la fattura, devi trasmetterla appena possibile e valutare la regolarizzazione del ritardo.
- Fattura elettronica dimenticata: sanzioni e ravvedimento
- Fattura con importo sbagliato: TD04, TD05 e correzione
- IVA o ritenuta applicate per errore nel forfettario
Fattura a privato, impresa e Pubblica Amministrazione
Con un privato italiano senza recapito telematico si utilizza normalmente 0000000 e si indica il codice fiscale. Con impresa o professionista si usa il canale comunicato dal cliente o quello registrato presso l’Agenzia. Con la Pubblica Amministrazione servono invece il codice ufficio IPA e, quando richiesti, CIG, CUP o riferimenti all’ordine.
Fattura elettronica a cliente estero
Per i clienti esteri il codice destinatario è normalmente XXXXXXX, ma la natura IVA non è sempre N2.2. Per molti servizi B2B fuori campo per territorialità può essere necessario N2.1; per beni, privati UE e altre fattispecie la disciplina cambia.
Per evitare di generalizzare usa la guida completa alla fattura elettronica a cliente estero nel forfettario.
Prestazioni sanitarie: quando non usare lo SdI
Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono una disciplina speciale e non vanno trattate come una normale fattura B2C via SdI. Per le professioni sanitarie occorre verificare anche gli obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria. Un esempio completo è nella guida alla fattura dello psicologo.
Ricezione e conservazione: il PDF non basta
Le fatture elettroniche devono essere conservate a norma. Salvare soltanto il PDF non equivale alla conservazione fiscale del file XML. Puoi usare il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate o un provider esterno.
Se vuoi gestire anche i documenti ricevuti, codice destinatario, PEC, XML e conservazione, consulta fatture passive nel forfettario: ricezione e conservazione.
Quale software usare per la fatturazione elettronica
Non esiste l’obbligo di acquistare un software commerciale. L’Agenzia delle Entrate offre servizi gratuiti per predisporre, trasmettere e conservare le fatture. I gestionali privati possono essere utili per anagrafiche, automazioni, scadenziari e riconciliazione, ma devono gestire correttamente RF19, N2.2, bollo, estero, note di credito e XML.
Errori da evitare nel forfettario
- usare 5% o 15% come aliquota IVA;
- definire N2.2 come “esenzione IVA”;
- dimenticare RF19;
- usare N2.2 in automatico per ogni cliente estero;
- dimenticare il bollo quando dovuto;
- considerare emessa una fattura scartata;
- confondere il PDF con l’XML fiscale;
- non attivare la conservazione a norma;
- ignorare le regole speciali delle prestazioni sanitarie.
Domande frequenti
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è generalizzato anche ai contribuenti forfettari, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
Nel file XML il regime fiscale del contribuente forfettario è RF19.
Per le normali operazioni interne non soggette per effetto del regime forfettario si utilizza normalmente N2.2. Operazioni estere o particolari possono richiedere una natura diversa.
Per una fattura immediata il termine ordinario è di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
No. Il PDF è una copia leggibile; il documento fiscale elettronico è il file XML trasmesso tramite SdI e conservato a norma.
Fonti ufficiali
- DL 36/2022, articolo 18 – estensione della fatturazione elettronica
- Agenzia delle Entrate – servizi di fatturazione elettronica e conservazione
- Agenzia delle Entrate – bollo sulle fatture elettroniche
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