
Per il fisioterapista la parola “fattura elettronica” può creare confusione perché bisogna distinguere prestazioni sanitarie rese a persone fisiche e fatture emesse verso società, cliniche, enti o altri committenti. Nel 2026 i due percorsi non coincidono.
Fattura al paziente: niente SdI per la prestazione sanitaria
Dal 2025 il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche è stato reso strutturale. Quando il documento riguarda una prestazione sanitaria resa al paziente, quindi, non va trasformato in una fattura SdI solo perché il professionista è in regime forfettario.
Il professionista rilascia il documento al paziente con modalità idonea e gestisce separatamente l’eventuale trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria quando prevista. Sistema TS e SdI non sono la stessa cosa: il primo raccoglie dati di spesa sanitaria, il secondo è il canale della fatturazione elettronica.
Sistema Tessera Sanitaria: fisioterapisti
La FNOFI ha completato il flusso di accreditamento dei fisioterapisti al Sistema Tessera Sanitaria. I professionisti interessati devono verificare la propria registrazione e rispettare le specifiche tecniche e le scadenze previste per l’anno di riferimento.
Le scadenze di trasmissione possono cambiare per effetto di nuovi decreti: per evitare indicazioni che diventino rapidamente obsolete è opportuno verificarle sul portale ufficiale del Sistema TS.
Fatture verso società, cliniche ed enti
Quando il destinatario non è il paziente persona fisica ma, ad esempio, una società, una clinica, una cooperativa o un altro soggetto economico, occorre verificare l’obbligo di fattura elettronica tramite SdI secondo le regole generali. La corretta natura IVA dipende dalla prestazione effettivamente resa e dal regime fiscale del professionista.
Non è corretto applicare automaticamente lo stesso codice “Natura” a ogni documento. Prima va stabilito se la prestazione è sanitaria esente ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972 oppure se si tratta di un’attività diversa; successivamente va considerato il regime forfettario.
Prestazioni sanitarie esenti IVA e attività non sanitarie
Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio di professioni sanitarie regolamentate possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 18, DPR 633/1972. Non tutte le attività svolte da un fisioterapista sono però automaticamente prestazioni sanitarie esenti: corsi, consulenze non sanitarie, cessioni di beni o altre attività accessorie devono essere qualificate separatamente.
Imposta di bollo
Quando un documento è senza IVA e supera la soglia prevista dalla disciplina dell’imposta di bollo, può essere dovuto il bollo da 2 euro, salvo specifiche esclusioni. Nelle fatture elettroniche il bollo viene gestito in modalità virtuale; nei documenti non trasmessi tramite SdI va adottata la modalità corretta per quel documento.
Rivalsa Gestione Separata del 4%
Il professionista iscritto alla Gestione Separata può prevedere, nei casi consentiti, una rivalsa del 4% nei confronti del committente. La rivalsa non sostituisce i contributi previdenziali dovuti, non è una cassa professionale e concorre al compenso del professionista: va quindi trattata correttamente anche ai fini fiscali e documentali.
Checklist fatturazione fisioterapista
- Identifica prima il tipo di prestazione: sanitaria oppure non sanitaria.
- Verifica chi è il destinatario: paziente persona fisica oppure soggetto economico/ente.
- Non usare lo SdI per la prestazione sanitaria resa alla persona fisica nei casi coperti dal divieto.
- Gestisci separatamente l’eventuale invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
- Verifica natura IVA e bollo in base al documento concreto.
- Non confondere la rivalsa INPS del 4% con i contributi dovuti alla Gestione Separata.
Riferimenti: FNOFI/OFI – Sistema Tessera Sanitaria per fisioterapisti; D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
FAQ sulla fatturazione del fisioterapista
Per valutare anche il peso previdenziale dell’attività, consulta la guida sui contributi del fisioterapista e Gestione Separata INPS.
No, per la prestazione sanitaria resa a una persona fisica rientrante nel divieto previsto per gli operatori sanitari il documento non viene trasmesso tramite SdI. L’eventuale invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è un adempimento distinto.
No. Il Sistema TS riceve i dati delle spese sanitarie nei casi previsti; il documento fiscale deve essere rilasciato al paziente separatamente.
No. L’esenzione sanitaria riguarda le prestazioni che rispettano i requisiti dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972. Le attività diverse dalla prestazione sanitaria vanno qualificate separatamente.
Il professionista iscritto alla Gestione Separata può applicare la rivalsa nei casi consentiti. È una facoltà e non riduce il contributo previdenziale complessivamente dovuto.
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