
Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva si applica normalmente con l’aliquota del 15%. Per chi avvia un’attività realmente nuova, però, l’aliquota può scendere al 5% nel primo periodo d’imposta e nei quattro successivi.
Il 5% non spetta automaticamente a tutte le nuove Partite IVA e non dipende dall’età del contribuente. Prima di applicarlo bisogna verificare l’attività svolta nei tre anni precedenti, l’eventuale continuità con un lavoro dipendente o autonomo e, in caso di subentro, i ricavi o compensi dell’attività rilevata.
In questa guida vediamo quando il regime forfettario è tassato al 5% o al 15%, quali requisiti servono, quanto dura l’agevolazione e come si calcola concretamente l’imposta.
Contenuto aggiornato alla disciplina vigente nel 2026.
In breve: quando si applica il 5% o il 15%
L’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario è pari al 15%. Si riduce al 5% per il periodo d’imposta in cui inizia l’attività e per i quattro successivi soltanto quando ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti previsti per le nuove attività.
- Nei tre anni precedenti non deve essere stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
- La nuova attività non deve costituire la mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria richiesto per esercitare un’arte o una professione.
- In caso di prosecuzione di un’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi dell’anno precedente non devono superare il limite previsto per il regime forfettario.
Il 5% e il 15% non si applicano direttamente al fatturato. Prima si determina il reddito forfettario tramite il coefficiente di redditività, poi si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati e, infine, si applica l’aliquota spettante.
Che cos’è l’imposta sostitutiva del regime forfettario
L’imposta sostitutiva è l’imposta sul reddito prodotto attraverso l’attività esercitata nel regime forfettario. Sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali sul reddito dell’attività.
Non comprende, invece, i contributi previdenziali. Il titolare della Partita IVA deve quindi considerare separatamente:
- l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%;
- i contributi dovuti alla Gestione Separata INPS, alla Gestione Artigiani e Commercianti oppure alla propria Cassa professionale;
- le eventuali imposte dovute su redditi diversi da quelli prodotti con la Partita IVA.
Il 5% non identifica un regime fiscale diverso. Si tratta sempre del regime forfettario, ma con un’aliquota ridotta riservata alle attività che rispettano le condizioni previste dalla legge.
Per una visione complessiva puoi consultare anche la guida dedicata alle imposte nel regime forfettario.
Regime forfettario al 5% o al 15%: differenze
| Caratteristica | Aliquota al 5% | Aliquota al 15% |
|---|---|---|
| A chi si applica | Nuove attività con tutti i requisiti | Tutti gli altri contribuenti forfettari |
| Durata | Primo periodo d’imposta e quattro successivi | Finché si applica il regime forfettario |
| Limite di età | Nessuno | Nessuno |
| Base di calcolo | Reddito imponibile forfettario | Reddito imponibile forfettario |
| Contributi previdenziali | Dovuti separatamente | Dovuti separatamente |
| Dopo il periodo agevolato | Dal sesto periodo si passa al 15% | Si continua al 15% se restano i requisiti del forfettario |
La differenza riguarda l’aliquota dell’imposta. Il metodo con cui si determina il reddito imponibile resta lo stesso in entrambi i casi.
Quando si applica l’imposta sostitutiva al 15%
Il 15% rappresenta l’aliquota ordinaria del regime forfettario. Si applica quando il contribuente può utilizzare il regime agevolato, ma non possiede tutti i requisiti richiesti per il 5%.
L’aliquota del 15% si applica, per esempio:
- fin dal primo anno, se manca anche uno solo dei requisiti per la nuova attività;
- quando l’attività rappresenta la mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo;
- quando nei tre anni precedenti è stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa;
- dal sesto periodo d’imposta, dopo la conclusione del quinquennio agevolato;
- quando si entra nel forfettario dopo avere iniziato la medesima attività in regime ordinario, nei casi chiariti dall’Agenzia delle Entrate.
Il passaggio dal 5% al 15% non determina l’uscita dal regime forfettario. Il contribuente continua ad applicarne le regole e le semplificazioni, purché rispetti i requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario.
Quali sono i requisiti per applicare il 5%
Per utilizzare l’imposta sostitutiva al 5% devono essere rispettate contemporaneamente le tre condizioni previste dall’articolo 1, comma 65, della Legge n. 190/2014.
Non si tratta di requisiti alternativi: se ne manca anche uno, l’aliquota applicabile è il 15%.
Nessuna attività nei tre anni precedenti
Il contribuente non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa.
La verifica comprende anche le attività esercitate:
- individualmente;
- in forma associata;
- all’interno di un’impresa familiare.
Il triennio deve essere verificato rispetto alla data effettiva di inizio della nuova attività, non limitandosi a controllare tre anni solari completi. Per esempio, se l’attività inizia il 1° luglio 2026, il periodo da esaminare decorre dal 1° luglio 2023.
Conta l’effettivo esercizio dell’attività e non soltanto l’esistenza formale di una vecchia Partita IVA. Tuttavia, in presenza di una precedente posizione fiscale, è opportuno ricostruire con precisione le operazioni effettuate e la data di cessazione.
La nuova attività non deve essere una mera prosecuzione
La nuova attività non deve costituire, in nessun modo, la mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo.
Questa condizione serve a evitare che un’attività già esistente venga presentata come nuova soltanto attraverso un cambiamento formale. Per valutare la continuità non basta confrontare i codici ATECO: bisogna considerare come il lavoro viene concretamente svolto.
Tra gli elementi rilevanti rientrano:
- il contenuto economico e professionale delle prestazioni;
- le competenze utilizzate;
- la clientela e il mercato di riferimento;
- i locali, gli strumenti e i mezzi impiegati;
- il rapporto con il precedente datore di lavoro o committente.
Se il contribuente continua a svolgere sostanzialmente le stesse mansioni, con gli stessi mezzi e per la stessa clientela, il rischio di mera prosecuzione è elevato. Al contrario, la continuità può essere esclusa quando la nuova attività richiede competenze non omogenee e si rivolge a un mercato realmente diverso.
Eccezione per la pratica obbligatoria
Il periodo di pratica obbligatoria necessario per esercitare un’arte o una professione non viene considerato una precedente attività ostativa.
Un professionista che apre la Partita IVA dopo il praticantato obbligatorio può quindi applicare il 5%, purché rispetti anche le altre condizioni. L’eccezione non riguarda automaticamente qualsiasi tirocinio, collaborazione o periodo di formazione, ma la pratica richiesta per l’accesso alla professione.
Prosecuzione di un’attività svolta da un altro soggetto
Il terzo requisito riguarda chi prosegue un’attività precedentemente esercitata da un’altra persona.
Può accadere, per esempio, in caso di:
- acquisto o cessione di un’attività;
- subentro in un’impresa;
- prosecuzione di un’attività familiare;
- rilevazione di uno studio o di un portafoglio clienti.
In questi casi, i ricavi o compensi conseguiti dall’attività nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite previsto per il regime forfettario. Nel 2026 il limite ordinario di riferimento è pari a 85.000 €.
Lavoratore dipendente che apre Partita IVA: può applicare il 5%?
Il fatto di avere svolto o di svolgere un lavoro dipendente non esclude automaticamente l’aliquota del 5%. Occorre però verificare se la nuova attività rappresenta la prosecuzione sostanziale del lavoro precedente.
Per esempio, un dipendente amministrativo che apre una Partita IVA per svolgere un’attività completamente diversa potrebbe rispettare il requisito della novità. La situazione è più delicata quando il contribuente:
- svolge con Partita IVA le stesse mansioni effettuate come dipendente;
- utilizza le stesse competenze e gli stessi strumenti;
- fattura al precedente datore di lavoro;
- continua a servire la medesima clientela.
Inoltre, la verifica del 5% è distinta dalla causa di esclusione prevista per chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro attuale o di un datore con il quale sono intercorsi rapporti nei due periodi d’imposta precedenti, oppure di soggetti a esso riconducibili.
Di conseguenza, prima bisogna verificare se il contribuente può applicare il regime forfettario e solo dopo stabilire se l’aliquota corretta è il 5% oppure il 15%.
Cambiare codice ATECO permette di ottenere il 5%?
Il semplice cambiamento del codice ATECO non rende automaticamente nuova un’attività.
Se il contribuente continua a offrire le stesse prestazioni, utilizza le medesime competenze e si rivolge alla stessa clientela, il nuovo codice può rappresentare soltanto una modifica formale. In questo caso potrebbe essere applicabile l’aliquota del 15%.
Quando, invece, il nuovo codice corrisponde a un’attività realmente differente per contenuto professionale, mercato e organizzazione, il requisito della novità può essere rispettato. La valutazione deve essere effettuata sul caso concreto.
Chi chiude e riapre la Partita IVA può applicare il 5%?
Chi riapre la Partita IVA non ottiene automaticamente una nuova agevolazione quinquennale.
Bisogna verificare sia il mancato esercizio di attività nei tre anni precedenti sia l’assenza di mera prosecuzione. Se viene ripresa la stessa attività, con le stesse modalità e la stessa clientela, la chiusura formale della precedente Partita IVA potrebbe non essere sufficiente per applicare il 5%.
La riapertura deve quindi essere esaminata considerando la durata dell’interruzione e, soprattutto, la sostanza dell’attività precedente e di quella nuova.
Quanto dura l’imposta sostitutiva al 5%
L’aliquota del 5% si applica nel periodo d’imposta in cui viene avviata l’attività e nei quattro periodi d’imposta successivi.
La durata massima è quindi pari a 5 periodi d’imposta.
| Periodo d’imposta | Aliquota applicabile |
|---|---|
| 2026 | 5% |
| 2027 | 5% |
| 2028 | 5% |
| 2029 | 5% |
| 2030 | 5% |
| Dal 2031 | 15% |
L’esempio si riferisce a un’attività iniziata nel 2026 e in possesso di tutti i requisiti. Dal 2031 il contribuente passa al 15%, ma può continuare a utilizzare il regime forfettario se ne rispetta le condizioni.
Se apro la Partita IVA a fine anno perdo un anno di agevolazione?
I 5 anni vengono conteggiati come periodi d’imposta e non come sessanta mesi effettivi dalla data di apertura.
Di conseguenza, anche un’attività avviata negli ultimi mesi dell’anno utilizza quell’anno come primo periodo agevolato. Chi apre la Partita IVA nel dicembre 2026 considera il 2026 come primo anno al 5% e, in presenza dei requisiti, può applicare l’aliquota ridotta fino al 2030.
Quando la data di avvio è realmente flessibile, questo effetto deve essere valutato prima dell’apertura. La data non deve però essere scelta in modo artificioso se l’attività è già iniziata concretamente.
Esiste un limite di età per utilizzare il 5%?
Non esiste un limite minimo o massimo di età per applicare l’imposta sostitutiva al 5%.
L’agevolazione non è riservata ai giovani e non termina al raggiungimento di una determinata età. Può beneficiarne anche chi avvia una nuova attività in età adulta, purché rispetti tutti i requisiti.
Allo stesso modo, una persona giovane non ha automaticamente diritto al 5% se l’attività rappresenta la prosecuzione di un lavoro precedente o se è stata esercitata un’attività nel triennio rilevante.
Passaggio dal regime ordinario al forfettario: si può applicare il 5%?
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 226 del 22 novembre 2024, ha chiarito che il 5% deve essere applicato continuativamente fin dall’inizio della nuova attività.
Nel caso esaminato, la contribuente aveva iniziato l’attività in regime ordinario a causa di una condizione che impediva l’accesso al forfettario e intendeva entrare nel regime agevolato dall’anno successivo, continuando a svolgere la medesima attività. L’Agenzia ha escluso l’applicazione del 5% anche per gli anni residui del primo quinquennio.
In una situazione analoga, il contribuente che entra successivamente nel forfettario applica quindi l’aliquota ordinaria del 15%. Il quinquennio al 5% non può essere sospeso e recuperato in un momento successivo.
Casi pratici: quando si applica il 5% e quando il 15%
| Situazione | Aliquota indicativa | Motivo |
|---|---|---|
| Prima attività professionale, nessuna attività nel triennio e nessuna prosecuzione | 5% | Attività realmente nuova, se sono rispettati tutti i requisiti |
| Dipendente che apre una Partita IVA per un’attività completamente diversa | Possibile 5% | Va verificata l’assenza di continuità e delle cause di esclusione |
| Ex dipendente che svolge le stesse mansioni per il precedente datore | Generalmente 15% | Possibile mera prosecuzione; va verificato anche l’accesso al forfettario |
| Professionista che apre dopo il praticantato obbligatorio | Possibile 5% | La pratica obbligatoria non costituisce mera prosecuzione |
| Subentro in un’attività con ricavi precedenti entro 85.000 € | Possibile 5% | Devono essere rispettati anche gli altri requisiti |
| Attività iniziata in regime ordinario e passaggio successivo al forfettario | 15% | Il 5% non si recupera negli anni residui nei casi chiariti dall’Agenzia |
| Conclusione dei primi cinque periodi al 5% | 15% | Il quinquennio agevolato è terminato |
La tabella fornisce indicazioni generali. Nei casi di possibile prosecuzione, subentro o rapporto con un precedente datore di lavoro è necessario esaminare gli elementi concreti.
Come si calcola l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’imposta sostitutiva non si calcola direttamente sull’intero fatturato. Il procedimento prevede tre passaggi.
1. Calcolo del reddito forfettario
Ai ricavi o compensi incassati si applica il coefficiente previsto per l’attività esercitata:
Ricavi o compensi incassati × coefficiente di redditività = reddito forfettario
Il coefficiente dipende dal settore e dal codice ATECO. Puoi consultare la tabella dei coefficienti di redditività.
2. Deduzione dei contributi previdenziali
Dal reddito forfettario si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo d’imposta:
Reddito forfettario − contributi previdenziali obbligatori versati = reddito imponibile
Le normali spese dell’attività non vengono invece dedotte una per una, perché sono già riconosciute in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività.
3. Applicazione dell’aliquota
Sul reddito imponibile si applica l’aliquota spettante:
Reddito imponibile × 5% oppure 15% = imposta sostitutiva
Per un calcolo più ampio, comprensivo dei principali passaggi, puoi consultare la guida con gli esempi di calcolo delle tasse nel regime forfettario.
Esempio di calcolo al 5% e al 15%
Consideriamo un professionista che durante l’anno incassa 30.000 euro, applica un coefficiente di redditività del 78% e ha versato 6.000 euro di contributi previdenziali obbligatori.
| Passaggio | Calcolo | Risultato |
|---|---|---|
| Reddito forfettario | 30.000 × 78% | 23.400 € |
| Reddito imponibile | 23.400 − 6.000 | 17.400 € |
| Imposta al 5% | 17.400 × 5% | 870 € |
| Imposta al 15% | 17.400 × 15% | 2.610 € |
In questo esempio la differenza tra le due aliquote è pari a 1.740 €. I contributi previdenziali restano comunque dovuti e non sono compresi nei 870 € o nei 2.610 € di imposta.
L’importo dei contributi utilizzato nell’esempio è puramente illustrativo. Il calcolo effettivo cambia in base alla gestione previdenziale, all’attività e alla situazione personale del contribuente.
Il 5% o il 15% si applicano al fatturato?
No. Le aliquote del 5% e del 15% si applicano al reddito imponibile forfettario e non direttamente all’intero fatturato.
La base di calcolo si ottiene dopo:
- l’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi o compensi incassati;
- la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.
Inoltre, nel regime forfettario conta generalmente il principio di cassa: per determinare il reddito rilevano le somme effettivamente incassate nel periodo d’imposta, non soltanto le fatture emesse.
I contributi INPS sono compresi nel 5% o nel 15%?
No. Imposta sostitutiva e contributi previdenziali sono obblighi differenti.
I professionisti privi di una Cassa autonoma sono generalmente iscritti alla Gestione Separata INPS. Artigiani e commercianti seguono invece le regole della Gestione INPS Artigiani e Commercianti. I professionisti ordinistici possono essere soggetti alla propria Cassa di categoria.
I contributi previdenziali obbligatori versati riducono il reddito sul quale viene calcolata l’imposta sostitutiva, nei limiti e secondo le regole previste.
Il 5% dipende dal fatturato?
L’aliquota del 5% non dipende dall’ammontare dei ricavi o compensi, ma dalla presenza dei requisiti previsti per la nuova attività.
Un contribuente con ricavi molto bassi non ottiene automaticamente il 5%. Allo stesso modo, chi possiede i requisiti può continuare ad applicare l’aliquota ridotta durante il quinquennio anche se i ricavi aumentano, purché rimanga nel regime forfettario.
Devono comunque essere rispettati i limiti di ricavi o compensi previsti per l’accesso e la permanenza nel regime.
Come si dichiara e si versa l’imposta sostitutiva
Il reddito dell’attività forfettaria viene dichiarato nel quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche.
Nel quadro vengono indicati, tra gli altri dati:
- i ricavi o compensi percepiti;
- il coefficiente di redditività;
- il reddito forfettario;
- i contributi previdenziali deducibili;
- l’aliquota del 5% o del 15%;
- l’imposta sostitutiva dovuta.
Il pagamento avviene tramite modello F24, con il meccanismo del saldo e degli eventuali acconti. Per approfondire puoi leggere la guida alla dichiarazione dei redditi nel regime forfettario.
Errori frequenti nella scelta tra 5% e 15%
Tra gli errori più comuni troviamo:
- applicare il 5% soltanto perché la Partita IVA è stata appena aperta;
- considerare nuova un’attività che prosegue sostanzialmente il precedente lavoro;
- pensare che sia sufficiente cambiare codice ATECO;
- controllare tre anni solari anziché il triennio rispetto alla data effettiva di inizio;
- ignorare una precedente attività esercitata in forma associata o familiare;
- contare il quinquennio come sessanta mesi dalla data di apertura;
- applicare l’aliquota direttamente al fatturato;
- confondere l’imposta sostitutiva con i contributi previdenziali;
- entrare nel forfettario dopo l’avvio in ordinario pensando di recuperare il 5%;
- ritenere che il diritto al 5% dipenda dall’età.
L’applicazione del 5% senza averne diritto può comportare il recupero della maggiore imposta, oltre a interessi ed eventuali sanzioni.
Come verificare se spetta il 5%
Prima di applicare l’aliquota ridotta è utile ricostruire la propria situazione attraverso una verifica ordinata.
- Individua la data effettiva di avvio della nuova attività.
- Controlla quali attività artistiche, professionali o d’impresa hai esercitato nei tre anni precedenti.
- Confronta le mansioni, le competenze, i clienti e i mezzi utilizzati prima e dopo l’apertura.
- Verifica gli eventuali rapporti con il datore di lavoro attuale o con i precedenti datori.
- Controlla se stai proseguendo un’attività esercitata da un altro soggetto e quali ricavi ha prodotto nell’anno precedente.
- Verifica che il regime forfettario venga applicato fin dall’inizio dell’attività.
- Conserva la documentazione utile a dimostrare la reale novità dell’attività.
Nei casi dubbi non bisogna basarsi soltanto sul nome dell’attività o sul codice ATECO. La valutazione deve considerare il contesto reale nel quale il lavoro viene svolto.
Conclusioni
Nel regime forfettario l’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva è pari al 15%. Il 5% è un’agevolazione temporanea riservata alle attività realmente nuove e può essere applicato soltanto quando sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.
Prima di utilizzare l’aliquota ridotta è necessario controllare il triennio precedente, l’eventuale continuità con un lavoro dipendente o autonomo, i rapporti con i clienti e l’eventuale subentro in un’attività esistente.
Una verifica preventiva consente di applicare l’aliquota corretta, stimare in modo realistico le imposte e ridurre il rischio di contestazioni future.
Fonti normative e di prassi
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 54-89.
- Agenzia delle Entrate: agevolazioni per i soggetti che iniziano una nuova attività.
- Agenzia delle Entrate: reddito e tassazione nel regime forfettario.
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016.
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 maggio 2012, richiamata per i criteri sulla nuova attività.
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 226 del 22 novembre 2024.
- Istruzioni del Modello Redditi Persone Fisiche 2026.
Domande frequenti sull’imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva è pari al 15%. Si applica il 5% nel periodo d’imposta in cui inizia l’attività e nei quattro successivi soltanto quando sono rispettati tutti i requisiti previsti per le nuove attività.
Nei tre anni precedenti il contribuente non deve avere esercitato attività artistica, professionale o d’impresa. Inoltre, la nuova attività non deve rappresentare la mera prosecuzione di un precedente lavoro e, in caso di subentro in un’attività esistente, devono essere rispettati i limiti di ricavi o compensi previsti.
Il 5% si applica nel periodo d’imposta in cui inizia l’attività e nei quattro periodi successivi. Dal sesto periodo d’imposta si passa all’aliquota ordinaria del 15%.
Sì. I cinque anni vengono conteggiati come periodi d’imposta e non come sessanta mesi effettivi. Anche un’attività iniziata a dicembre utilizza quindi quell’anno come primo periodo agevolato.
Sì, purché la nuova attività non rappresenti la mera prosecuzione del lavoro dipendente svolto in precedenza e siano rispettati anche gli altri requisiti. Devono inoltre essere controllate le cause di esclusione previste per chi lavora prevalentemente con un datore di lavoro attuale o precedente.
Nei casi chiariti dall’Agenzia delle Entrate, chi inizia la medesima attività in regime ordinario e accede al forfettario soltanto in un periodo successivo non può recuperare il 5% per gli anni residui. Nel forfettario applica quindi l’aliquota ordinaria del 15%.
No. L’aliquota si applica al reddito imponibile ottenuto applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi incassati e sottraendo i contributi previdenziali obbligatori versati.
No. L’aliquota ridotta non dipende dall’età del contribuente, ma dalla reale novità dell’attività e dal rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Consulente Regime Forfettario
