• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Regime Forfettario

Il tuo commercialista di fiducia in regime forfettario

  • Inizia da qui
  • Contattaci
  • Tariffe
  • Guide
  • Consulenze
  • Scadenze
  • Login

Regime Forfettario Architetto

Regime Forfettario Architetto

Sei un architetto e cerchi informazioni dettagliate sul nuovo regime forfettario? TI sei appena laureato e vuoi aprire la partita IVA per svolgere la libera professione? O forse stai cercando un commercialista online per risparmiare sui costi di gestione della partita IVA.

In tutti i casi in questa guida online dedicata agli architetti nel regime forfettario, affrontiamo tutti questi argomenti. Innanzitutto due parole sul regime forfettario, il regime fiscale agevolato attualmente in vigore in Italia.

Introdotto da diversi anni per agevolare le piccole partite Iva, anche oggi permette a chi lo applica di ottenere numerosi vantaggi ed agevolazioni. La normativa sulla tassazione in regime forfettario, prevede la cosiddetta imposta sostitutiva, al posto della tradizionale IRPEF che si applica nei regimi ordinari. L’imposta sostitutiva è del 15% e può scendere fino al 5% in caso di attività startup o se si possiedono determinati requisiti. Non è previsto nessun limite temporale di scadenza, difatti resta applicabile fino a quando cui viene meno uno dei requisiti di accesso. Unico paletto è il limite di fatturato possibile: 85.000 euro all’anno!
Ma di tutti questi aspetti ne parliamo in modo più articolato più avanti. Ricordati infine che il nostro team, specializzato in regime forfettario, opera dal 2013 online e con il nostro abbonamento ti garantisce la gestione completa della partita IVA tramite un consulente dedicato. Ti auguriamo buona lettura e non esitare a contattarci per informazioni ed eventuali dubbi.

Indice dei contenuti

  • Architetto nel regime forfettario
  • Esempio di calcolo
  • Cassa di previdenza architetti: Inarcassa
  • I contributi previdenziali per gli architetti
    • Contributo soggettivo
    • Contributo facoltativo
    • Contributo integrativo
    • Contributo di maternità
    • Deducibilità contributi
  • Architetti e lavoro dipendente
    • E’ necessaria l’iscrizione alla Gestione Separata?
  • Consulente per Architetto in Regime Forfettario

Architetto nel regime forfettario

Addentriamoci finalmente negli aspetti operativi della nostra guida dedicata agli architetti nel regime forfettario. Se quindi hai finalmente deciso di intraprendere questo importante passo ed aprire una partita Iva per svolgere la libera professione innanzitutto devi scegliere il codice Ateco adatto!

71.11.00 – Attività degli studi di architettura.

Se decidi di adottare regime forfettario, tieni presente che puoi fatturare ogni anno al massimo 85.000 €. Nel caso superassi questo limite non devi preoccuparti, semplicemente dovrai passare la tua partita Iva al regime semplificato l’anno successivo.

Per l’attività degli studi di architettura è previsto un coefficiente di redditività del 78%.

Questo significa che ti vengono riconosciute spese forfettarie per il 22% e non potrai scaricare nessun altro costo!

Altro aspetto importante è che in regime forfettario, tutti i contribuenti possono godere dell’imposta sostitutiva del 5% per un periodo massimo di 5 anni se sono rispettati dei requisiti specifici. In tutti gli altri l’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà del 15%.

Esempio di calcolo

Vediamo di chiarirci meglio le idee tramite un semplice esempio di calcolo per un architetto nel regime forfettario.

Marcello è un architetto in regime forfettario e ha fatturato nell’anno 2022 25.000 €
E’ soggetto ad una Imposta sostitutiva del 5% ed applica un coefficiente di redditività: 78%

Reddito Netto: 19.500 €
Imposta sostitutiva: 975 € – (19.500 x 5%)

Come puoi notare, il calcolo è molto semplice, maggiori dettagli puoi trovarli nel nostro articolo calcolo tasse nel regime forfettario. L’altro aspetto importante è la previdenza, e ce ne occupiamo qui di seguito.

Cassa di previdenza architetti: Inarcassa

La Cassa di Previdenza degli architetti è l’Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
L’iscrizione non è facoltativa, ma è obbligatoria per tutti i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

  1. l’iscrizione all’albo professionale;
  2. una partita Iva;
  3. non essere iscritti presso altra Cassa di previdenza.

I professionisti che svolgono anche un lavoro dipendente non possono iscriversi ad Inarcassa.

I contributi previdenziali per gli architetti

Anche gli architetti sono tenuti a versare i contributi previdenziali all’Inarcassa.
I contributi previsti dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti sono:

  1. soggettivo;
  2. facoltativo;
  3. integrativo;
  4. maternità.

Vediamo di analizzarli uno alla volta.

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo è obbligatorio ed è calcolato in percentuale sul reddito professionale netto IRPEF. Si considera l’intero anno solare, indipendentemente da quando è avvenuta l’iscrizione. La percentuale è pari al 14,5% con un minimale di 2.360 euro.

Contributo facoltativo

Il contributo facoltativo è volontario ed è caratterizzato da un’aliquota modulare sul reddito professionale netto. Questo contributo ha lo scopo di aumentare il montante contributivo e quindi in definitiva la pensione del soggetto (tutte le casse professionali sono oramai convertite al metodo contributivo).

Contributo integrativo

Il contributo integrativo è obbligatorio ed è calcolato in percentuale al volume d’affari Iva.
L’aliquota è del 4% ed è previsto un contributo integrativo minimo di 705 € da versare.
Il contributo integrativo, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Contributo di maternità

Ti ricordiamo che a partire dal 2018 nel contributo di maternità è compresa la quota per la copertura economica della nuova indennità di paternità. Infatti adesso il contributo è denominato di maternità / paternità e deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno ed ammonta a 53 euro.

Ti consigliamo di leggere ulteriori dettagli direttamente sul sito dell’Inarcassa.

Deducibilità contributi

Ricorda che il contributo soggettivo, il contributo facoltativo, e quello di maternità sono interamente deducibili ai fini fiscali. Il contributo integrativo, di norma non è deducibile ai fini fiscali. Una delle eccezioni, si verifica nel caso in cui il contributo integrativo minimo non viene interamente recuperato nella fatturazione ai clienti.

Architetti e lavoro dipendente

Un architetto che esercita la libera professione ed allo stesso tempo svolge anche un lavoro da dipendente è tenuto all’iscrizione a Inarcassa? La risposta è negativa, perché Inarcassa non accetta le iscrizioni degli architetti che svolgono al contempo un lavoro da dipendente, ovvero di coloro che sono già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.

Pertanto per gli architetti in questa situazione, non devono versare il contributo soggettivo, ma soltanto il contributo integrativo del 4% applicato sulle fatture emesse.

E’ necessaria l’iscrizione alla Gestione Separata?

Su questo campo si sta svolgendo da anni una diatriba tra professionisti e INPS.
L’INPS, secondo la Legge 335 del 1995 prevederebbe l’iscrizione alla Gestione separata per coloro che svolgono un’attività professionale e non sono iscritti alla cassa del loro Ente previdenziale.
La posizione dell’Inps è stata precisata con la Circolare n.72 del 2015.

Lo stesso istituto, negli scorsi anni l’INPS, ha perseverato nel suo indirizzo ed addirittura ha attivato l’operazione c.d. Poseidone, iscrivendo d’ufficio alla Gestione Separata i professionisti che non versavano i contributi soggettivi alla loro cassa previdenziale.
Il legislatore è intervenuto su tale argomento con il DL 98/2011, convertito nella Legge n.111 del 2011 all’articolo 18 comma 12, con l’obiettivo di chiarire questo aspetto ed evitare controversie tra professionisti ed INPS.
La norma dispone che sono soggetti ad iscrizione nella Gestione separata Inps “esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali”.
Molte sentenze di vari tribunali hanno sancito illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata per quei professionisti che, pur iscritti ad albi professionali, non versano contributi alle rispettive casse in quanto dipendenti.

Consulente per Architetto in Regime Forfettario

Hai ancora dubbi sul Regime Forfettario?
Richiedi una consulenza ad un esperto del nostro Team che ti aiuterà a capire e sfruttare al meglio i vantaggi del Regime Forfettario 2025. Compila il form qui sotto oppure prenota un appuntamento premendo sul pulsante e scegliendo data ed orario che preferisci.

Richiedi gratis e senza impegno la tua consulenza gratuita

Compila i campi a destra ed invia la richiesta, oppure prenota direttamente una chiamata premendo sul pulsante.

SCEGLI DATA E ORA




    Ho letto ed accetto l'informativa Privacy

     
    «Uscita dal regime forfettario
    Regime forfettario e doppia attività»

    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. Mirko dice

      4 Luglio 2017 alle 15:51

      Buongiorno e complimenti per l’articolo.
      Mi risulta (dal sito inarcassa) che anche il contributo facoltativo sia completamente deducibile.
      Questo e’ vero anche per i regimi forfettari (al 15%) ?
      Grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        4 Luglio 2017 alle 18:31

        Buongiorno Mirko, ti confermiamo che il contributo facoltativo è deducibile dal reddito anche nel regime forfettario.
        Un saluto e grazie per la domanda.

        Rispondi
    2. Alessandro dice

      12 Gennaio 2018 alle 14:33

      Buongiorno,
      ringrazio per la chiarezza e sintesi dell’articolo, che tuttavia lascia aperto un mio dubbio storico: nella prima tabella si parte dal fatturato di 25.000,00 e si arriva a un saldo imposta sostitutiva di 975,00 che non sembra tenere conto dei contributi inarcassa (deducibili) pari a 3.894,50. (seconda tabella).
      A che punto del calcolo devono essere scalati questi 4mila euro?

      Grazie,
      Alessandro

      Rispondi
      • Staff dice

        12 Gennaio 2018 alle 18:01

        Buonasera Alessandro, i contributi INARCASSA deducibili (quindi soggettivo e maternità) devono essere dedotti dal reddito imponibile per l’imposta sostitutiva. Pertanto dovranno essere scalati una volta applicato il coefficiente di redditività al totale dei ricavi.
        In definitiva:
        RICAVI x 78% – CONTRIBUTI DEDUCIBILI = REDDITO IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA
        Cordiali saluti

        Rispondi
        • Alessandro dice

          12 Gennaio 2018 alle 19:04

          Grazie mille, gentilissimi.

          Rispondi
    3. costanza dice

      26 Febbraio 2018 alle 16:14

      DOMANDA: l’indennità di maternità verrà sommato ai ricavi?

      Rispondi
      • Staff dice

        26 Febbraio 2018 alle 17:42

        Buonasera Costanza, come riportato dalla circolare dell’agenzia delle entrate n° 17/E del 2012, le indennità sostitutiva del reddito (come quella di maternità) vanno a sommarsi ai ricavi, ma al solo fine della determinazione delle imposte. Non concorrono infatti alla verifica del limite di 30.000€ per la permanenza nel regime agevolato.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    4. Lucia Bevilacqua dice

      3 Luglio 2018 alle 12:05

      Buon giorno, sono un architetto e ho un dubbio riguardo al calcolo del limite di 30.000 euro annui per la permanenza nel regime forfettario. Il dubbio riguarda il contributo integrativo Inarcassa del 4% che addebito in fattura, vorrei sapere se questa voce è rilevante oppure no sul raggiungimento del suddetto limite.

      Rispondi
      • Staff dice

        3 Luglio 2018 alle 17:58

        Buonasera Lucia, il contributo integrativo non concorre alla formazione dei ricavi, pertanto non deve essere considerato ai fini del rispetto del limite di 30.000€
        Cordiali saluti

        Rispondi
    5. Michela dice

      11 Dicembre 2018 alle 17:48

      Buona sera avrei bisogno di sapere se nel calcolo del massimale annuo di 30000euro per p IVA forfettario devo includere anche il 4%di inarcassa e 2euro di marca da bollo per ogni fattura emessa, oppure il massimale è calcolato solo sull’imponibile?
      Grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        14 Dicembre 2018 alle 8:24

        Buongiorno Michela,
        il contributo integrativo e la marca da bollo non devono essere considerati ai fini del rispetto del limite di fatturato di 30.000€.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    6. NUNZIA ALBANESE dice

      30 Settembre 2022 alle 11:04

      Buongiorno, il contributo integrativo del 4% applicato in fattura va inserito nel quadro LM come ricavo per i forfettari o si inserisce solo il compenso? grazie e saluti

      Rispondi
      • Staff dice

        30 Settembre 2022 alle 22:03

        Buongiorno Nunzia, si inserisce solo il compenso.
        Il contributo integrativo non deve essere considerato reddito, né per il calcolo delle imposte né per il calcolo del limite di fatturato.

        Cordiali saluti

        Rispondi
    7. Desiree dice

      5 Giugno 2024 alle 14:56

      Buongiorno. Mi sembra di capire che il 4% e l’imposta di bollo non rientrano nella determinazione del “volume d’affari” (es. 1000€ compenso –> 4%= 40€ –> 2€ imposta bollo = 1042€ totale fattura).
      In fattura, però, il 4% è calcolato sul totale del compenso, senza tenere conto del 78% di imponibile. il 4% dell’imponibile sarebbe invece = 4% * 1000€* 78% = 31,2 €.
      Nel pagamento dei contributi integrativi inarcassa, dovrò quindi versare 40€ o 31,2€ ?

      Rispondi
      • Staff dice

        7 Giugno 2024 alle 12:01

        Buongiorno, il 4% di contributo integrativo non costituisce reddito e pertanto deve essere versato alla cassa integralmente.
        Su una fattura di 1.000€ di imponibile, il contributo integrativo di 40€ sarà poi riversato completamente ad Inarcassa.
        Cordiali saluti

        Rispondi

    Lascia un commento Annulla risposta

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Barra laterale primaria

    Guide in evidenza

    • Calcolo tasse forfettario
    • Contributi, imposte e tasse
    • Requisiti per il forfettario

    Professioni in evidenza

    • Agente di commercio
    • Agente immobiliare
    • Avvocato
    • Consulente SEO
    • Copywriter
    • E-commerce
    • Elettricista
    • Estetista
    • Falegname
    • Investigatore privato
    • Idraulico
    • Stilista di moda
    • Traduttore

    Carrello

    Footer

    Regimeforfettario.it

    Il riferimento in Italia per il regime forfettario è un progetto di The Loft Srls
    P.IVA 01843800473
    REA: PT-184294

    Risorse

    Guide forfettario
    Codici Ateco
    Domande e risposte
    Scadenze fiscali
    Consulenze private

    Unisciti a noi

    Come funziona il servizio
    Contattaci
    Listino prezzi

    Da oggi seguici anche su Spotify!

    internet law

    Termini e condizioni - Privacy - Cookies
    • Facebook
    • Instagram
    • LinkedIn
    • Telegram
    • YouTube

    Copyright © 2025 THELOFTSRLS · CREDITS