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Regime Forfettario

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Regime forfettario architetto 2026: tasse, Inarcassa e requisiti

Architetto al lavoro con laptop e planimetrie in ufficio moderno, titolo “Architetti nel Regime Forfettario”

Per un architetto libero professionista, il regime forfettario nel 2026 può essere una soluzione fiscale semplice e conveniente, ma il risultato dipende da tre elementi che vanno tenuti separati: requisiti fiscali, tassazione e previdenza. L’architetto deve infatti verificare sia le condizioni del forfettario sia il corretto inquadramento previdenziale presso Inarcassa o, in alcuni casi, presso la Gestione Separata INPS.

Regime forfettario architetto 2026: risposta in breve

Un architetto può applicare il regime forfettario se rispetta i requisiti previsti per il regime forfettario. Per l’attività professionale di architettura il coefficiente di redditività è normalmente pari al 78%; sul reddito fiscale, dopo la deduzione dei contributi previdenziali ammessi, si applica l’imposta sostitutiva del 5% oppure del 15%.

  • limite ordinario di compensi: 85.000 €;
  • uscita immediata se i compensi superano 100.000 €;
  • codice ATECO 2025 da verificare in base all’attività effettivamente svolta; per le attività di architettura n.c.a. il riferimento è 71.11.09;
  • coefficiente di redditività normalmente applicato all’attività professionale: 78%;
  • previdenza: Inarcassa se ricorrono contemporaneamente i requisiti di iscrizione; altrimenti può entrare in gioco la Gestione Separata INPS.

Un architetto può usare il regime forfettario nel 2026?

Sì. L’iscrizione a un Ordine professionale e l’obbligo previdenziale verso Inarcassa non impediscono di utilizzare il regime forfettario. La disciplina fiscale resta quella prevista dalla Legge 190/2014 e successive modifiche.

Prima di applicarlo occorre però verificare le condizioni dell’anno precedente e le eventuali cause ostative. Tra i controlli più importanti rientrano il limite di compensi, il limite di redditi da lavoro dipendente o pensione pari a 35.000 € nei casi previsti, le spese per lavoro entro 20.000 €, le partecipazioni societarie incompatibili e la prevalenza di compensi provenienti dall’attuale o da un precedente datore di lavoro nei casi disciplinati dalla norma.

Il forfettario non è quindi un regime “automatico per gli architetti”: va verificato sulla situazione personale. Per il quadro generale puoi consultare anche la guida completa al regime forfettario.

Codice ATECO architetto 2026

Dal 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO. L’Istat identifica con il codice 71.11.09 le “Attività di architettura n.c.a.”, comprendendo tra l’altro consulenza architettonica, progettazione di edifici, pianificazione urbanistica e paesaggistica, attività di supporto alla conservazione e al restauro e architettura di interni.

Il codice deve però descrivere l’attività realmente svolta: un professionista che affianca all’architettura altre attività può dover utilizzare uno o più codici differenti. Per evitare sovrapposizioni, qui ci concentriamo sulla fiscalità dell’architetto; la scelta del codice è approfondita nella guida dedicata al codice ATECO dell’architetto.

Coefficiente di redditività dell’architetto: 78%

Nel regime forfettario non si sottraggono analiticamente dal fatturato le spese dello studio. Il reddito viene determinato applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività del 78%. In pratica, il sistema presume forfettariamente costi pari al 22%.

Se un architetto incassa 30.000 euro, il reddito determinato prima della deduzione dei contributi previdenziali è:

  • 30.000 × 78% = 23.400 euro.

È questo uno dei punti decisivi per valutare la convenienza. Se i costi reali dell’attività sono molto superiori al 22% del fatturato, il regime ordinario può meritare un confronto più approfondito; se invece i costi effettivi sono contenuti, il forfettario può risultare più favorevole anche grazie alla semplificazione fiscale.

Imposta sostitutiva al 5% o al 15%

L’architetto forfettario paga un’imposta sostitutiva pari normalmente al 15%. L’aliquota ridotta al 5% può essere applicata per il periodo agevolato previsto dalla legge soltanto se sono rispettate le condizioni per una nuova attività.

Non basta quindi avere appena aperto una Partita IVA. Vanno controllati, tra gli altri, l’assenza di attività professionale o d’impresa nei tre anni precedenti e il requisito della non mera prosecuzione, salvo le eccezioni previste. Il tema è trattato in dettaglio nella guida sul regime forfettario al 5% o al 15%.

Come si calcolano le tasse di un architetto forfettario

Il calcolo fiscale può essere sintetizzato in quattro passaggi:

  1. si considerano i compensi incassati nell’anno;
  2. si applica il coefficiente di redditività del 78%;
  3. si deducono i contributi previdenziali che la normativa consente di portare in deduzione e che risultano effettivamente versati;
  4. sulla base imponibile residua si applica l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

Per simulazioni con importi differenti è disponibile anche il nostro calcolatore delle tasse nel regime forfettario.

Esempio di calcolo con 30.000 euro di compensi

Supponiamo che un architetto incassi 30.000 euro nell’anno e abbia versato 3.500 euro di contributi previdenziali soggettivi deducibili. L’esempio serve a mostrare il meccanismo fiscale: l’importo effettivo dei contributi dipende dalla posizione previdenziale del professionista.

  • compensi incassati: 30.000 euro;
  • reddito forfettario: 30.000 × 78% = 23.400 euro;
  • contributi previdenziali deducibili ipotizzati: 3.500 euro;
  • base imponibile dell’imposta sostitutiva: 19.900 euro;
  • imposta al 5%: 995 euro;
  • imposta al 15%: 2.985 euro.

Il calcolo non va confuso con il “netto in tasca”: dal fatturato vanno infatti considerati anche i contributi previdenziali, il costo del commercialista, l’assicurazione professionale, il software, lo studio e gli altri costi effettivamente sostenuti, anche se questi ultimi non vengono dedotti analiticamente nel forfettario.

Quando l’architetto deve iscriversi a Inarcassa

Secondo la disciplina illustrata da Inarcassa, l’iscrizione è obbligatoria quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni:

  • iscrizione all’Albo professionale;
  • possesso di Partita IVA per l’attività professionale;
  • assenza di un’altra forma di previdenza obbligatoria derivante da lavoro dipendente o da un’altra attività.

Il regime fiscale scelto non sostituisce quindi le regole previdenziali. Un architetto può essere forfettario e iscritto a Inarcassa, ma può anche essere forfettario e avere una diversa posizione previdenziale se, per esempio, è contemporaneamente lavoratore dipendente.

Architetto dipendente: Inarcassa o Gestione Separata INPS?

Il caso dell’architetto che svolge contemporaneamente lavoro dipendente e libera professione richiede attenzione. Il Vademecum previdenziale Inarcassa chiarisce che chi è già assoggettato a previdenza obbligatoria per il lavoro dipendente non può normalmente iscriversi a Inarcassa per la contribuzione soggettiva della libera professione; per il reddito professionale entra in gioco la Gestione Separata INPS.

Resta però distinto il contributo integrativo Inarcassa collegato all’attività professionale: l’obbligo del 4% può riguardare anche professionisti iscritti all’Albo e titolari di Partita IVA non iscritti alla Cassa. È quindi sbagliato concludere semplicemente che “se sono dipendente non ho più nulla a che fare con Inarcassa”.

Contributi Inarcassa 2026 per l’architetto

Per un architetto iscritto a Inarcassa, i contributi principali sono soggettivo, integrativo e maternità/paternità. La Carta dei Servizi Inarcassa 2026 riepiloga il sistema contributivo e gli adempimenti della Cassa.

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo ordinario è pari al 14,5% del reddito professionale, nei limiti previsti dalla disciplina Inarcassa. Per il 2026 il contributo soggettivo minimo a contribuzione piena è pari a 2.785 euro.

Contributo integrativo

Il contributo integrativo è pari al 4% del volume d’affari professionale ed è normalmente addebitato al committente in fattura. Per il 2026 il minimo integrativo per gli iscritti tenuti al minimo è pari a 850 euro. L’obbligo del contributo integrativo può sussistere anche per l’architetto iscritto all’Albo e titolare di Partita IVA che, avendo un’altra copertura previdenziale obbligatoria, non è iscritto a Inarcassa.

Contributo di maternità e paternità

È previsto inoltre un contributo annuale di maternità e paternità, determinato dalla Cassa. Il suo importo va verificato per l’annualità di riferimento insieme alle eventuali agevolazioni, riduzioni o deroghe applicabili alla posizione individuale.

Inarcassa prevede inoltre specifiche agevolazioni per alcuni giovani iscritti e la possibilità, nei casi ammessi, di chiedere la deroga al minimo soggettivo. Queste misure incidono sulla contribuzione e sulla futura posizione pensionistica e vanno quindi valutate sul singolo caso, non applicate automaticamente.

Esempio di calcolo dei contributi Inarcassa

Consideriamo un architetto in forfettario con 30.000 euro di compensi professionali, senza altre componenti reddituali professionali. Applicando il coefficiente del 78%, il reddito professionale di riferimento è, nell’esempio, pari a 23.400 euro.

  • contributo soggettivo: 23.400 × 14,5% = 3.393 euro, quindi superiore al minimo 2026;
  • contributo integrativo: 30.000 × 4% = 1.200 euro, quindi superiore al minimo integrativo 2026;
  • a questi importi si aggiunge il contributo di maternità/paternità previsto per l’anno.

Il calcolo definitivo deriva comunque dalla dichiarazione annuale Inarcassa, dal reddito professionale e dal volume d’affari comunicati, dagli importi minimi già versati e da eventuali riduzioni o deroghe. Per questo il contributo non va stimato semplicemente come una percentuale del fatturato senza distinguere soggettivo e integrativo.

Quali contributi Inarcassa sono deducibili nel forfettario?

Nel regime forfettario i contributi previdenziali obbligatori deducibili rappresentano una delle poche voci che possono ridurre la base imponibile prima dell’imposta sostitutiva. Il contributo soggettivo effettivamente versato è, in linea generale, deducibile secondo le regole fiscali applicabili.

Il contributo integrativo del 4% richiede invece una distinzione: è normalmente addebitato al cliente e non costituisce un costo previdenziale da trattare automaticamente come il contributo soggettivo. Eventuali quote minime rimaste effettivamente a carico del professionista possono seguire regole specifiche. Per un quadro più ampio è utile consultare l’approfondimento su Casse professionali e regime forfettario.

Come fattura un architetto in regime forfettario

L’architetto forfettario emette fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio. Sulla parcella non applica l’IVA ordinaria e, quando ricorrono le condizioni del regime, non subisce la ritenuta d’acconto. Se dovuto, espone inoltre il contributo integrativo Inarcassa del 4%.

Per le fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 € è dovuto il bollo di 2,00 €. Le diciture fiscali, la natura IVA e la gestione del bollo devono essere impostate correttamente nel software di fatturazione. Le regole generali sono raccolte anche nella guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.

Le spese dello studio si possono scaricare?

Non in modo analitico. Nel forfettario affitto dello studio, computer, software, telefono, assicurazione professionale, formazione, auto e altre spese inerenti non vengono sottratti uno per uno dal reddito. Il loro effetto è già rappresentato forfettariamente dal 22% che non entra nel reddito calcolato con il coefficiente del 78%.

Questo è uno dei confronti più utili prima di scegliere il regime. Un architetto con struttura leggera e costi contenuti può trovare il forfettario particolarmente efficiente; uno studio con affitto elevato, collaboratori, investimenti importanti e molti costi soggetti a IVA può avere maggiore interesse a simulare anche il regime ordinario.

Come aprire la Partita IVA da architetto

L’apertura fiscale della Partita IVA per un libero professionista passa dalla dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate, indicando dati anagrafici, attività esercitata e codice ATECO. Per l’architetto vanno inoltre coordinati iscrizione all’Ordine, posizione previdenziale e assicurazione professionale prevista per l’esercizio dell’attività.

Il regime forfettario è un regime naturale quando ne ricorrono le condizioni: non va confusa la scelta del regime fiscale con l’iscrizione previdenziale. La procedura generale è spiegata nella guida su come aprire la Partita IVA in regime forfettario.

Quando conviene il regime forfettario a un architetto?

Non esiste una risposta valida per tutti. Il forfettario tende a essere interessante quando il professionista resta entro i limiti, non ha cause di esclusione, sostiene costi reali relativamente contenuti e non avrebbe un vantaggio significativo dalla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

La convenienza diminuisce quando i costi effettivi sono molto elevati rispetto al 22% riconosciuto implicitamente dal coefficiente, quando sono previsti investimenti importanti oppure quando la situazione personale rende rilevanti detrazioni e oneri che nel forfettario non trovano capienza nell’imposta sostitutiva.

Per decidere in modo corretto bisogna quindi confrontare almeno imposta, contributi previdenziali, costi reali e IVA sugli acquisti, non soltanto il 5% o il 15%.

Cosa succede se l’architetto supera i limiti

Se i compensi superano il limite ordinario di 85.000 € ma non oltrepassano 100.000 €, l’uscita dal regime avviene dall’anno successivo. Se invece viene superata la soglia di 100.000 €, gli effetti dell’uscita si producono già nell’anno in corso secondo le regole previste dalla normativa.

Oltre al fatturato vanno controllate durante l’anno anche le altre cause ostative: partecipazioni societarie, rapporti con datori o ex datori di lavoro, spese per personale e ogni altra condizione che può impedire la permanenza nel regime.

Errori da evitare

  • Usare un codice ATECO non coerente con le prestazioni realmente svolte.
  • Calcolare Inarcassa come una sola percentuale sul fatturato, senza distinguere contributo soggettivo e integrativo.
  • Dedurre automaticamente il 4% integrativo come se fosse identico al contributo soggettivo.
  • Applicare il 5% solo perché la Partita IVA è nuova, senza verificare i requisiti della nuova attività.
  • Ignorare la doppia posizione previdenziale quando l’architetto è anche lavoratore dipendente.
  • Valutare la convenienza guardando soltanto l’aliquota fiscale e non i costi reali, l’IVA e la previdenza.

Regime forfettario per architetti: conclusioni

Nel 2026 un architetto può utilizzare il regime forfettario con coefficiente di redditività del 78% e imposta sostitutiva al 5% o al 15%, se ne possiede i requisiti. La parte che richiede maggiore attenzione è il coordinamento con la previdenza: l’iscrizione a Inarcassa dipende dalla posizione professionale e dall’eventuale presenza di un’altra copertura obbligatoria, mentre contributo soggettivo e integrativo seguono basi di calcolo differenti.

Prima di aprire o prima di confermare il regime per l’anno successivo, conviene quindi verificare insieme limiti fiscali, ATECO, costi effettivi, posizione Inarcassa o INPS e requisiti per l’aliquota ridotta. È questo confronto complessivo, più che la sola percentuale d’imposta, a determinare se il forfettario è davvero conveniente per il singolo architetto.

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