
Se sei un architetto libero professionista o stai per aprire la tua Partita IVA, il regime forfettario 2025 rappresenta un’opportunità concreta per semplificare la gestione fiscale e risparmiare sulle tasse. In questa guida scoprirai tutto ciò che serve sapere: requisiti, calcolo tasse, contributi INARCASSA e casi particolari.
- ✔️ Aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni
- ✔️ Esenzione IVA e contabilità semplificata
- ✔️ Contributi ridotti per chi aderisce a INARCASSA
- ✔️ Vantaggi fiscali rispetto al regime ordinario
Vediamo nel dettaglio come funziona il regime forfettario per architetti nel 2025.
Requisiti per Accedere al Regime Forfettario come Architetto
Per poter aderire al regime forfettario nel 2025, un architetto deve rispettare alcuni requisiti fiscali e soggettivi stabiliti dalla normativa vigente. Queste condizioni devono essere verificate anno per anno.
Requisiti principali per l’accesso
- ✅ Fatturato annuo inferiore a 85.000 €
- ✅ Assenza di partecipazioni in società di persone, associazioni o S.r.l. trasparenti
- ✅ Attività svolta individualmente con Partita IVA propria
- ✅ Spese per lavoro dipendente inferiori a 20.000 € annui
Cause di esclusione
- ❌ Partecipazione a S.r.l. che svolgono attività riconducibili alla tua
- ❌ Esercizio di attività prevalentemente verso ex datori di lavoro (ultimi 2 anni)
- ❌ Superamento del limite di ricavi/compensi di 85.000 €
Se tutti i requisiti sono rispettati, l’architetto può applicare il regime forfettario a partire dal primo gennaio dell’anno fiscale.
Codice ATECO per Architetti nel Regime Forfettario
Per aderire correttamente al regime forfettario, è fondamentale indicare il codice ATECO corretto nella dichiarazione di inizio attività. Questo codice identifica l’attività professionale svolta e determina anche il coefficiente di redditività applicabile per il calcolo del reddito imponibile.
Codice ATECO consigliato per architetti
- Codice ATECO:
71.11.09 - Descrizione:Attività di architettura n.c.a.
- Coefficiente di redditività: 78%
Il coefficiente del 78% significa che, su 100 euro di fatturato, 78 euro sono considerati reddito imponibile ai fini fiscali. Il restante 22% è considerato come costo forfettario deducibile, senza necessità di documentazione.
È importante utilizzare il codice ATECO corretto fin dall’apertura della Partita IVA, anche per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate o con l’ente previdenziale (INARCASSA).
Aliquota 5% o 15%: Quale si Applica agli Architetti nel Forfettario?
Uno dei principali vantaggi del regime forfettario per architetti è la possibilità di usufruire di un’aliquota fiscale agevolata sui redditi imponibili.
Aliquota 5% per nuove attività
L’aliquota sostitutiva del 5% è riservata agli architetti che rispettano tutte queste condizioni:
- ✅ L’attività è iniziata ex novo (nessuna attività analoga nei 3 anni precedenti)
- ✅ Il contribuente non ha esercitato altra attività d’impresa, arte o professione nei 3 anni precedenti
- ✅ L’attività non è la mera prosecuzione di un’attività svolta come dipendente o autonomo
- ✅ Non viene esercitata in prevalenza nei confronti del precedente datore di lavoro
Se tutte queste condizioni sono rispettate, l’aliquota al 5% si applica per i primi 5 anni di attività.
Aliquota ordinaria al 15%
Se non si rispettano i requisiti per la startup, l’aliquota ordinaria del 15% si applica al reddito imponibile calcolato con il coefficiente del 78%.
Esempio: con un fatturato di 30.000 €, il reddito imponibile sarà 23.400 € (30.000 × 78%). L’imposta sarà:
- ➡️ 1.170 € con aliquota al 5%
- ➡️ 3.510 € con aliquota al 15%
Questa differenza rende il 5% particolarmente vantaggioso per chi apre una nuova Partita IVA come architetto.
Calcolo delle Tasse per Architetti nel Regime Forfettario
Per calcolare correttamente le imposte dovute da un architetto in regime forfettario, è necessario considerare tre elementi principali:
- 🔹 Fatturato: totale dei compensi percepiti
- 🔹 Coefficiente di redditività: 78%
- 🔹 Aliquota fiscale: 5% o 15% a seconda dei requisiti
Inoltre, i contributi previdenziali versati a INARCASSA possono essere dedotti prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
Esempio 1: Architetto con fatturato di 30.000 €
- Fatturato: 30.000 €
- Reddito imponibile (30.000 × 78%): 23.400 €
- Contributi INARCASSA (stimati 14%): 3.276 €
- Reddito netto ai fini IRPEF: 20.124 €
- Imposta al 5%: 1.006 €
Esempio 2: Architetto con fatturato di 60.000 €
- Fatturato: 60.000 €
- Reddito imponibile (60.000 × 78%): 46.800 €
- Contributi INARCASSA (stimati 14%): 6.552 €
- Reddito netto ai fini IRPEF: 40.248 €
- Imposta al 15%: 6.037 €
Nota: i contributi INARCASSA sono deducibili solo se versati nel corso dell’anno fiscale e risultano pagati nel quadro LM della dichiarazione dei redditi.
Contributi INARCASSA per Architetti nel Regime Forfettario
Gli architetti iscritti all’albo e in regime forfettario devono versare i contributi previdenziali all’INARCASSA, l’ente di previdenza obbligatorio per la categoria.
I contributi si dividono in tre tipologie: soggettivo, integrativo e di maternità.
1. Contributo Soggettivo
- 🔹 Percentuale: 14% del reddito professionale (con minimo contributivo)
- 🔹 Reddito imponibile: calcolato con coefficiente di redditività (78%)
- 🔹 Possibilità di integrazione al 17% per incremento pensione futura
2. Contributo Integrativo
- 🔹 Percentuale: 4% su ogni fattura, a carico del cliente
- 🔹 Va indicato in fattura come “rivalsa INARCASSA”
- 🔹 Non incide sul reddito imponibile ai fini fiscali
3. Contributo di Maternità
- 🔹 Importo fisso annuale: circa 60–70 € (variabile ogni anno)
Importante: tutti i contributi versati a INARCASSA sono deducibili dal reddito prima di applicare l’aliquota del 5% o 15%.
In alternativa, se l’architetto è dipendente o non iscritto all’albo, potrebbe essere tenuto a versare i contributi alla Gestione Separata INPS (vedi sezione successiva).
Quando si Perde il Regime Forfettario: Cause di Uscita per Architetti
Il regime forfettario non è definitivo: può essere perso se vengono meno le condizioni previste dalla legge. Un architetto può decadere dal forfettario in automatico o per scelta volontaria.
Cause principali di esclusione
- ❌ Superamento del limite di ricavi/compensi: oltre 100.000 € ➝ esclusione automatica dal periodo d’imposta in corso
- ❌ Ricavi compresi tra 85.001 € e 100.000 €: permanenza nel forfettario fino a fine anno, esclusione dall’anno successivo
- ❌ Acquisto di partecipazioni in società di persone, associazioni o S.r.l. trasparenti
- ❌ Spese per dipendenti superiori a 20.000 € annui
- ❌ Prevalenza di attività verso ex datore di lavoro (ultimi 2 anni)
Effetti della perdita del regime
- 🔸 Passaggio al regime semplificato o ordinario con obbligo IVA
- 🔸 Aumento del carico fiscale e degli adempimenti contabili
- 🔸 Obbligo di ritenute, registri e dichiarazioni periodiche IVA
Consiglio: monitora con attenzione il fatturato e le altre condizioni durante l’anno per non incorrere in uscite involontarie.
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Buongiorno e complimenti per l’articolo.
Mi risulta (dal sito inarcassa) che anche il contributo facoltativo sia completamente deducibile.
Questo e’ vero anche per i regimi forfettari (al 15%) ?
Grazie
Buongiorno Mirko, ti confermiamo che il contributo facoltativo è deducibile dal reddito anche nel regime forfettario.
Un saluto e grazie per la domanda.
Buongiorno,
ringrazio per la chiarezza e sintesi dell’articolo, che tuttavia lascia aperto un mio dubbio storico: nella prima tabella si parte dal fatturato di 25.000,00 e si arriva a un saldo imposta sostitutiva di 975,00 che non sembra tenere conto dei contributi inarcassa (deducibili) pari a 3.894,50. (seconda tabella).
A che punto del calcolo devono essere scalati questi 4mila euro?
Grazie,
Alessandro
Buonasera Alessandro, i contributi INARCASSA deducibili (quindi soggettivo e maternità) devono essere dedotti dal reddito imponibile per l’imposta sostitutiva. Pertanto dovranno essere scalati una volta applicato il coefficiente di redditività al totale dei ricavi.
In definitiva:
RICAVI x 78% – CONTRIBUTI DEDUCIBILI = REDDITO IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA
Cordiali saluti
Grazie mille, gentilissimi.
DOMANDA: l’indennità di maternità verrà sommato ai ricavi?
Buonasera Costanza, come riportato dalla circolare dell’agenzia delle entrate n° 17/E del 2012, le indennità sostitutiva del reddito (come quella di maternità) vanno a sommarsi ai ricavi, ma al solo fine della determinazione delle imposte. Non concorrono infatti alla verifica del limite di 30.000€ per la permanenza nel regime agevolato.
Cordiali saluti
Buon giorno, sono un architetto e ho un dubbio riguardo al calcolo del limite di 30.000 euro annui per la permanenza nel regime forfettario. Il dubbio riguarda il contributo integrativo Inarcassa del 4% che addebito in fattura, vorrei sapere se questa voce è rilevante oppure no sul raggiungimento del suddetto limite.
Buonasera Lucia, il contributo integrativo non concorre alla formazione dei ricavi, pertanto non deve essere considerato ai fini del rispetto del limite di 30.000€
Cordiali saluti
Buona sera avrei bisogno di sapere se nel calcolo del massimale annuo di 30000euro per p IVA forfettario devo includere anche il 4%di inarcassa e 2euro di marca da bollo per ogni fattura emessa, oppure il massimale è calcolato solo sull’imponibile?
Grazie
Buongiorno Michela,
il contributo integrativo e la marca da bollo non devono essere considerati ai fini del rispetto del limite di fatturato di 30.000€.
Cordiali saluti
Buongiorno, il contributo integrativo del 4% applicato in fattura va inserito nel quadro LM come ricavo per i forfettari o si inserisce solo il compenso? grazie e saluti
Buongiorno Nunzia, si inserisce solo il compenso.
Il contributo integrativo non deve essere considerato reddito, né per il calcolo delle imposte né per il calcolo del limite di fatturato.
Cordiali saluti
Buongiorno. Mi sembra di capire che il 4% e l’imposta di bollo non rientrano nella determinazione del “volume d’affari” (es. 1000€ compenso –> 4%= 40€ –> 2€ imposta bollo = 1042€ totale fattura).
In fattura, però, il 4% è calcolato sul totale del compenso, senza tenere conto del 78% di imponibile. il 4% dell’imponibile sarebbe invece = 4% * 1000€* 78% = 31,2 €.
Nel pagamento dei contributi integrativi inarcassa, dovrò quindi versare 40€ o 31,2€ ?
Buongiorno, il 4% di contributo integrativo non costituisce reddito e pertanto deve essere versato alla cassa integralmente.
Su una fattura di 1.000€ di imponibile, il contributo integrativo di 40€ sarà poi riversato completamente ad Inarcassa.
Cordiali saluti