
Aprire la Partita IVA da estetista nel 2026 significa gestire insieme qualificazione professionale, codice ATECO 2025, iscrizione come impresa artigiana, SCIA, INPS e scelta del regime fiscale. La pagina dedicata all’estetista va distinta da quella sul centro estetico: qui il focus è sulla professionista che svolge personalmente i trattamenti, anche presso clienti o in spazi di terzi, e vuole capire come mettersi in regola.
ATECO 2025 ha aggiornato la classificazione dei servizi di bellezza: per molti trattamenti tipici dell’estetista il riferimento è 96.22.09, mentre manicure e pedicure hanno il codice specifico 96.22.01. La scelta dipende dai servizi realmente offerti.
Partita IVA estetista: dati principali
- Qualifica professionale: necessaria secondo la legge n. 1/1990 e la disciplina regionale applicabile.
- ATECO 2025: 96.22.09 per altri servizi di cura e trattamenti di bellezza; 96.22.01 per manicure e pedicure.
- Coefficiente forfettario: 67% per le attività considerate in questa guida.
- Inquadramento: normalmente impresa artigiana.
- Adempimenti: Registro Imprese, INPS Artigiani, SCIA/SUAP e verifiche INAIL/locali quando dovute.
- INPS 2026: minimale 18.808 €, contributo minimo artigiani 4.521,36 €, aliquota 24%.
Quali requisiti servono per lavorare come estetista
L’attività di estetista è regolamentata. La legge 4 gennaio 1990, n. 1 definisce l’attività come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con finalità estetiche e non terapeutiche. Per esercitare in autonomia serve la qualificazione professionale ottenuta attraverso i percorsi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
I percorsi possono includere formazione professionale, specializzazione e periodi di attività qualificata o apprendistato. Le modalità concrete e la documentazione richiesta vanno verificate presso Regione, SUAP o Camera di Commercio competente, perché la disciplina attuativa ha una componente territoriale.
Estetista dipendente e estetista autonoma: cosa cambia
Una qualifica che consente di lavorare come dipendente non coincide sempre con i requisiti necessari per essere responsabile tecnica o titolare autonoma. Se apri una tua attività devi verificare che il titolo posseduto abiliti all’esercizio autonomo e, quando lavori in locali organizzati come centro estetico, che sia individuato il responsabile tecnico richiesto.
Codice ATECO estetista 2026: 96.22.09
Nelle note ATECO 2025 di ISTAT, il codice 96.22.09 comprende altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a. Tra gli esempi rientrano trattamenti del viso, massaggi facciali, depilazione, abbronzatura, trattamenti di ciglia e sopracciglia e altre attività estetiche compatibili con la qualifica richiesta.
Il vecchio 96.02.02 non va più usato come riferimento attuale: la guida è aggiornata alla classificazione ATECO 2025.
Quando usare anche il codice 96.22.01
Il codice 96.22.01 è dedicato ai servizi di manicure e pedicure. Se l’estetista svolge stabilmente sia trattamenti generali di bellezza sia manicure/pedicure, può essere opportuno indicare entrambe le attività, scegliendo come principale quella che rappresenta il nucleo economico prevalente. Questo evita di forzare servizi diversi dentro un solo codice.
Estetista a domicilio o presso il cliente
Lavorare presso il domicilio del cliente non elimina automaticamente gli adempimenti professionali. Restano necessari qualifica, Partita IVA e corretto inquadramento. Vanno inoltre verificate le regole regionali e comunali sulle modalità con cui l’attività può essere esercitata fuori da una sede fissa, oltre ai requisiti igienico-sanitari e all’uso delle attrezzature.
Estetista che lavora in uno spazio di terzi
Se utilizzi una cabina o uno spazio all’interno di un’altra attività, il rapporto deve essere strutturato correttamente: non basta emettere fattura per trasformare un rapporto sostanzialmente subordinato in lavoro autonomo. Vanno chiariti disponibilità dello spazio, autonomia organizzativa, incassi, responsabilità, SCIA e requisiti del locale.
Come aprire la Partita IVA da estetista
L’estetista autonoma è normalmente inquadrata come impresa artigiana. L’avvio viene gestito tramite Comunicazione Unica per Partita IVA, Registro Imprese e INPS, con gli ulteriori adempimenti previsti dalla Camera di Commercio e dal territorio. La sede dell’attività deve essere compatibile con la normativa comunale e sanitaria.
La SCIA viene presentata al SUAP competente quando richiesta per l’avvio dell’attività. Se apri un vero centro estetico con locali dedicati, personale o più cabine, consulta anche la guida specifica sul centro estetico perché requisiti e costi diventano più articolati.
INAIL e sicurezza
La posizione assicurativa INAIL va verificata in relazione all’attività artigiana e ai soggetti coinvolti. Se hai dipendenti o collaboratori, aumentano inoltre gli obblighi di sicurezza sul lavoro. Anche apparecchiature estetiche e locali devono rispettare i requisiti tecnici applicabili.

Regime forfettario per estetista
L’estetista persona fisica può scegliere il forfettario se rispetta tutti i requisiti previsti. Il limite ordinario dei ricavi è 85.000 euro; vanno comunque controllate le cause di esclusione e le regole specifiche in caso di lavoro dipendente, partecipazioni o attività svolta prevalentemente verso un ex datore di lavoro. La guida ai requisiti del forfettario consente di fare il controllo completo.
Coefficiente di redditività del 67%
Per i codici dell’attività estetica considerati qui il coefficiente di redditività è del 67%. Significa che, con 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 20.100 euro. Il restante 33% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario: cosmetici, materiali, affitto, utenze e altre spese reali non vengono dedotti singolarmente.
Quando il forfettario può non convenire
Un’estetista che lavora da sola presso i clienti può avere costi contenuti; un’attività con cabina, affitto, apparecchiature e consumabili può avere costi reali molto più alti. Prima di scegliere il regime fiscale conviene confrontare la quota di costi presunta dal coefficiente con quella realmente sostenuta. Il forfettario non è automaticamente il regime migliore in ogni situazione.
INPS Artigiani estetista nel 2026
Per il 2026 la circolare INPS n. 14/2026 stabilisce per gli artigiani un reddito minimale di 18.808 euro, un contributo minimo annuale di 4.521,36 euro per il titolare e un’aliquota del 24% fino alla prima fascia prevista. Oltre il minimale si aggiunge la contribuzione sulla quota eccedente.
Nel forfettario può essere richiesta, se spettante, la riduzione contributiva del 35%. Va valutato anche l’effetto sull’accredito pensionistico.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è il 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque periodi d’imposta soltanto se sono rispettate tutte le condizioni per la nuova attività: non basta aprire una Partita IVA per la prima volta.
Esempio corretto con 30.000 euro di ricavi
Con 30.000 euro di ricavi e coefficiente 67%, il reddito forfettario lordo è 20.100 euro. Se l’estetista versa, a titolo esemplificativo, 4.831 euro di contributi previdenziali obbligatori deducibili nell’anno, la base fiscale scende a circa 15.269 euro. Su questa base l’imposta è circa 763 euro al 5% oppure 2.290 euro al 15%.
Il calcolo effettivo varia in base ai contributi versati, alla quota eccedente il minimale e alle agevolazioni. Il passaggio importante è l’ordine: prima si deducono i contributi previdenziali obbligatori, poi si applica l’imposta sostitutiva.
Fatture, corrispettivi e pagamenti
L’estetista in forfettario deve rispettare le regole di fatturazione elettronica e di certificazione dei corrispettivi applicabili al modo in cui incassa. Se lavora prevalentemente con consumatori finali, è importante coordinare correttamente fatture, corrispettivi telematici e pagamenti elettronici.
Costi da mettere a budget
Oltre a imposte e contributi, l’avvio può comportare diritti camerali, costi della pratica, assicurazione, formazione obbligatoria, prodotti monouso, sanificazione, apparecchiature, software, POS, affitto o corrispettivo per l’uso della cabina. Se lavori in una sede tua, aggiungi utenze e adeguamento dei locali. Separare questi costi dai tributi permette di capire il vero margine dell’attività e di valutare il regime fiscale con dati realistici, invece di confrontare soltanto l’aliquota del 5% o del 15%.
Errori da evitare
- usare ancora il vecchio codice 96.02.02 come ATECO attuale;
- confondere l’estetista individuale con l’apertura di un centro estetico organizzato;
- iniziare l’attività autonoma senza verificare che la qualifica posseduta sia sufficiente;
- ignorare SCIA, requisiti dei locali, INAIL o regole territoriali;
- calcolare l’imposta prima di dedurre i contributi previdenziali obbligatori;
- scegliere il forfettario senza confrontarlo con i costi reali di prodotti, affitto e apparecchiature.
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Domande frequenti
Per molti trattamenti estetici il riferimento ATECO 2025 è 96.22.09. Manicure e pedicure hanno il codice specifico 96.22.01. La scelta dipende dai servizi effettivamente svolti.
Sì. L’attività di estetista è regolamentata dalla legge n. 1/1990 e dalla normativa regionale; per l’attività autonoma va verificata l’abilitazione professionale richiesta.
Se inquadrata nella Gestione Artigiani, il minimale 2026 è 18.808 euro e il contributo minimo del titolare è 4.521,36 euro prima delle eventuali agevolazioni.
Può essere possibile, ma restano necessari qualifica, Partita IVA e corretto inquadramento e vanno verificate le regole regionali e comunali sull’esercizio fuori sede.
Per le attività estetiche considerate nella guida il coefficiente del regime forfettario è il 67%.
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