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Come richiedere la riduzione INPS del 35% nel 2026

Per richiedere la riduzione INPS del 35% nel regime forfettario devi essere iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti e presentare l’adesione tramite il Cassetto previdenziale INPS. Nel 2026 la procedura cambia in base alla situazione: chi era già beneficiario nel 2025 prosegue senza nuova domanda, chi ha iniziato nel 2025 doveva aderire entro il 28 febbraio 2026, mentre chi avvia l’attività nel 2026 deve comunicare l’adesione con la massima tempestività dopo l’iscrizione.

Questa pagina è dedicata alla procedura pratica. Per requisiti, importi, risparmio e conseguenze sulla pensione trovi la guida generale sulla riduzione dei contributi INPS del 35%.

Riduzione INPS 35%: cosa fare in base alla situazione

SituazioneCosa fare nel 2026
Eri già beneficiario nel 2025 e resti forfettarioNon serve una nuova domanda: il regime continua se mantieni i requisiti e non presenti rinuncia.
Hai iniziato l’attività nel 2025 e vuoi il 35% nel 2026L’INPS ha indicato il termine del 28 febbraio 2026.
Inizi una nuova attività nel 2026Comunica l’adesione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione.
Trasferisci l’attività in un’altra provincia, restando nella stessa GestioneNon devi più presentare una nuova domanda solo per il trasferimento.
Vuoi rinunciareLa rinuncia comporta il ritorno definitivo alla contribuzione ordinaria.

Le indicazioni sono contenute nella Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026.

Chi può presentare la domanda

La domanda riguarda gli imprenditori individuali in regime forfettario iscritti alla Gestione INPS Artigiani o Commercianti. Non basta avere una Partita IVA forfettaria. I professionisti iscritti alla Gestione Separata o a una Cassa autonoma non utilizzano questa riduzione.

Per distinguere le diverse forme contributive consulta la guida sui contributi INPS Artigiani e Commercianti.

Come fare domanda nel Cassetto previdenziale INPS

  1. Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS.
  2. Apri il Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti.
  3. Entra nell’area dedicata alle domande telematizzate o alla gestione delle istanze.
  4. Seleziona la posizione aziendale interessata.
  5. Scegli la funzione relativa all’adesione al regime contributivo agevolato previsto dalla Legge 190/2014.
  6. Controlla i dati, invia la richiesta e salva la ricevuta.
  7. Verifica successivamente l’esito e i modelli F24 nel Cassetto.

Il riferimento ufficiale è il Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti INPS. Le etichette del menu possono cambiare dopo aggiornamenti dell’interfaccia.

Nuova attività nel 2026: attenzione alla vecchia regola dei 30 giorni

La versione precedente della pagina indicava in modo rigido un termine di 30 giorni dalla conferma della posizione INPS. Per il 2026 è più corretto attenersi alla formulazione dell’Istituto: chi intraprende una nuova attività deve comunicare la volontà di aderire con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione, così da consentire la corretta tariffazione annuale.

Domanda già accolta: va ripresentata ogni anno?

No. Se eri già beneficiario nel 2025 e nel 2026 continui ad avere i requisiti per il forfettario, la riduzione prosegue senza una nuova domanda, purché tu non abbia presentato rinuncia.

Trasferimento in un’altra provincia

Dal 2026 l’INPS chiarisce che chi trasferisce l’attività in un’altra provincia e continua nella stessa Gestione non deve più presentare una nuova domanda solo per effetto del trasferimento.

Come rinunciare alla riduzione del 35%

La rinuncia si presenta tramite i servizi telematici INPS. Per il 2026 la Circolare n. 14 ha previsto la presentazione entro il 28 febbraio 2026 per ottenere il ripristino del regime ordinario dal 1° gennaio 2026. L’INPS qualifica l’uscita volontaria dal regime agevolato come definitiva, precludendo un successivo nuovo accesso al beneficio.

Cosa controllare dopo l’invio

  • che la domanda risulti acquisita;
  • che la posizione INPS sia corretta;
  • che i modelli F24 successivi riportino importi coerenti con il regime agevolato;
  • che non siano presenti richieste di integrazione nel Cassetto;
  • che il regime forfettario fiscale continui a essere applicabile.

Per il meccanismo numerico trovi l’approfondimento su come si calcola la riduzione INPS del 35%.

Riduzione 35% e riduzione 50%: differenze

Nel 2026 non bisogna confondere la riduzione strutturale del 35% per i forfettari Artigiani e Commercianti con le diverse riduzioni del 50%, tra cui la misura per chi si è iscritto per la prima volta nel 2025 e quella prevista per determinati pensionati over 65. Le agevolazioni non vanno sommate automaticamente.

Per confrontarle consulta la pagina sulle agevolazioni INPS per i forfettari.

Errori da evitare

  • presentare la domanda pur essendo iscritti alla Gestione Separata;
  • ripresentare ogni anno un’adesione già attiva;
  • aspettare troppo dopo l’iscrizione di una nuova attività nel 2026;
  • usare automaticamente la vecchia indicazione dei 30 giorni;
  • confondere il 35% con le diverse agevolazioni del 50%;
  • rinunciare senza considerare che l’uscita volontaria è definitiva;
  • non controllare l’effettiva applicazione nei successivi F24.

Domande frequenti

Devo chiedere ogni anno la riduzione INPS del 35%?

No. Se il beneficio è già attivo e continui a possedere i requisiti, la riduzione prosegue senza una nuova domanda finché non interviene una causa di cessazione o una rinuncia.

Ho aperto l’attività nel 2026: entro quando devo fare domanda?

La Circolare INPS 14/2026 richiede di comunicare l’adesione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti.

Se trasferisco l’attività in un’altra provincia devo rifare la domanda?

No, se continui nella stessa Gestione previdenziale. Dal 2026 il trasferimento di provincia non richiede una nuova domanda per mantenere il regime agevolato.

Se rinuncio alla riduzione del 35% posso richiederla di nuovo?

No. La rinuncia volontaria al regime contributivo agevolato comporta il ripristino definitivo del regime ordinario e preclude un nuovo accesso al beneficio.

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