Aprire una Partita IVA per e-commerce nel 2026 significa avviare una vera attività commerciale, anche se le vendite avvengono soltanto tramite sito, marketplace o social. Dopo l’entrata in vigore di ATECO 2025 non esiste più un unico codice dedicato al commercio elettronico: il codice va scelto in base ai prodotti effettivamente venduti.
La procedura tipica comprende apertura della Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, Gestione Commercianti INPS e verifica degli adempimenti SUAP/SCIA. Il regime forfettario può essere utilizzato quando sono rispettati i requisiti previsti dalla legge, ma la convenienza va valutata considerando margini reali, costo della merce, pubblicità, commissioni dei marketplace e contributi previdenziali.
Partita IVA e-commerce: dati principali
- Inquadramento: impresa commerciale.
- Codice ATECO: dipende dai beni venduti secondo ATECO 2025.
- Camera di Commercio: normalmente necessaria.
- Previdenza: Gestione Commercianti INPS.
- Aliquota INPS 2026: 24,48%.
- Minimale di reddito 2026: 18.808 euro.
- Contributo minimo 2026: 4.611,64 euro prima di eventuali agevolazioni.
- Forfettario: possibile se ricorrono tutti i requisiti e non esistono cause di esclusione.
Quando serve la Partita IVA per vendere online
Se l’attività di vendita è abituale e organizzata, la Partita IVA è necessaria anche se gli incassi iniziali sono bassi. Non esiste una soglia generale di 5.000 euro che consenta di gestire stabilmente un negozio online senza Partita IVA. La presenza di catalogo, pubblicità, sistemi di pagamento, ordini ricorrenti, marketplace e organizzazione della vendita sono elementi tipici di un’attività commerciale continuativa.
Codice ATECO e-commerce nel 2026
Con ATECO 2025 il vecchio codice generale 47.91.10 non rappresenta più la soluzione standard per qualsiasi vendita online. La classificazione oggi segue il tipo di prodotto venduto. Chi vende abbigliamento, cosmetici, alimenti, libri o articoli per animali deve quindi individuare il codice del relativo commercio al dettaglio.
Per questo motivo conviene evitare formule come “codice ATECO e-commerce” senza specificare cosa si vende. Per approfondire puoi consultare la nostra guida sul codice ATECO per e-commerce e verificare la classificazione ufficiale nella documentazione ATECO 2025 dell’ISTAT.
Come aprire la Partita IVA e-commerce
L’avvio viene normalmente gestito come impresa individuale attraverso la Comunicazione Unica, coordinando apertura fiscale, Registro Imprese e iscrizione previdenziale. Prima della pratica vanno definiti con precisione prodotti, canali di vendita e sede dell’attività, perché questi elementi incidono sul codice ATECO e sugli eventuali adempimenti locali.
Per l’apertura fiscale si utilizza il modello AA9/12 quando opera una persona fisica. Se l’attività è imprenditoriale, però, non basta inviare il solo modello all’Agenzia delle Entrate: devono essere gestiti anche gli adempimenti camerali e previdenziali.
SCIA e SUAP per il commercio elettronico
Per il commercio elettronico va verificata la comunicazione o SCIA prevista dal SUAP competente. Le modalità possono cambiare in base al Comune, alla sede operativa e soprattutto al tipo di merce. Per prodotti alimentari, cosmetici, integratori o altri beni regolamentati possono aggiungersi requisiti specifici che non esistono per una normale vendita di beni non soggetti ad autorizzazioni particolari.
Regime forfettario per e-commerce
Un e-commerce può adottare il regime forfettario se rispetta i requisiti generali. Nel 2026 il limite ordinario dei ricavi resta pari a 85.000 euro; il superamento di 100.000 euro produce gli effetti immediati previsti dalla disciplina. Vanno inoltre verificate le cause ostative, comprese partecipazioni societarie, rapporti con ex datori di lavoro e limite sulle spese per personale.
Il punto più importante è che il forfettario non consente di dedurre analiticamente i costi reali: il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi il coefficiente collegato all’attività. Per le normali attività di commercio al dettaglio il coefficiente è generalmente del 40%, ma la verifica va fatta sul codice ATECO effettivamente utilizzato.
Quando il forfettario può essere poco conveniente
L’e-commerce può avere costi molto più alti rispetto a una professione: acquisto della merce, magazzino, logistica, spedizioni, resi, advertising, commissioni Amazon o eBay, software, gateway di pagamento e packaging. Se i costi reali superano in modo significativo la quota riconosciuta dal coefficiente, il vantaggio fiscale del forfettario può ridursi.
Prima di scegliere il regime conviene quindi confrontare il margine effettivo dell’attività con quello presunto fiscalmente. Un negozio con ricavi elevati ma margini ridotti può risultare meno adatto al forfettario di un’attività commerciale con ricarichi più ampi.
INPS Commercianti per e-commerce nel 2026
L’e-commerce esercitato come impresa commerciale comporta normalmente l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Per il 2026 l’INPS ha fissato il minimale di reddito a 18.808 euro, l’aliquota al 24,48% e il contributo minimo annuo a 4.611,64 euro per titolari e coadiuvanti, prima delle eventuali agevolazioni.
Sul reddito eccedente il minimale si applica la contribuzione percentuale prevista per i commercianti. I contributi obbligatori versati sono deducibili dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
Riduzione INPS del 35%
Chi applica il regime forfettario e rientra nella Gestione Artigiani e Commercianti può richiedere, se ne ricorrono le condizioni, il regime contributivo agevolato con riduzione del 35%. La riduzione non è automatica e incide anche sulla contribuzione utile ai fini pensionistici. Prima di richiederla conviene confrontare il risparmio immediato con gli effetti previdenziali.
Approfondisci nella guida alla riduzione INPS del 35%.
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Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando l’attività possiede tutti i requisiti previsti per la nuova iniziativa. Il 5% non spetta semplicemente perché la Partita IVA è nuova: devono essere verificati anche attività precedenti e continuità sostanziale con lavori già svolti.
Esempio di calcolo con 30.000 euro di ricavi
Ipotizziamo un e-commerce con ricavi pari a 30.000 euro e coefficiente di redditività del 40%. Il reddito forfettario lordo è 12.000 euro. Se nell’anno vengono versati 4.611,64 euro di contributi INPS obbligatori, la base fiscale su cui calcolare l’imposta sostitutiva scende a circa 7.388,36 euro.
- Ricavi: 30.000 euro
- Reddito forfettario lordo: 12.000 euro
- Contributi deducibili ipotizzati: 4.611,64 euro
- Base per l’imposta: circa 7.388,36 euro
- Imposta al 5%: circa 369,42 euro
- Imposta al 15%: circa 1.108,25 euro
L’esempio corregge un errore frequente nelle simulazioni online: l’imposta sostitutiva non va calcolata sul reddito forfettario lordo ignorando i contributi previdenziali obbligatori deducibili.
Vendite su Amazon, eBay, Etsy e marketplace
Vendere tramite marketplace non cambia la natura commerciale dell’attività. Devi comunque aprire correttamente la posizione fiscale e tenere separati ricavi, commissioni e documenti delle piattaforme. Se utilizzi Amazon FBA o depositi merce in altri Paesi UE, la gestione IVA può diventare più complessa e richiedere verifiche specifiche.
Vendite a clienti UE: OSS e soglia europea
Quando vendi beni a consumatori di altri Paesi dell’Unione europea entrano in gioco le regole sulle vendite a distanza e, al ricorrere delle condizioni, il regime OSS. Il fatto di essere forfettario in Italia non elimina automaticamente gli obblighi IVA collegati alle vendite transfrontaliere. Prima di espandere il negozio fuori Italia conviene verificare volumi, localizzazione della merce e Paesi di destinazione.
E-commerce alimentare, cosmetici e prodotti regolamentati
Per alcune categorie di prodotti gli adempimenti vanno oltre la normale apertura della Partita IVA. Un e-commerce alimentare, ad esempio, richiede verifiche aggiuntive su requisiti professionali, igiene, notifica sanitaria, etichettatura e procedure SUAP. Lo stesso principio vale per altre merci soggette a regole specifiche.
Errori da evitare
- usare automaticamente il vecchio ATECO 47.91.10;
- pensare che sotto 5.000 euro non serva la Partita IVA;
- aprire solo la posizione fiscale senza Registro Imprese e INPS;
- ignorare SCIA o adempimenti SUAP;
- calcolare l’imposta prima della deduzione dei contributi obbligatori;
- considerare il forfettario sempre conveniente senza misurare i costi reali;
- trascurare IVA e OSS nelle vendite all’estero.

Domande frequenti
Con ATECO 2025 non esiste più un unico codice generale per tutte le vendite online: il codice va scelto in base ai prodotti effettivamente venduti.
Sì, se il titolare possiede tutti i requisiti previsti e non ricade nelle cause di esclusione. Va comunque verificata la convenienza rispetto ai costi reali del negozio.
Per i commercianti il minimale 2026 è 18.808 euro, l’aliquota è 24,48% e il contributo minimo annuo è 4.611,64 euro prima delle eventuali agevolazioni.
Va verificato l’adempimento commerciale tramite il SUAP competente. Le procedure possono cambiare in base al Comune, alla sede e ai prodotti venduti.
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