Le cause ostative del regime forfettario sono le condizioni che impediscono a una persona fisica di applicare o continuare ad applicare il regime agevolato anche quando il limite di ricavi o compensi è rispettato. Nel 2026 le verifiche più delicate riguardano regimi speciali IVA, residenza fiscale, partecipazioni societarie, rapporti con datori di lavoro ed eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Questa guida è dedicata alle cause di esclusione previste dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014. Per i requisiti economici generali — limite di 85.000 euro e spese per personale entro 20.000 euro — consulta invece la guida ai requisiti del regime forfettario 2026.
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Indice dei contenuti
Cause ostative regime forfettario 2026: elenco in breve
| Causa ostativa | Quando va verificata |
|---|---|
| Regimi speciali IVA o regimi forfettari di reddito incompatibili | In base all’attività effettivamente esercitata |
| Residenza fiscale estera | Salvo eccezione UE/SEE e almeno 75% del reddito prodotto in Italia |
| Cessione prevalente di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi | In base all’attività svolta |
| Partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari | Durante il periodo di applicazione del regime |
| Controllo di SRL con attività riconducibile | Devono ricorrere insieme controllo e riconducibilità dell’attività |
| Attività prevalente verso datore o ex datore di lavoro | Attuale o dei due periodi d’imposta precedenti |
| Redditi da lavoro dipendente e assimilati oltre soglia | Per il 2026 la soglia è 35.000 euro, salvo eccezioni |
Il riferimento normativo principale è il comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014. Non tutte le cause ostative funzionano nello stesso modo o vanno controllate nello stesso momento: per questo è importante evitare formule generiche come “se hai una società non puoi essere forfettario” o “se fatturi a un ex datore sei sempre escluso”.
Regimi speciali IVA incompatibili con il forfettario
Non possono applicare il regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito incompatibili. La verifica deve essere fatta sull’attività concreta e non soltanto sul codice ATECO scelto.
Tra le attività che richiedono particolare attenzione rientrano, per esempio, agricoltura e attività connesse soggette a regime speciale, vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggio e turismo, agriturismo e attività soggette al regime del margine per beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o collezione.
Questo significa che non basta essere sotto 85.000 euro. Una tabaccheria o un’attività soggetta a un regime IVA speciale non diventa compatibile con il forfettario semplicemente perché ha ricavi bassi. Nei casi di attività miste occorre verificare se il regime speciale riguarda tutta l’attività oppure una parte separabile.
Non residenti: quando il regime forfettario è comunque possibile
In linea generale i soggetti non residenti sono esclusi. La legge prevede però un’eccezione per chi risiede in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
La sola cittadinanza italiana non risolve quindi la verifica: conta la residenza fiscale e, quando si applica l’eccezione, la quota di reddito prodotta nel territorio italiano.
Cessione di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi
È escluso dal regime chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi nelle fattispecie richiamate dalla legge.
La parola “prevalente” è importante: non qualsiasi vendita occasionale di un bene determina automaticamente questa causa ostativa. Bisogna verificare la natura dell’attività esercitata e il peso effettivo delle operazioni interessate.
Società di persone, associazioni professionali e imprese familiari
Chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari rientra in una causa ostativa al regime forfettario. Questa regola è diversa da quella prevista per le SRL e non deve essere confusa con il semplice possesso di una quota in una società di capitali.
Se stai valutando l’ingresso o l’uscita da una società, il momento in cui la partecipazione viene acquisita o ceduta può incidere sulla possibilità di applicare il regime. La situazione va quindi verificata rispetto al periodo d’imposta nel quale intendi utilizzare il forfettario.
SRL: avere una quota non significa essere sempre esclusi
Per le SRL la disciplina richiede due condizioni che devono essere valutate insieme: il contribuente deve controllare direttamente o indirettamente la società e la SRL deve esercitare un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta individualmente dal contribuente.
Non è quindi corretto affermare che qualsiasi quota in una SRL faccia perdere il forfettario. Occorre verificare il controllo, anche indiretto, la natura delle attività e i rapporti economici tra la Partita IVA individuale e la società. Nei casi borderline l’analisi non può essere ridotta alla sola percentuale posseduta.
Ex datore di lavoro: quando scatta davvero la causa ostativa
La causa ostativa riguarda chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti nei due periodi d’imposta precedenti, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.
La prevalenza non significa “avere anche quel cliente”: in termini operativi, il problema nasce quando oltre il 50% dei ricavi o compensi rilevanti deriva dai soggetti interessati. È inoltre prevista l’eccezione per chi inizia una nuova attività dopo avere svolto il periodo di pratica obbligatoria necessario per l’esercizio di un’arte o professione.
Per esempi e conteggio dei due anni puoi consultare l’approfondimento su regime forfettario ed ex datore di lavoro.
Ex datore di lavoro estero: non applicare automaticamente la causa ostativa
Anche il luogo in cui è stabilito l’ex datore di lavoro può essere decisivo. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 50/2024, ha esaminato il caso di rapporti con un precedente datore estero. Non è quindi corretto estendere meccanicamente la causa ostativa a qualsiasi ex datore senza considerare la fattispecie concreta e le finalità della norma.
Lavoro dipendente e pensione: limite di 35.000 euro nel 2026
Per il 2026 il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevante per il regime forfettario è stato confermato a 35.000 euro. La legge di Bilancio 2026 ha esteso all’anno 2026 l’innalzamento già previsto per il 2025. Il dato è riepilogato nel dossier del Senato dedicato alla disposizione.
Il limite riguarda i redditi dell’anno precedente e non opera quando il rapporto di lavoro è cessato secondo l’eccezione prevista dalla norma. Questa causa ostativa è distinta dal rapporto con l’ex datore di lavoro: una riguarda l’ammontare dei redditi da lavoro dipendente o assimilati, l’altra la prevalenza dei ricavi o compensi verso determinati clienti.
Per la casistica completa consulta regime forfettario e lavoro dipendente nel 2026.
85.000 euro e 20.000 euro sono requisiti, non cause ostative
Per evitare sovrapposizioni è utile distinguere le condizioni del comma 54 dalle cause ostative del comma 57. Il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi e il limite di 20.000 euro lordi per determinate spese di personale sono requisiti economici di accesso e permanenza; le cause ostative sono invece le incompatibilità descritte in questa guida.
La distinzione è importante anche per capire quando si producono gli effetti e quali dati devono essere controllati. Trovi il quadro completo nella pagina sui requisiti del regime forfettario.
Superamento di 85.000 o 100.000 euro: non è la stessa esclusione
Il superamento delle soglie di ricavi o compensi segue regole proprie. Se si superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il forfettario cessa dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro, invece, la cessazione opera nello stesso anno con gli effetti fiscali previsti dalla legge.
Questi casi vanno trattati separatamente dalle partecipazioni societarie, dai regimi speciali IVA o dai rapporti con l’ex datore di lavoro. Per decorrenza e conseguenze consulta la guida sull’uscita dal regime forfettario.
Quando controllare le cause di esclusione
- Prima di aprire la Partita IVA: verifica attività soggette a regimi speciali, residenza, partecipazioni e rapporti di lavoro.
- Prima di entrare nel forfettario da un altro regime: controlla tutte le cause ostative riferite alla tua situazione.
- Durante l’anno: monitora variazioni societarie, nuovi rapporti economici con datori o ex datori e cambiamenti dell’attività.
- Alla fine dell’anno: verifica nuovamente le condizioni che possono impedire la permanenza nell’anno successivo.
Cause ostative 2026: gli errori più frequenti
- considerare qualsiasi quota in SRL automaticamente incompatibile;
- pensare che sia vietato avere un ex datore di lavoro tra i clienti, senza verificare la prevalenza;
- usare ancora la vecchia soglia di 30.000 euro per il lavoro dipendente nel 2026;
- confondere i limiti di 85.000 e 20.000 euro con le cause ostative;
- ignorare i regimi speciali IVA dell’attività concretamente esercitata;
- verificare i requisiti soltanto all’apertura e non negli anni successivi.
Come verificare se una causa ostativa si applica al tuo caso
Le situazioni semplici possono essere controllate con una checklist, ma partecipazioni societarie, attività miste, rapporti con ex datori di lavoro o residenza estera richiedono spesso un’analisi dei fatti e non solo del titolo formale dell’attività. La domanda corretta non è soltanto “ho questa situazione?”, ma se e quando quella situazione rientra esattamente nella fattispecie prevista dalla legge.
Se non ricadi in nessuna causa ostativa, resta comunque necessario verificare i requisiti economici e gli altri limiti generali. Per questo il controllo va completato partendo dalla guida ai requisiti regime forfettario 2026.
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