L’uscita dal regime forfettario non dipende soltanto dal superamento del limite di ricavi o compensi. Può derivare dalla perdita di un requisito, dal verificarsi di una causa ostativa oppure dalla scelta volontaria di applicare il regime ordinario. Nel 2026 la prima verifica da fare è quindi perché si esce e da quale data l’uscita produce effetti.
La regola generale è che la fuoriuscita opera dall’anno successivo; esiste però un’eccezione importante: quando i ricavi o compensi percepiti diventano superiori a 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno. Per questo la causa della fuoriuscita determina anche come gestire IVA, reddito e contabilità.
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Indice dei contenuti
Uscita dal regime forfettario 2026: cause e decorrenza
| Causa | Quando si esce | Effetto principale |
|---|---|---|
| Superamento di 85.000 € senza superare 100.000 € | Dal 1° gennaio dell’anno successivo | Il forfettario resta applicabile fino al 31 dicembre |
| Ricavi o compensi percepiti superiori a 100.000 € | Nello stesso anno | IVA dalle operazioni che comportano il superamento e reddito annuale con regole ordinarie |
| Perdita di un requisito del comma 54 | Di regola dall’anno successivo | Non si può applicare il forfettario nell’anno seguente |
| Verificarsi di una causa ostativa del comma 57 | Di regola dall’anno successivo | Il regime non può proseguire nell’anno seguente |
| Scelta volontaria del regime ordinario | Dall’anno della scelta | Si applicano IVA e imposte sui redditi secondo le regole ordinarie |
La disciplina generale è contenuta nei commi 70 e 71 dell’articolo 1 della legge 190/2014.
Superamento di 85.000 e 100.000 euro: due effetti diversi
Il superamento degli 85.000 euro non comporta automaticamente l’uscita immediata. Se nell’anno superi 85.000 euro ma non oltrepassi 100.000 euro, continui ad applicare il forfettario fino al 31 dicembre e passi fuori dal regime dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Se invece i ricavi o compensi percepiti diventano superiori a 100.000 euro, la cessazione avviene nello stesso anno. In questo caso l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento e, per le imposte dirette, il reddito dell’intero periodo d’imposta viene determinato con le modalità ordinarie.
Questa pagina tratta la fuoriuscita nel suo complesso. Per il calcolo delle soglie, gli incassi, gli effetti IVA e gli esempi dedicati consulta l’approfondimento sul superamento di 85.000 e 100.000 euro nel forfettario. Per il quadro di tutte le soglie consulta invece i limiti del regime forfettario 2026.
Uscita per perdita dei requisiti
Il regime può cessare anche senza superare 85.000 euro. Il comma 54 della legge 190/2014 richiede infatti il rispetto delle condizioni previste per applicare il forfettario. Se una di queste condizioni viene meno, la regola generale del comma 71 prevede la cessazione dall’anno successivo.
Tra i controlli da effettuare rientrano, per esempio, il limite dei ricavi o compensi e quello relativo alle spese per lavoro. La verifica non va fatta isolando una sola soglia: per stabilire se puoi restare nel regime conviene ricontrollare l’intero insieme dei requisiti del regime forfettario 2026.
Uscita per cause ostative
Un’altra causa di fuoriuscita è il verificarsi di una delle fattispecie che impediscono l’applicazione del regime. Possono rilevare, tra gli altri casi, regimi IVA speciali, partecipazioni societarie, controllo di SRL con attività riconducibile, residenza fiscale e rapporti con datori o ex datori di lavoro nei casi previsti dalla legge.
Anche qui la regola generale è la cessazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa. La verifica deve però essere fatta sulla fattispecie concreta, perché ogni incompatibilità ha presupposti propri. Per il quadro completo consulta le cause ostative del regime forfettario.
Lavoro dipendente ed ex datore: quando possono incidere sull’uscita
Per il 2026 il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati previsto dalla causa ostativa è pari a 35.000 euro. Il testo vigente della legge di bilancio 2025 prevede espressamente l’elevazione del limite per gli anni 2025 e 2026. È una verifica distinta dal limite di ricavi o compensi della Partita IVA: si può essere sotto 85.000 euro e avere comunque una causa che impedisce di applicare il forfettario nell’anno successivo. Il riferimento aggiornato è l’articolo 1, comma 12, della legge 207/2024.
Anche il rapporto con un datore o ex datore di lavoro va verificato separatamente. Avere un solo cliente non determina da solo la fuoriuscita: ciò che conta è la fattispecie prevista dalla causa ostativa e la prevalenza dell’attività verso i soggetti indicati dalla legge. Per i casi pratici consulta la guida su regime forfettario ed ex datore di lavoro.
Uscita volontaria: si può scegliere il regime ordinario?
Sì. Anche chi possiede tutti i requisiti del forfettario può scegliere di applicare l’IVA e le imposte sul reddito nei modi ordinari. Il comma 70 della legge 190/2014 prevede un’opzione valida, in via generale, per almeno un triennio e comunicata con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta.
Non si tratta però di una scelta da improvvisare a metà anno dopo aver applicato per mesi le regole del forfettario. La corretta decorrenza dipende dal comportamento adottato e dagli adempimenti effettuati. Per questo caso specifico consulta la guida sul passaggio da forfettario a ordinario in corso d’anno.
Cosa cambia passando dal forfettario al regime ordinario
L’uscita non cambia soltanto l’aliquota delle imposte. Dal momento in cui il regime ordinario diventa applicabile cambiano più elementi della gestione fiscale e contabile.
- IVA: si applicano le regole ordinarie previste per le operazioni effettuate e, quando spettante, l’IVA sugli acquisti può diventare detraibile.
- Reddito: non si utilizza più il coefficiente di redditività tipico del forfettario.
- Costi: assumono rilevanza le spese effettivamente deducibili secondo la disciplina dell’attività.
- Contabilità: aumentano registrazioni, liquidazioni e adempimenti.
- Imposte: l’imposta sostitutiva lascia spazio alla tassazione ordinaria applicabile.
Quando l’uscita è prevedibile è quindi utile preparare per tempo fatture di acquisto, documentazione dei costi, software di fatturazione e gestione contabile. Se la fuoriuscita deriva dal superamento di 100.000 euro, la gestione va adeguata nello stesso periodo d’imposta.
Passaggio tra forfettario e ordinario: evitare salti o doppie imposizioni
Il comma 72 della legge 190/2014 disciplina il passaggio tra i due sistemi per evitare che gli stessi ricavi o compensi siano tassati due volte oppure non vengano tassati affatto. In pratica, nel cambio di regime bisogna verificare quali componenti hanno già concorso alla formazione del reddito e quali diventeranno rilevanti nel periodo successivo.
Questo controllo è particolarmente importante quando esistono fatture emesse ma non ancora incassate, operazioni a cavallo d’anno o componenti che seguono criteri temporali diversi nel regime applicato prima e dopo l’uscita.
Si può rientrare nel regime forfettario dopo l’uscita?
In molti casi sì. Se sei uscito perché non rispettavi un requisito o perché era presente una causa ostativa, puoi tornare al forfettario in un anno successivo quando possiedi nuovamente tutte le condizioni previste.
Se invece hai scelto volontariamente il regime ordinario, prima di rientrare va verificata anche la durata dell’opzione esercitata. Il rientro non va quindi deciso guardando soltanto ai ricavi dell’anno precedente: occorre controllare requisiti, cause ostative ed eventuali opzioni ancora vincolanti.
Checklist prima di uscire dal forfettario
- individua la causa esatta della fuoriuscita;
- stabilisci se l’uscita decorre nello stesso anno o dal 1° gennaio successivo;
- se sei vicino alle soglie, controlla correttamente ricavi, compensi e incassi rilevanti;
- verifica eventuali cause ostative indipendenti dal fatturato;
- individua da quando cambiano le regole IVA;
- ordina fatture di acquisto, costi e documentazione contabile;
- verifica l’impatto su imposte, acconti e liquidità;
- controlla gli effetti previdenziali in base alla tua gestione INPS o Cassa professionale.
Per ricontrollare il quadro generale prima di prendere una decisione puoi partire dalla guida completa al regime forfettario 2026.
Domande frequenti sull’uscita dal regime forfettario
Di regola si esce dall’anno successivo a quello in cui viene meno un requisito o si verifica una causa ostativa. L’eccezione principale è il superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, che determina la cessazione nello stesso anno.
No. Se superi 85.000 euro ma non oltrepassi 100.000 euro, continui ad applicare il forfettario fino al 31 dicembre e ne esci dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Sì. Chi possiede i requisiti del forfettario può optare per IVA e imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione è, in via generale, valida per almeno un triennio.
In molti casi sì, quando tornano a essere rispettati tutti i requisiti e non sono presenti cause ostative. Se l’uscita è stata volontaria, va verificata anche la durata dell’opzione per il regime ordinario.
Consulente per l’uscita dal regime forfettario
Se stai per uscire dal forfettario, la verifica più importante è individuare correttamente causa e data di decorrenza. Da queste dipendono la gestione delle fatture, gli adempimenti IVA, il metodo di determinazione del reddito e il passaggio contabile al nuovo regime.
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