
Vuoi sapere come funziona e se puoi applicare il regime forfettario in questo 2023? Stai pensando di aprire la partita Iva e vuoi sapere quali costi e quante tasse devi pagare? Prima di iniziare un’attività è importante avere ben chiaro come funziona il regime forfettario per valutare se per te esiste la convenienza per iniziare.
In questa guida regime forfettario 2023 ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sull’argomento, così puoi valutare e decidere con la giusta consapevolezza. Al termine della lettura, non avrai più dubbi sul funzionamento, sui vantaggi ed a quanto ammontano i versamenti per tasse e previdenza. Ricordati, anche tu puoi finalmente lavorare come professionista o ditta individuale e realizzare il tuo sogno lavorativo. Vuoi saperne di più? Rilassati e leggi questa guida che abbiamo preparato per te.
Permetti due parole prima di cominciare! Il nostro team è specializzato in regime forfettario e da tanti anni ormai gestiamo la contabilità e la dichiarazione per professionisti e ditte individuali sparse in tutt’Italia. Se ti abboni al nostro servizio avrai assistenza completa per la tua partita IVA. Ma di questo ne parliamo più avanti, ti auguriamo buona lettura e non esitare a contatarci per informazioni ed eventuali dubbi.
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News forfettario
obbligo fattura elettronica forfettari: scopri tutto quello che devi sapere!
Guida regime forfettario 2023
Innanzitutto una precisazione, la Legge di Bilancio 2022 ha modificato il limite di ricavi per coloro che possono applicare il Regime Forfettario alzandolo da 65.000€ a 85.000€. Mentre anche per il 2023 restano inalterati i requisiti di accesso e tutti i vantaggi come l’anno precedente. In sintesi, puoi applicare il forfettario se:
- svolgi o vuoi svolgere attività professionali o d’impresa in forma individuale
- il tuo fatturato non supera i 85.000 € all’anno
- il reddito di un eventuale lavoro dipendente non supera i 30.000 € lordi all’anno
Ovviamente ci sono altri requisiti da rispettare che vediamo in dettaglio più avanti.
La tassazione in regime forfettario prevede l’applicazione della sola imposta sostitutiva che prende il posto dell’IRPEF.
Sono previste due aliquote, una ordinaria ed una ridotta:
- 15% aliquota ordinaria
- 5% aliquota ridotta (se possiedi determinati requisiti)
Ti ricordiamo che non è previsto nessun limite temporale per la sua applicazione.
Significa che puoi aderire al regime forfettario fino a quando viene meno uno dei requisiti obbligatori.
Requisiti regime forfettario
Per adottare il regime forfettario, o per continuare devi:
- nell’anno precedente non aver avuto ricavi superiori a 85.000 € *
- non usufruire di altri regimi speciali ai fini IVA
- essere residente in Italia o in uno stato membro dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso si deve produrre in Italia almeno il 75% del reddito
- l’anno precedente non devi aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori superiori a 20.000 €
- attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi non sono ammessi
- il reddito da eventuale lavoro dipendente percepito l’anno precedente non deve essere superiore a 30.000 €
- non partecipare a società di persone, associazioni professionali, Srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività
- non avere partecipazioni di controllo, diretto ed indiretto, in Srl la cui attività sia riconducibile direttamente o indirettamente all’attività svolta con partita Iva individuale
- il fatturato non deve essere prodotto prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni d’imposta precedenti
* Se svolgi più attività con diversi codici Ateco resta invariato il limite dei 85.000€ totali.
Riduzione imposta sostitutiva al 5%
Vediamo quali sono i requisiti aver diritto all’aliquota ridotta del 5%:
- non aver esercitato, nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
E’ escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; - in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
In regime forfettario, le spese inerenti l’attività o ad uso promiscuo non vengono considerate. Al totale del fatturato viene applicato un coefficiente di redditività, variabile a seconda del tipo di attività, determinando così a forfait il reddito imponibile.
Elenco attività non compatibili con il regime forfettario
Tieni presente che la circolare n. 10/E del 2016, ci fa presente non è possibile applicare il regime forfettario alle seguenti attività:
- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
Fatturazione elettronica regime forfettario
L’obbligo di fatturazione elettronica per regime forfettario non è stato ancora esteso a tutti.
In sintesi, per la tua partita Iva in regime forfettario a partire dal 1 Luglio del 2022 dovrai utilizzare la fatturazione elettronica se al 31/12/2021 hai avuto ricavi superiori a 25.000€.
Se non superi il limite o se hai o la partita iva nel 2021, l’obbligo scatta a partire dal 1 Gennaio 2024. Nell’articolo obbligo di fattura elettronica per i forfettari trovi tutte le informazioni su questo argomento.
Società e regime forfettario
Cosa può succedere in caso di eventuale partecipazione a società di capitali?
In assenza di una delle seguenti condizioni decade la causa ostativa e puoi applicare alla tua partita IVA il regime forfettario.
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione;
- esercizio da parte delle stesse attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Maggiori informazioni su questo punto puoi trovarle nella Circolare 9/E del 10 aprile 2019.
Regime forfettario ed IVA
Proseguiamo nella lettura della guida al regime forfettario ed occupiamoci dell’IVA.
Un altro grande vantaggio di una partita Iva in forfettario consiste appunto nel non applicare l’IVA in fattura! Vediamo a quali altre agevolazioni hai diritto:
- non devi applicare e versare l’IVA**
- esonero dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti
- non devi conservare i registri ed i documenti
- nessuna dichiarazione e comunicazione annuale IVA e niente esterometro
- niente comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
Come puoi notare, sei esonerato da una serie di adempimenti necessari alle partite Iva nei regimi ordinari. Ovviamente ti resta l’obbligo di:
- numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali
- certificare e conservare i corrispettivi
- presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-comunitarie
- versare l’IVA per gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a 10.000 € ed ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge
** fanno eccezione gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a 10.000 € ed ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
Calcolo reddito imponibile in regime forfettario
A differenza degli altri regimi fiscali, il reddito imponibile, si ottiene applicando al totale dei ricavi il coefficiente di redditività previsto per la tua categoria.
Difatti, ogni attività è contraddistinta da uno specifico codice Ateco che a loro volta sono raggruppati a seconda della tipologia / categoria di attività.
Ad esempio per il liberi professionisti è previsto un coefficiente pari al 78% mentre per un commerciante online è del 40%.
Quindi in regime forfettario non devi tener conto delle effettive spese sostenute, ma verranno calcolate a forfait proprio grazie al coefficiente di redditività.
Questo porta alla logica conseguenza che non dovrai assolutamente documentare le spese che hai sostenuto ma basta determinare l’ammontare delle fatture/corrispettivi emesse ed applicare il coefficiente per determinare il reddito imponibile.
Coefficiente di redditività
I coefficienti di redditività, sono stabiliti per legge da una tabella ministeriale, che ne assegna un valore specifico a seconda del tipo di attività.
Commercio ambulante di altri prodotti: 54%
Adesso, vediamo di capire quanto devi pagare di imposta sostitutiva ossia quello che normalmente viene comunemente definito le tasse da pagare.
Calcolo tasse regime forfettario
Siamo arrivati sicuramente al punto di al punto di maggiore interesse di questa guida al regime forfettario 2023, le tasse e la previdenza.
Ma procediamo per ordine, diamo prima uno sguardo ai criteri generali di applicazione ed alle regole di INPS e Casse di previdenza autonome.
Successivamente, tramite una serie di simulazioni, ti indichiamo quanto dovrai pagare tra tasse e previdenza. L’approccio sarà suddividendo gli esempi, per tipologia di attività, in modo da darti in mano uno strumento definitivo per valutare se iniziare o meno l’attività.
Liberi professionisti
Social Media Manager iscritto alla Gestione Separata INPS
Reddito lordo: 55.000 €
Coefficiente di redditività: 67%
Aliquota imposta sostitutiva: 15%
Reddito imponibile: 55.000 € x 67% = 36.850 €
Geometra iscritto alla CIPAG
Beneficia della riduzione dell’imposta al 5% perché ha aperto la partita IVA a gennaio 2023 per la prima volta. Il coefficiente di redditività per la sua categoria è del 78%.Reddito lordo: 20.000 €
Coefficiente di redditività: 78%
Reddito imponibile: 20.000 € x 78% = 15.600 €
Molto semplice non trovi? Michele che applica l’aliquota al 15% a giugno 2024 verserà l’imposta sostitutiva di 5.527,50€, mentre Carlo a giugno 2024 verserà l’imposta sostitutiva di 780 €.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, Michele dovrà versarli alla Gestione Separata INPS con le modalità che ti spiegheremo di seguito, mentre Carlo dovrà versarli alla CIPAG, la Cassa autonoma per i geometri. Per maggiori informazioni leggi la guida dedicata ai geometri.
Commercianti
Negozio online
Reddito imponibile: 40.000 € x 40% = 16.000 €
Imposta sostitutiva: 16.000 x 5% = 800 €
Francesco a giugno 2024 verserà l’imposta sostitutiva di 800 €. Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS Commercianti sarà esentato perché ha anche un lavoro come dipendente. Leggi gli articoli dedicati all’ecommerce sul nostro blog per approfondire questo argomento.
Previdenza INPS o con Cassa Autonoma
Un altro onere per i liberi professionisti e le ditte individuali è quello del versamento dei contributi previdenziali.
I liberi professionisti che per la loro attività non devono iscriversi ad un Ordine o un Albo, hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, come ad esempio i social media manager, consulenti informatici, fotografi, traduttori etc. I contributi si versano insieme alle tasse in sede di dichiarazione dei redditi. L’aliquota 2022 era del 26,23%.
Gli iscritti agli Ordini professionali, versano i contributi previdenziali alle loro casse di riferimento. Ad esempio i geometri versano alla CIPAG, gli infermieri all’ENPAPI, i periti industriali all’EPPI etc.
Modalità e scadenze di versamento vengono indicate direttamente dalla Cassa Previdenziale di riferimento.
Gli Artigiani e Commercianti devono iscriversi rispettivamente alla Gestione Artigiani e Gestione Commercianti INPS. Il versamento dei contributi INPS a queste due casse prevede il pagamento di un fisso annuale diviso in 4 rate trimestrali.
Agevolazioni contributive
Come abbiamo visto nell’esempio precedente, Francesco avendo un lavoro come dipendente è esonerato dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali INPS Commercianti.
Nel caso non avesse avuto il lavoro dipendente sarebbe stato obbligato al versamento dei contributi.
Se adotti il regime forfettario ed hai un’attività artigiana o commerciale, però puoi usufruire di una agevolazione anche di natura contributiva.
La legge 208/2015 prevede la possibilità di richiedere una riduzione del 35% sui contributi INPS per Artigiano e Commercianti, cosa non possibile se applichi i regimi ordinari.
Per usufruire della riduzione occorre effettuare una comunicazione all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno e certificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di accesso.
Il consulente del nostro team a te dedicato si occuperà anche di questo aspetto senza costi aggiuntivi.
Per approfondire alcuni aspetti che abbiamo trattato in questa guida regime forfettario 2022, ti consiglio di leggere anche questi altri articoli:
Commercialista Regime Forfettario 2023
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Grazie molte dell’articolo. è interessante … Buon lavoro !
Grazie dell’articolo illuminante!
Sono di nuovo l’ing. Schipani Pancarzio.
Premetto che non ho mai aperto partita iva.
Nel caso di regime forfettario, se apro e poi chiudo la partita iva, posso
sempre riaprirla con lo stesso regime fino al compimenro del 5 anno?
oppure una volta chiusa , prima dei 5 anni, non posso piu’ riaprirla sotto
questo regime?.
Altra cosa: sul reddito imponibile ottenuto abbatendo il reddito lordo del
78% applico l’aliquota del 15% ? oppure posso applicare l’aliquota
del 5% essendo, una partita iva nuova e non avendo mai usuffruito di altrri regimi agevolati?.
Vi sarei immensamente grato per un aituto.
E’ il primo incarico professionale dopo 12 anni di iscrizioni albo ing.
Avendo pochissime possibilita’ economiche mi consentirebbe di sopravvivere e l’unico modo di poterlo portare avanti e il fai da te’,
dato il modesto comprnso. Fare e Dare lavoro a voi commercialisti non e’ sicuramente danaro sprecato per questo mi scuso e considerate il mio un caso speciale.
Vi auguro le piu’ belle cose a voi tutti di questo studio.
Siete bravi e’ so’ quanto e’ difficile questo momento, per tutti i professionisti, grazie di cuore.
Buonasera Pancrazio, ti confermiamo che qualora decidessi di aprire e chiudere la partita Iva nel forfettario, potrai sempre riaprirla con questo regime ma non potrai più godere dell’agevolazione dell’imposta al 5% per i primi 5 anni. La seconda volta che viene aperta la partita Iva con il regime forfettario si passerà alla aliquota del 15%, se questa viene aperta prima che siano trascorsi tre anni dalla chiusura della partita Iva precedente.
Come anticipato sopra, la prima volta che apri la partita potrai godere dell’aliquota al 5% se nei tre anni precedenti non è mai stata svolta alcuna attività di impresa, professionale o artistica.
Cordiali saluti
Grazie mille per l’articolo.
buongiorno , attualmente ho una partita iva come programmatore con redditività al 68% .
Vorrei aprire un B&B.
Posso aggiungere un nuovo codice attività iva , dovrebbe essere il 55.20.51 per la gestione del mio B&B ?
inoltre vorrei assumere una colf per le pulizie , posso scaricarmi contributi? anche nel regime forfettario?
grazie
Buonasera Cristina, potrai sicuramente aggiungere un codice attività alla tua partita Iva, ma se non già presente sarà necessaria l’iscrizione alla Gestione commercianti INPS.
Nel regime forfettario non possono essere sostenute spese per lavoro dipendente superiore ai 5.000€ annuali.
Inoltre ricorda che i costi sostenuti per il lavoro dipendente, contributi compresi, non possono essere dedotti dal reddito d’impresa, come del resto tutti gli altri costi.
Solamente i contributi INPS personali, pagati nel corso dell’anno, sono deducibili dal reddito d’impresa.
Cordiali saluti.
Salve, mio fratello, che cerco di seguire contabilmente è un agente di commercio, e avendo fatturato sia nel 2016 che nel 2017 al di sotto del limite previsto per questa attività, vorrebbe passare al regime forfettario dal 2018, solo che per quanto riguarda i beni strumentali possiede un auto dal 2010 che ha acquistato in leasing e il costo sostenuto dalla società di leasing è di 23.500 euro. Questo valore è da considerare al 100%, all’80% visto che fin ora ha detratto le spese in base a questa percentuale o può considerarlo al 50% visto che la usa anche per fini personali?
grazie
Buongiorno, per accedere al regime forfettario, al 31/12 dell’anno precedente l’accesso, è necessario rispettare il limite di 20.000€ di valore dei beni strumentali in dotazione.
Per i beni detenuti con contratto di leasing il valore di riferimento è il costo originario, ovvero quello sostenuto dalla società di leasing.
Tale valore, se trattasi di un auto, dovrà essere considerato al 50% e al netto dell’iva pagata, in quanto bene ad uso promiscuo.
Cordiali saluti
Salve
avrei due domande da porvi
1) a Novembre 2017 ho aperto partita IVA per un contratto di prestazione (gestione separata INPS, codice ateco 72) ma ho cominciato a fatturare da gennaio 2018. Ho quindi fatturato 0 nell’anno 2017: come presentare il modello CU 2018?
2) Fino a febbraio 2017 ho ricevuto borsa di studio per il dottorato già tassata in gestione separata: nella dichiarazione 2018 devo far riferimento anche a quest’entrata ? (non ho mai fatto dichiarazione per gli anni precedenti). Grazie
Buonasera, la dichiarazione dei redditi deve essere comunque presentata anche se il fatturato da partita Iva risulta zero.
Per quanto riguarda il reddito da borsa di studio, se in presenza di CUD dovrà essere inserito anche quest’ultimo.
Cordiali saluti
Buonasera,
sono un ingegnere di 37 anni con PIVA in regime forfettario del 15 % ed ora ho intenzione di chiudere PIVA. Se in futuro decidessi di aprire PIVA posso nuovamente inserirmi nel regime forfettario?
Grazie
Cordiali saluti
Buonasera Riccardo, si potrai nuovamente applicare il regime forfettario se ne rispetterai ancora i requisiti.
Cordiali saluti
Buonasera volevo sapere se anche un regime forfettario deve trasmettere lo scontrino telematico all’agenzia delle entrate che va in vigore nel gennaio 2019. Cordiali saluti
Buongiorno,
essendo ancora non definito, si presume che come per la fattura elettronica, gli appartenenti al regime dei minimi e al regime forfettario saranno esonerati dall’obbligo.
Cordiali saluti
Gent. responsabile,
vorrei chiedere se riguardo alle clausole di esclusione comma 57 d-bis, l’attività della causa di esclusione relativa all’esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro. Per valutare la prevalenza ci si riferisce all’attività che svolgeremo nel 2019, o chi ha svolto attività prevalenti con ex datore di lavoro nel 2018 sarà escluso quest’anno dal forfettario? grazie
Buongiorno Paolo, a nostro avviso deve essere tenuto in considerazione per l’attività che verrà svolta nel 2019.
Non si dovrà fatturare prevalentemente ad attuali datori di lavoro da dipendente o a gli ex datori di lavoro degli ultimi due anni.
Cordiali saluti
Spett. Redazione,
ho una P.IVA a regime forfettario, e vorrei delucidazioni in merito agli acquisti da me effettuati presso distributori stile SoGeGross, Metro, ecc.
Il distributore mi dice che, ai fini legali non sono obbligato a fornire i dati per la fatturazione elettronica, ma loro emetteranno comunque una fatturazione elettronica ed io potrò richiederne copia. Domande:
1) è meglio esigere due pagamenti distinti, in caso di acquisti per uso personale piuttosto che per uso professionale, o è indifferente?
2) è possibile pagare in contanti per esempio gli acquisti personali e tramite fattura quelli professionali, o addirittura pagare in contanti in entrambi i casi?
3) siccome il distributore emetterà comunque una fattura elettronica, è meglio che io ne richieda copia da conservarmi presso il mio archivio o per esempio per gli acquisti personali, o per entrambi, posso farne a meno?
Grazie e complimenti per il sito!!!!
Buonasera Renato, rispondiamo alle tue domande per punti.
1) sicuramente anche se nel regime forfettario eviterei di confondere gli acquisti;
2) puoi tranquillamente pagare in contanti gli acquisti personali e tramite fattura quelli relativi all’attività;
3) l’agenzia delle entrate ha comunicato che i minimi e i forfettari possono continuare la conservazione dei documenti analogici, pertanto consigliamo di richiedere sempre la copia della fattura.
Cordiali saluti