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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Bollo sulle fatture elettroniche nel forfettario 2026: come si paga

Domanda di Lino da Cagliari: «Come gestire l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche?»

Nel regime forfettario il bollo sulle fatture elettroniche è normalmente pari a 2 euro quando le operazioni non soggette a IVA superano complessivamente 77,47 euro e non ricorre una specifica causa di esenzione. Nella fattura elettronica non si applica una marca fisica: si valorizza il campo “Bollo virtuale” e l’imposta viene poi versata attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” oppure con modello F24 telematico.

Nel 2026 è importante usare le regole aggiornate anche per i rinvii di pagamento: la soglia rilevante è oggi 5.000 euro, non 250 euro come riportano ancora alcune guide datate. Questa pagina è dedicata al pagamento e ai controlli del bollo elettronico; per l’impostazione generale della fattura puoi consultare la guida sulla fattura elettronica dei forfettari.

Quando il bollo da 2 euro è dovuto sulla fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate individua, tra le fatture da sottoporre al controllo automatico, quelle per le quali la somma degli importi delle operazioni è maggiore di 77,47 euro e il documento contiene determinate nature IVA, tra cui N2.2 per le operazioni non soggette a IVA tipiche del regime forfettario.

La regola non va trasformata nella formula “qualsiasi fattura senza IVA sopra 77,47 euro paga sempre il bollo”: esistono specifiche ipotesi normative di esclusione. Nella normale fattura forfettaria nazionale, però, il bollo da 2 euro è il caso più frequente una volta superata la soglia.

Come indicare il bollo nel file XML

Nel tracciato della fattura elettronica deve essere valorizzato a “SI” il campo relativo al bollo virtuale. L’Agenzia considera dovuti 2 euro per ogni fattura elettronica correttamente contrassegnata, indipendentemente dall’eventuale compilazione del campo numerico “Importo bollo”.

Per un forfettario la natura dell’operazione è normalmente N2.2 quando si tratta di operazione non soggetta a IVA per applicazione del regime. Il software di fatturazione deve quindi gestire correttamente sia la natura IVA sia il flag del bollo.

Elenchi A e B: come l’Agenzia controlla il bollo

Per ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi” due elenchi. L’Elenco A, non modificabile, contiene le fatture nelle quali il contribuente ha già indicato correttamente il bollo. L’Elenco B, modificabile, contiene invece le fatture che secondo i controlli dell’Agenzia avrebbero i requisiti per il bollo ma nelle quali l’indicazione non è stata inserita.

È quindi utile controllare l’Elenco B prima del calcolo definitivo: puoi eliminare una fattura se ritieni che non sia soggetta al bollo, motivando la scelta in caso di successiva verifica, oppure aggiungere documenti che ritieni mancanti.

Dove trovi l’importo da pagare

Dopo la fase di verifica degli elenchi, l’Agenzia calcola l’imposta dovuta e rende disponibile l’importo nell’area riservata di “Fatture e Corrispettivi”. Il dato viene normalmente esposto entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre; per il secondo trimestre il termine è fissato al 20 settembre.

Questo sistema consente di confrontare il bollo indicato nei documenti con quello ricostruito dall’Agenzia prima di effettuare il pagamento.

Come pagare: addebito su conto o F24

Dal portale puoi indicare l’IBAN di un conto intestato al contribuente e autorizzare l’addebito dell’importo dovuto. In alternativa puoi utilizzare il modello F24 predisposto dall’Agenzia e trasmetterlo telematicamente.

TrimestreCodice tributo F24Scadenza ordinaria
1° trimestre252131 maggio
2° trimestre252230 settembre
3° trimestre252330 novembre
4° trimestre252428 febbraio dell’anno successivo

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il versamento slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per esempio, il termine ordinario del primo trimestre 2026 cadeva domenica 31 maggio e il pagamento è stato quindi fissato a 1° giugno 2026.

La soglia di rinvio è 5.000 euro: attenzione alle guide vecchie

Per il primo trimestre, se l’imposta dovuta non supera 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato al 30 settembre, insieme al secondo trimestre. Se l’importo complessivo dovuto per primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere rinviato al 30 novembre.

Questa è la regola vigente richiamata anche dallo scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per il 2026. La vecchia soglia di 250 euro non deve quindi essere utilizzata per pianificare i pagamenti attuali.

Il bollo può essere addebitato al cliente?

Sì. Il professionista può chiedere al cliente il rimborso dei 2 euro. L’obbligo di assolvere l’imposta resta però in via principale in capo al soggetto che emette il documento: se il cliente non ti rimborsa il bollo, questo non elimina il tuo obbligo verso l’Erario.

Se addebiti i 2 euro al cliente, nel forfettario fanno reddito

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 428/2022 ha chiarito che, quando il contribuente forfettario riaddebita al cliente l’imposta di bollo, quei 2 euro assumono natura di ricavo o compenso e concorrono alla determinazione forfettaria del reddito. Non vanno quindi trattati come una somma fiscalmente neutra esclusa dal compenso.

Esempio: prestazione da 500 euro e bollo di 2 euro riaddebitato. Il cliente paga 502 euro; ai fini del regime forfettario, anche i 2 euro riaddebitati entrano nei ricavi o compensi secondo il chiarimento dell’Agenzia.

Esempio: 40 fatture con bollo nel primo trimestre

Se nel primo trimestre emetti 40 fatture soggette al bollo, l’imposta del trimestre è pari a 80 euro. Poiché l’importo è inferiore a 5.000 euro, puoi pagarlo alla scadenza del primo trimestre oppure avvalerti del rinvio previsto e versarlo entro il 30 settembre insieme al secondo trimestre.

Il fatto che il sistema permetta il rinvio non cambia il numero delle fatture soggette a bollo né l’importo unitario di 2 euro: cambia soltanto la data entro cui effettui il versamento.

Se dimentichi di indicare il bollo in fattura cosa succede?

La fattura può essere intercettata dall’Agenzia e inserita nell’Elenco B quando presenta i requisiti per il bollo ma il relativo campo non è stato valorizzato. Prima del calcolo definitivo puoi verificare l’elenco e correggere la posizione. Se invece il pagamento viene effettuato in ritardo, la procedura web dell’Agenzia consente anche di calcolare sanzione e interessi per il ravvedimento.

Per il tema specifico del bollo omesso su documenti non elettronici puoi leggere anche la guida sul bollo omesso sulle fatture cartacee, che segue regole operative diverse.

Dove verificare le regole ufficiali

L’Agenzia delle Entrate mantiene una guida dedicata all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con criteri di inclusione negli elenchi A e B, modalità di modifica, calcolo dell’imposta, pagamento e codici tributo. Per le scadenze effettive dell’anno conviene controllare anche lo scadenzario fiscale ufficiale.

Checklist trimestrale per il bollo elettronico

  • verifica che le fatture soggette al bollo abbiano il campo corretto nel file XML;
  • controlla gli Elenchi A e B in Fatture e Corrispettivi;
  • modifica l’Elenco B se contiene fatture non soggette o se ne manca qualcuna;
  • controlla l’importo definitivo calcolato dall’Agenzia;
  • verifica se puoi utilizzare il rinvio previsto dalla soglia di 5.000 euro;
  • paga con addebito su IBAN oppure F24 telematico;
  • se riaddebiti il bollo al cliente, includilo tra ricavi o compensi;
  • in caso di ritardo, calcola tempestivamente ravvedimento e interessi.

Domande frequenti

Quanto è il bollo sulla fattura elettronica forfettaria?

Normalmente 2 euro quando le operazioni non soggette a IVA presenti nella fattura superano complessivamente 77,47 euro e non ricorre una specifica esenzione.

Nel 2026 qual è la soglia per rinviare il bollo del primo trimestre?

Se l’imposta del primo trimestre non supera 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato al 30 settembre. Se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre.

I 2 euro di bollo addebitati al cliente fanno reddito nel forfettario?

Sì. Secondo la risposta Agenzia delle Entrate n. 428/2022, il bollo riaddebitato al cliente assume natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito.

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