Vai al contenuto principale Vai alla navigazione
Regime Forfettario
Menu
CONSULENZE FORFETTARIO

Bollo omesso su fattura cartacea: come regolarizzarlo nel 2026

Domanda di Marco da Como: «Come regolarizzare il bollo non versato su fatture cartacee?»

Se una fattura cartacea era soggetta all’imposta di bollo e il bollo non è stato assolto, l’irregolarità va sanata. Prima di scegliere come pagare bisogna però distinguere tre casi diversi: fattura analogica con contrassegno telematico, documento cartaceo per il quale il contribuente è autorizzato al bollo virtuale e fattura elettronica. Usare indistintamente la procedura F24 prevista per l’e-bollo sarebbe un errore.

La disciplina di riferimento nel 2026 resta il DPR 642/1972 sull’imposta di bollo. Per le fatture analogiche, l’assolvimento ordinario può avvenire mediante contrassegno oppure, se esiste una specifica autorizzazione, in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15.

Quando il bollo da 2 euro è dovuto sulla fattura

In via generale, sulle fatture che documentano operazioni non assoggettate a IVA l’imposta di bollo è dovuta quando l’importo supera 77,47 euro, salvo specifiche esenzioni. La misura ordinaria oggi è di 2 euro.

La soglia non significa che ogni fattura oltre 77,47 euro debba avere il bollo: se l’operazione è soggetta a IVA, normalmente opera il principio di alternatività tra IVA e bollo. Occorre quindi verificare prima la natura fiscale dell’operazione.

Prima verifica: nel 2026 la fattura poteva davvero essere cartacea?

Nel 2026 la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio è la regola per la grande maggioranza dei titolari di Partita IVA, compresi i forfettari. Per questo, prima di regolarizzare una vecchia fattura “cartacea”, bisogna capire se quel documento poteva legittimamente essere emesso fuori dallo SdI.

Un esempio rilevante riguarda alcune prestazioni sanitarie verso persone fisiche, per le quali continuano a esistere regole specifiche che possono rendere necessario un documento non trasmesso allo SdI. Un caso concreto è spiegato nella guida alla fattura dello psicologo nel 2026.

Fattura cartacea con contrassegno: cosa fare se manca il bollo

Se il documento era correttamente analogico e il bollo avrebbe dovuto essere assolto mediante contrassegno telematico, non bisogna usare i codici trimestrali riservati alle fatture elettroniche. L’omissione riguarda un documento formato su carta e ricade nelle regole del DPR 642/1972.

Quando l’irregolarità viene scoperta dopo l’emissione, la posizione va ricostruita indicando almeno numero e data della fattura, importo del documento, imposta dovuta e data in cui ci si accorge dell’omissione. In base al momento della regolarizzazione possono essere dovuti, oltre all’imposta, sanzione ridotta mediante ravvedimento e interessi.

Non sempre “fattura cartacea” significa che l’F24 è vietato

È importante correggere una semplificazione molto diffusa: non è vero in assoluto che per i documenti cartacei l’F24 non possa mai essere utilizzato. L’Agenzia delle Entrate distingue infatti il bollo sulle fatture elettroniche dal cosiddetto bollo virtuale dell’articolo 15 del DPR 642/1972.

Il bollo virtuale richiede un’apposita autorizzazione dell’Agenzia, l’indicazione dell’assolvimento virtuale sui documenti cartacei, una dichiarazione annuale e il versamento con modello F24. Lo chiarisce la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo.

Quindi bisogna chiedersi come il contribuente assolve normalmente il bollo. Se usa il contrassegno su singoli documenti, la regolarizzazione segue quel sistema. Se dispone di autorizzazione al bollo virtuale, la gestione è diversa e può coinvolgere l’F24.

F23: quali codici vengono utilizzati per imposta e sanzione

Nelle procedure in cui l’ufficio richiede il modello F23, la guida pratica dell’Agenzia delle Entrate indica tra i codici ricorrenti 456T per l’imposta di bollo e 675T per le sanzioni in materia di imposta di bollo. Non significa però che ogni omissione su una fattura cartacea debba essere sanata automaticamente compilando un F23 nello stesso modo.

Il modello e le modalità operative vanno scelti in funzione della fattispecie concreta. Se l’omissione riguarda molte fatture, annualità diverse o documenti già oggetto di controllo, è prudente verificare con l’ufficio territoriale o con un intermediario quale procedura applicare prima di eseguire il versamento.

Si può usare il ravvedimento operoso?

Quando l’irregolarità viene corretta spontaneamente prima che intervengano cause ostative, il ravvedimento operoso può consentire la riduzione della sanzione secondo l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. La misura concreta dipende dal ritardo e dal momento in cui avviene la regolarizzazione.

Per evitare errori è meglio non applicare una percentuale trovata in vecchie guide: la disciplina sanzionatoria dell’imposta di bollo è stata modificata più volte. Per fatture di anni precedenti bisogna verificare la norma applicabile all’epoca della violazione e l’eventuale principio del favor rei.

Perché non devi usare i codici dell’e-bollo per una normale fattura cartacea

La procedura trimestrale che l’Agenzia gestisce dentro “Fatture e corrispettivi” riguarda le fatture elettroniche trasmesse allo SdI. L’Agenzia forma gli elenchi A e B, calcola l’imposta e consente il versamento secondo le regole dell’e-bollo.

Questa procedura non va trasferita automaticamente a un documento cartaceo emesso con sistema a contrassegno. Se il documento era in realtà una fattura elettronica sulla quale è stata omessa l’indicazione del bollo, la strada corretta è invece quella descritta nella guida sulla fatturazione elettronica nel regime forfettario.

Esempio: cinque fatture cartacee senza marca da bollo

Marco scopre nel 2026 di aver emesso cinque fatture analogiche da 150 euro ciascuna per operazioni esenti da IVA, tutte correttamente emesse su carta ma prive del bollo. Prima di pagare deve verificare che non esista una specifica esenzione e che la modalità ordinaria prevista per lui fosse effettivamente il contrassegno.

L’imposta base da ricostruire è pari a 2 euro per ciascun documento, quindi 10 euro complessivi. A questa somma possono aggiungersi sanzione e interessi, da determinare in base alla data delle violazioni e alla modalità di regolarizzazione utilizzabile. Se le fatture appartengono a periodi diversi, è opportuno mantenere un prospetto separato per anno.

Chi è responsabile del bollo: emittente o cliente?

L’obbligo di applicare il bollo sulla fattura è in via principale collegato all’emissione del documento. Il costo può essere riaddebitato al cliente, ma questo non sposta automaticamente la responsabilità dell’emittente per la corretta formazione della fattura.

Il DPR 642/1972 contiene inoltre regole di solidarietà per chi riceve o utilizza documenti irregolari. Per questo una fattura senza bollo non è un problema che interessa soltanto chi l’ha emessa: nei casi dubbi conviene regolarizzare il documento senza aspettare un controllo.

Cosa preparare prima della regolarizzazione

  • elenco delle fatture interessate;
  • numero, data e importo di ciascun documento;
  • motivo per cui l’operazione non era soggetta a IVA;
  • verifica della soglia di 77,47 euro;
  • controllo di eventuali esenzioni specifiche;
  • modalità con cui avresti dovuto assolvere il bollo: contrassegno o bollo virtuale autorizzato;
  • anno della violazione, necessario per determinare sanzione e ravvedimento;
  • eventuali comunicazioni o controlli già ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

Posso mettere oggi una marca da bollo su una vecchia fattura cartacea?

L’omissione non va gestita come se il bollo fosse stato assolto regolarmente alla data originaria. Occorre regolarizzare l’imposta e verificare sanzione e interessi applicabili in base alla data della violazione.

Per una fattura cartacea posso usare l’F24?

Non si devono usare automaticamente i codici dell’e-bollo. Tuttavia i documenti cartacei possono essere assoggettati al bollo virtuale ex articolo 15 se il contribuente è autorizzato, e in quel sistema il versamento avviene con F24.

Quando il bollo da 2 euro è dovuto?

In generale è dovuto sulle fatture per operazioni non assoggettate a IVA quando l’importo supera 77,47 euro, salvo specifiche esenzioni previste dalla normativa.

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.