Il regime forfettario startup nel 2026 non è un regime fiscale diverso dal forfettario: è il modo con cui viene spesso indicata l’aliquota agevolata del 5% prevista per chi avvia un’attività realmente nuova e rispetta tutte le condizioni stabilite dalla legge.
Il 5% si applica al reddito imponibile nel periodo d’imposta di inizio attività e nei quattro successivi. Non basta però aprire una nuova Partita IVA: bisogna verificare l’attività svolta nei tre anni precedenti, l’eventuale continuità con un precedente lavoro dipendente o autonomo e, in caso di subentro, i ricavi o compensi dell’attività rilevata. Per il confronto completo tra aliquota agevolata e ordinaria consulta anche la guida al regime forfettario 5% o 15%.
Regime forfettario startup 2026: risposta in breve
| Verifica | Regola |
|---|---|
| Aliquota | 5% se spettante; altrimenti 15% |
| Durata del 5% | Anno di inizio + 4 periodi d’imposta successivi |
| Attività nei 3 anni precedenti | Non deve essere stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa rilevante ai fini del beneficio |
| Precedente lavoro | La nuova attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo, salvo il praticantato obbligatorio |
| Subentro | I ricavi o compensi dell’attività proseguita non devono superare il limite del forfettario |
| Limite ricavi/compensi | 85.000 € |
| Redditi da lavoro dipendente 2025 per accesso nel 2026 | 35.000 € nelle condizioni previste dalla disciplina |
| Riduzione INPS 35% | Agevolazione distinta, possibile per alcuni artigiani e commercianti; non vale per Gestione Separata |
“Startup” non significa nuova società
Nel linguaggio comune la parola startup richiama spesso una società innovativa. Nel regime forfettario, invece, l’espressione “startup al 5%” viene usata per indicare una nuova attività individuale che possiede i requisiti per l’aliquota ridotta. Il beneficio può riguardare professionisti, freelance, artigiani e commercianti persone fisiche: non richiede di costituire una startup innovativa né una società.
Il regime forfettario, infatti, è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni individualmente e rispettano i requisiti previsti. Se devi prima capire se puoi accedere al regime, consulta i requisiti del regime forfettario 2026.
I 3 requisiti specifici per avere l’aliquota al 5%
L’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 prevede tre condizioni che devono essere rispettate contemporaneamente. Sono requisiti aggiuntivi rispetto a quelli generali necessari per entrare o restare nel forfettario.
1. Nessuna attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti
Nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività non devi aver esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, rilevante ai fini della norma. La verifica riguarda l’effettivo esercizio dell’attività, non soltanto l’esistenza formale di una vecchia Partita IVA.
Per questo non è corretto ridurre la regola alla frase “non devi aver avuto una Partita IVA negli ultimi tre anni”. Una posizione formalmente aperta ma mai concretamente utilizzata e una vera attività esercitata nel periodo precedente non sono necessariamente la stessa situazione.
2. La nuova attività non deve essere mera prosecuzione del lavoro precedente
Il secondo controllo riguarda la continuità sostanziale. La nuova attività non deve rappresentare la mera prosecuzione di un’attività che svolgevi già come lavoratore dipendente o autonomo. La norma fa eccezione per il periodo di pratica obbligatoria richiesto per esercitare un’arte o una professione.
Non basta quindi cambiare forma contrattuale o aprire la Partita IVA per trasformare automaticamente un lavoro già esistente in una nuova attività agevolata. Vanno confrontati mansioni, clientela, organizzazione e contenuto effettivo del lavoro svolto prima e dopo l’apertura.
3. Se subentri in un’attività, controlla i ricavi dell’anno precedente
Se prosegui un’attività esercitata in precedenza da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nell’anno precedente non devono superare il limite previsto per l’accesso al regime forfettario. Nel 2026 il riferimento ordinario è 85.000 €.
Questa verifica è distinta dal normale controllo dei tuoi ricavi: serve a stabilire se la prosecuzione dell’attività acquisita può beneficiare dell’aliquota startup.
Quanto dura il 5% se apri nel 2026
L’aliquota del 5% si applica per cinque periodi d’imposta: quello in cui inizia l’attività e i quattro successivi. Non si tratta di sessanta mesi calcolati giorno per giorno.
| Periodo d’imposta | Aliquota se restano i requisiti |
|---|---|
| 2026 | 5% |
| 2027 | 5% |
| 2028 | 5% |
| 2029 | 5% |
| 2030 | 5% |
| Dal 2031 | 15%, se continui ad applicare il regime forfettario |
Di conseguenza, anche un’apertura effettuata a dicembre 2026 utilizza il 2026 come primo periodo agevolato. Quando la data di avvio è realmente flessibile, questo effetto merita di essere valutato prima dell’apertura; la data fiscale deve comunque riflettere l’effettivo inizio dell’attività.
Dipendente che apre Partita IVA: può avere il 5%?
Sì, può essere possibile. Essere o essere stato lavoratore dipendente non esclude da solo l’aliquota startup. Bisogna però separare due verifiche.
- Accesso al regime forfettario: per il 2026 va verificato, tra le altre condizioni, il limite di 35.000 euro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025, nei casi in cui la causa ostativa opera.
- Accesso al 5%: la nuova attività non deve essere mera prosecuzione del precedente lavoro dipendente o autonomo.
La soglia dei 35.000 euro per il 2026 è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2026; il Ministero del Lavoro la riepiloga tra le condizioni di accesso al regime. Per i casi specifici consulta anche la guida a lavoro dipendente e limite di 35.000 euro.
Prestazioni occasionali prima dell’apertura: perdi il 5%?
Non esiste una risposta automatica basata soltanto sul fatto di aver ricevuto un compenso occasionale. Bisogna capire se in precedenza esisteva già un’attività autonoma effettivamente esercitata e se la nuova Partita IVA rappresenta la prosecuzione sostanziale di quel lavoro.
Una prestazione realmente sporadica non coincide necessariamente con l’esercizio abituale di una professione. Se invece l’attività veniva svolta in modo continuativo e viene semplicemente regolarizzata con Partita IVA, il requisito del 5% deve essere valutato con particolare attenzione.
Vecchia Partita IVA chiusa: quando puoi tornare al 5%
La chiusura di una vecchia Partita IVA non “azzera” automaticamente il triennio. Per una nuova apertura nel 2026 bisogna ricostruire quando è stata effettivamente esercitata la precedente attività e verificare che siano trascorsi i tre anni richiesti dalla norma, oltre a controllare che non vi sia mera prosecuzione.
È quindi la storia concreta dell’attività, non il solo numero di Partita IVA, a determinare se il requisito è rispettato.
Come si calcola l’imposta startup al 5%
Il 5% non si applica direttamente al fatturato. Prima si determina il reddito forfettario attraverso il coefficiente di redditività, poi si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e infine si applica l’imposta sostitutiva.
Ricavi o compensi × coefficiente = reddito forfettario
Reddito forfettario − contributi obbligatori versati = reddito imponibile
Reddito imponibile × 5% = imposta sostitutiva startup
Per esempio, con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario prima dei contributi è 23.400 euro. Se nell’anno sono stati versati 5.000 euro di contributi obbligatori, la base imponibile diventa 18.400 euro e l’imposta al 5% è pari a 920 euro. Per simulazioni più complete puoi usare il calcolatore tasse e contributi.
Riduzione INPS del 35%: non è un beneficio “startup”
La riduzione contributiva del 35% viene spesso presentata insieme al 5%, ma è un’agevolazione diversa. Può riguardare gli iscritti alle Gestioni INPS Artigiani e Commercianti in regime forfettario che rispettano le condizioni previste; non si applica ai professionisti iscritti alla Gestione Separata.
L’adesione alla riduzione può incidere anche sull’accredito pensionistico, quindi non va valutata soltanto come risparmio immediato. Nel 2026 deve inoltre essere distinta dalla riduzione del 50% introdotta per determinate prime iscrizioni effettuate nel 2025. Per i dettagli consulta le agevolazioni INPS forfettari 2026.
Errori frequenti sul regime forfettario startup
- pensare che la prima Partita IVA dia automaticamente diritto al 5%;
- confondere “nessuna Partita IVA” con “nessuna attività esercitata” nei tre anni precedenti;
- considerare il 5% come cinque anni esatti dalla data di apertura anziché cinque periodi d’imposta;
- applicare il 5% direttamente al fatturato senza coefficiente e deduzione dei contributi;
- confondere il limite generale per entrare nel forfettario con i requisiti specifici dell’aliquota startup;
- considerare la riduzione INPS del 35% automatica e disponibile anche per la Gestione Separata;
- ignorare la possibile continuità sostanziale con un precedente lavoro.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014; il comma 65 disciplina in particolare l’aliquota ridotta per le nuove attività.
Domande frequenti sul forfettario startup
Non è un regime autonomo. È l’espressione usata per indicare l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% alle nuove attività che rispettano i requisiti del comma 65 della Legge 190/2014.
Non automaticamente. Devono essere rispettate tutte le condizioni sulle attività svolte nei tre anni precedenti, sulla non prosecuzione di un lavoro precedente e sull’eventuale subentro in un’attività esistente.
Si applica nel periodo d’imposta in cui inizia l’attività e nei quattro successivi, quindi per un massimo di cinque periodi d’imposta.
Può essere possibile. Vanno verificati separatamente i requisiti generali del forfettario e il requisito specifico per cui la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione del precedente lavoro.
Non automaticamente. Bisogna verificare se prima dell’apertura era già esercitata di fatto un’attività autonoma e se la nuova attività rappresenta la prosecuzione sostanziale di quella precedente.
No. È un’agevolazione previdenziale distinta che riguarda, in presenza delle condizioni previste, gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti. Non si applica alla Gestione Separata.
In sintesi
Nel 2026 il cosiddetto regime forfettario startup consente l’imposta sostitutiva al 5% per cinque periodi d’imposta quando l’attività è realmente nuova e sono rispettate tutte le condizioni del comma 65. Prima di applicare l’aliquota bisogna verificare separatamente anche i requisiti generali del regime forfettario. Il 5% riguarda l’imposta sul reddito e non sostituisce i contributi previdenziali.
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