La domanda di Luca
Luca da Tropea: sono un agente di commercio e sto valutando se aderire al regime forfettario oppure utilizzare il regime ordinario. I miei ricavi sono inferiori a 85.000 euro. Quale regime fiscale è più conveniente?
Quale regime fiscale conviene a un agente di commercio?
Ciao Luca. Non esiste un regime fiscale migliore in assoluto per ogni agente di commercio. La convenienza dipende soprattutto da ricavi, costi effettivi, IVA sugli acquisti, contributi previdenziali e possibilità di applicare l’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario.
Se i costi reali sono contenuti rispetto ai ricavi, il forfettario può risultare molto competitivo. Se invece sostieni costi elevati per auto, carburante, trasferte, ufficio o altri acquisti con IVA, il regime ordinario o semplificato merita un confronto concreto.
Per il quadro generale della professione puoi consultare la guida sulla Partita IVA dell’agente di commercio.
Come funziona il forfettario per un agente di commercio?
Per le attività di intermediazione commerciale interessate, il reddito forfettario viene determinato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività del 62%%.
Questo significa che il sistema considera implicitamente una quota forfettaria di costi pari al 38% dei ricavi, indipendentemente dalle spese realmente sostenute.
Con 60.000 euro di ricavi, ad esempio, il reddito forfettario iniziale è:
37.200,00 €.
Da questo importo vengono poi sottratti i contributi previdenziali obbligatori fiscalmente deducibili secondo le regole previste, prima di applicare l’imposta sostitutiva.
Per una simulazione numerica completa puoi utilizzare la guida sul calcolo delle tasse dell’agente di commercio.
Quando il forfettario tende a essere conveniente?
- quando possiedi tutti i requisiti per accedere al regime;
- quando i costi reali sono relativamente bassi rispetto ai ricavi;
- quando non hai molta IVA sugli acquisti da recuperare;
- quando la simulazione complessiva di imposte e contributi risulta più favorevole rispetto al regime ordinario.
Quando può convenire il regime ordinario o semplificato?
Il regime ordinario o la contabilità semplificata possono diventare più interessanti quando l’attività comporta costi effettivi elevati e fiscalmente riconosciuti.
Per un agente possono essere particolarmente rilevanti auto, carburante, trasferte, strumenti di lavoro e altri costi inerenti. In regime ordinario entra inoltre in gioco la detrazione dell’IVA sugli acquisti nei casi consentiti.
Abbiamo approfondito proprio questo confronto nella consulenza sul regime semplificato per agente di commercio.
Il 38% di costi determina automaticamente la convenienza?
No. Il 38% rappresenta la quota di costi implicitamente riconosciuta dal coefficiente di redditività del 62%%, ma non costituisce una soglia matematica assoluta.
Per confrontare correttamente i due regimi bisogna considerare anche IRPEF e addizionali, imposta sostitutiva, IVA, contributi previdenziali, detrazioni personali eventualmente utilizzabili e costi realmente deducibili.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%?
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%%. L’aliquota ridotta del 5%% può essere applicata per i primi cinque periodi d’imposta soltanto se sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Tra le verifiche previste dalla disciplina rientra anche l’eventuale esercizio di attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti. Per questo, se hai già avuto una Partita IVA in passato, non bisogna dare per scontata l’aliquota del 5%: vanno controllate data di cessazione, natura della precedente attività ed eventuale prosecuzione sostanziale.
Questo è il punto che emergeva anche dal caso di un lettore che aveva chiuso una precedente Partita IVA prima di iniziare una nuova attività di agente: la verifica deve essere effettuata sulle date e sui requisiti effettivi, non semplicemente sul fatto che la vecchia posizione sia stata chiusa.
INPS ed ENASARCO incidono sulla scelta del regime?
Sì, perché per l’agente individuale occorre normalmente considerare sia la Gestione Commercianti INPS sia la contribuzione ENASARCO collegata al rapporto di agenzia.
L’INPS ha chiarito che la contribuzione ENASARCO ha natura integrativa e che gli agenti e rappresentanti, quando ricorrono i requisiti, restano soggetti anche alla Gestione Commercianti.
Per aliquote, minimali e massimali aggiornati consulta la guida sui contributi dell’agente di commercio.
Esempio: agente con 60.000 euro di ricavi
Prendiamo il caso di un agente che prevede 60.000 euro di ricavi annuali.
| Voce | Forfettario |
|---|---|
| Ricavi | 60.000 € |
| Coefficiente di redditività | 62%% |
| Reddito iniziale | 37.200,00 € |
| Costi analitici | Non dedotti singolarmente |
| IVA sugli acquisti | Normalmente non detraibile |
| Imposta sostitutiva | 15%% oppure 5%% se spettante |
Nel regime ordinario, invece, per fare un confronto serio occorre conoscere l’importo effettivo di auto, carburante, trasferte, altri costi deducibili e IVA recuperabile. Senza questi dati non è possibile stabilire quale regime produca il carico fiscale minore.
Come scegliere in pratica?
Il metodo corretto è preparare due simulazioni con gli stessi ricavi previsti:
- una simulazione in regime forfettario, utilizzando coefficiente del 62%%, contributi e aliquota sostitutiva spettante;
- una simulazione in regime ordinario o semplificato, utilizzando i costi realmente deducibili, l’IVA detraibile e la tassazione IRPEF effettiva.
Se vuoi approfondire il solo tema della convenienza con ENASARCO, trovi anche la consulenza dedicata su forfettario ed ENASARCO per l’agente di commercio.
Domande frequenti
Approfondisci anche confronto delle spese tra forfettario e regime ordinario.
Non esiste un regime migliore in assoluto. Il forfettario tende a essere più interessante con costi reali contenuti, mentre ordinario o semplificato meritano una valutazione quando i costi deducibili e l’IVA sugli acquisti sono rilevanti.
Il livello dei ricavi è soltanto uno dei requisiti da verificare. Occorre controllare anche tutte le altre condizioni di accesso e le eventuali cause di esclusione previste dalla disciplina del regime forfettario.
Non automaticamente. Per l’aliquota ridotta occorre verificare tutte le condizioni previste per una nuova attività, compreso l’eventuale esercizio di attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti e l’assenza di mera prosecuzione di un’attività precedente.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
