I contributi dell’agente di commercio nel 2026 comprendono normalmente due forme di previdenza distinte: la Gestione Commercianti INPS per l’attività d’impresa e la contribuzione ENASARCO collegata al rapporto di agenzia. Le due contribuzioni non si sostituiscono tra loro e seguono regole, basi di calcolo e scadenze differenti.
Per il 2026 il minimale INPS è di 18.808 € euro, l’aliquota ordinaria dei commercianti è del 24,48%% e l’aliquota ENASARCO ordinaria è del 17%%, normalmente ripartita in parti uguali tra agente e impresa preponente.
Indice dei contenuti
Quali contributi paga un agente di commercio nel 2026?
Per un agente di commercio individuale occorre distinguere soprattutto:
- INPS Gestione Commercianti, collegata all’esercizio dell’attività d’impresa;
- ENASARCO, collegata al rapporto di agenzia con la ditta preponente.
Questa è la differenza più importante: pagare ENASARCO non significa essere esonerati automaticamente dall’INPS. Nella guida generale sulla Partita IVA dell’agente di commercio spieghiamo l’inquadramento complessivo dell’attività.
Contributi INPS agente di commercio 2026
Nel 2026 l’INPS ha fissato per gli esercenti attività commerciali un reddito minimale annuo di 18.808 € euro. Sul minimale è dovuto un contributo minimo annuo pari a 4.611,64 €.
L’aliquota contributiva ordinaria per i commercianti è del 24,48%% fino alla prima fascia di reddito pensionabile prevista per il 2026. Sulla parte di reddito che supera tale fascia si applica l’aliquota maggiorata di un punto percentuale, pari al 25,48%%.
I valori sono indicati dalla Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026.
| INPS Commercianti 2026 | Valore |
|---|---|
| Reddito minimale | 18.808 € € |
| Aliquota ordinaria | 24,48%% |
| Aliquota oltre la prima fascia | 25,48%% |
| Contributo minimo annuo | 4.611,64 € |
Come si calcolano i contributi INPS sopra il minimale?
Se il reddito d’impresa supera il minimale di 18.808 € euro, al contributo minimo si aggiunge la contribuzione percentuale sulla quota eccedente.
Per esempio, con un reddito previdenziale di 24.800 euro, la quota eccedente il minimale è calcolata dinamicamente in questo modo:
5.992,00 €.
Su tale differenza si applica l’aliquota commercianti del 24,48%%. Per una simulazione completa che comprenda anche imposta sostitutiva ed ENASARCO puoi usare la nostra guida sul calcolo tasse dell’agente di commercio.
Riduzione INPS del 35% per agente di commercio forfettario
Chi applica il regime forfettario e possiede i requisiti previsti può chiedere il regime contributivo agevolato INPS con riduzione del 35%. L’agevolazione è facoltativa e riguarda la contribuzione alla Gestione Artigiani e Commercianti.
La circolare INPS 2026 conferma che il regime continua ad applicarsi ai soggetti già beneficiari nel 2025 che mantengono i requisiti e non vi hanno rinunciato. Per chi inizia una nuova attività nel 2026, la volontà di aderire deve essere comunicata con tempestività dopo l’iscrizione.
La riduzione del 35% riguarda l’INPS e non riduce i contributi ENASARCO. Prima di richiederla va inoltre valutato l’effetto sull’accredito contributivo pensionistico. Abbiamo dedicato una guida specifica alla riduzione INPS del 35% nel regime forfettario.
La riduzione INPS del 50% vale anche per chi apre nel 2026?
Non come nuova agevolazione generalizzata. La riduzione contributiva del 50% introdotta dalla legge di Bilancio 2025 riguardava i lavoratori che si iscrivevano per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti, in presenza delle condizioni previste.
Chi apre l’attività nel 2026 non deve quindi confondere quella misura con il regime previdenziale forfettario del 35%, che segue regole differenti.
Contributi ENASARCO agente di commercio 2026
ENASARCO è una contribuzione distinta dall’INPS. Il Regolamento della Fondazione prevede per gli agenti individuali un contributo previdenziale obbligatorio del 17%% sulle somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, nei limiti previsti.
Il contributo ordinario è ripartito in misura paritetica: metà a carico dell’agente e metà a carico dell’impresa preponente. È però la ditta preponente che effettua il versamento alla Fondazione, trattenendo la quota dell’agente.
Il Regolamento ENASARCO fissa l’aliquota complessiva al 17%, di cui 14% destinato alle prestazioni previdenziali e 3% al ramo previdenza a titolo di solidarietà.
Minimali e massimali ENASARCO 2026
Nel 2026 gli importi cambiano a seconda che il rapporto sia monomandatario o plurimandatario.
| Rapporto | Minimale contributivo | Massimale provvigionale |
|---|---|---|
| Monomandatario | 1.026,00 € € | 45.717,00 € € |
| Plurimandatario | 515,00 € € | 30.478,00 € € |
La Fondazione ENASARCO ha pubblicato i valori ufficiali 2026: il minimale è di 1.026 euro per il monomandatario e 515 euro per il plurimandatario; il massimale provvigionale è rispettivamente di 45.717 e 30.478 euro.
Monomandatario e plurimandatario: cosa cambia nei contributi?
La distinzione incide soprattutto su minimale e massimale ENASARCO. Per il monomandatario le soglie sono più elevate, mentre per il plurimandatario il massimale e il minimale si applicano secondo le regole previste per ciascun rapporto di agenzia.
La differenza tra mono e plurimandato non modifica invece automaticamente l’aliquota ordinaria ENASARCO del 17%%.
Quando si pagano i contributi ENASARCO?
I versamenti ENASARCO hanno cadenza trimestrale e vengono effettuati dalla ditta preponente.
| Periodo contributivo | Scadenza |
|---|---|
| 1° trimestre | 20 maggio |
| 2° trimestre | 20 agosto |
| 3° trimestre | 20 novembre |
| 4° trimestre | 20 febbraio dell’anno successivo |
Le modalità e le scadenze sono indicate nella guida ufficiale ENASARCO ai versamenti previdenziali.
Chi paga materialmente ENASARCO?
Questo punto genera spesso confusione. Il contributo è economicamente ripartito tra agente e preponente, ma il versamento alla Fondazione viene eseguito dall’impresa preponente.
La ditta indica le provvigioni maturate nella distinta online, calcola il contributo dovuto e trattiene all’agente la quota di sua competenza. L’agente deve quindi distinguere ciò che viene materialmente versato dalla mandante dalla quota che rimane economicamente a suo carico.
INPS ed ENASARCO sono deducibili nel regime forfettario?
Sì. Nel regime forfettario l’agente di commercio può dedurre dal reddito forfettario i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati, compresi quelli INPS e la quota ENASARCO effettivamente rimasta a suo carico.
È una regola diversa da quella prevista per auto, carburante, telefono, trasferte e altri costi dell’attività: queste spese non vengono dedotte analiticamente nel forfettario, mentre i contributi previdenziali obbligatori riducono il reddito determinato applicando il coefficiente di redditività.
Quale quota ENASARCO può dedurre l’agente?
L’aliquota ENASARCO ordinaria è del 17%% ed è ripartita in misura paritetica tra preponente e agente. Con l’aliquota ordinaria del 17%, quindi, la quota a carico dell’agente è normalmente pari all’8,5%.
Ai fini della deduzione dell’agente rileva solo la quota contributiva che rimane effettivamente a suo carico. La quota sostenuta dalla mandante non costituisce un costo previdenziale dell’agente e non può essere dedotta una seconda volta.
La Fondazione Enasarco precisa che il versamento dell’intero contributo viene effettuato dalla preponente, che è responsabile anche della parte a carico dell’agente. La quota dell’agente viene trattenuta in occasione della liquidazione delle provvigioni.
La regola sulla ripartizione è verificabile nella guida ufficiale Enasarco sul calcolo del contributo previdenziale.
I contributi si deducono per cassa o per competenza?
Nel regime forfettario bisogna guardare ai contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta. In pratica, non basta che il contributo sia semplicemente maturato: per la dichiarazione occorre verificare quanto risulta effettivamente versato e rimasto a carico del contribuente nel periodo considerato.
Per l’INPS questo controllo può essere effettuato attraverso i versamenti e i dati della Gestione Commercianti. Per ENASARCO è opportuno riconciliare le trattenute sulle provvigioni con la documentazione della mandante e con la propria posizione Enasarco.
Dove si indicano i contributi nel Modello Redditi?
Per il contribuente in regime forfettario i contributi previdenziali relativi all’attività vengono indicati nel rigo LM35 del quadro LM.
L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che l’eventuale parte dei contributi che non trova capienza nel reddito del quadro LM può essere riportata nel rigo RP21, insieme agli altri contributi deducibili secondo la normativa vigente.
Le indicazioni sono riportate nella pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate dedicata al quadro LM.
Esempio di deduzione INPS ed ENASARCO
Supponiamo che un agente realizzi 40.000 euro di ricavi. Applicando il coefficiente di redditività del 62%%, il reddito forfettario prima della deduzione dei contributi è pari a 24.800,00 €.
Se nello stesso periodo risultano, a titolo puramente esemplificativo, 6.000 euro complessivi di contributi previdenziali obbligatori effettivamente deducibili tra INPS e quota ENASARCO a carico dell’agente, il reddito sul quale applicare l’imposta sostitutiva scende a 18.800 euro.
L’esempio serve a mostrare il meccanismo fiscale: l’importo effettivamente deducibile deve essere ricostruito sulla posizione contributiva reale dell’agente e sulla documentazione dei versamenti.
Quali documenti conservare?
- F24 e documentazione dei contributi INPS versati;
- prospetti di liquidazione delle provvigioni con la quota ENASARCO trattenuta;
- distinte e documentazione Enasarco disponibile;
- estratto conto della posizione contributiva;
- documentazione utile a distinguere la quota dell’agente da quella della mandante.
Non bisogna inoltre confondere i normali contributi previdenziali ENASARCO con il FIRR Enasarco, che ha una funzione diversa ed è collegato alla cessazione del rapporto di agenzia.
Un simulatore INPS ufficiale per verificare i contributi
Dal luglio 2026 l’INPS mette a disposizione anche un simulatore ufficiale dei contributi Artigiani e Commercianti, accessibile senza credenziali.
Il simulatore consente di indicare reddito e mesi di attività e tiene conto anche dell’eventuale regime contributivo agevolato previsto per chi applica il forfettario. Il risultato è orientativo e deve essere verificato sulla posizione effettiva del contribuente.
Errori da evitare sui contributi dell’agente di commercio
- pensare che ENASARCO sostituisca automaticamente la Gestione Commercianti INPS;
- applicare valori INPS o minimali ENASARCO di anni precedenti;
- confondere il 17% ENASARCO complessivo con la sola quota economicamente a carico dell’agente;
- applicare il massimale del monomandatario a un rapporto plurimandatario o viceversa;
- pensare che la riduzione INPS del 35% riduca anche ENASARCO;
- considerare la riduzione del 50% prevista per le prime iscrizioni del 2025 come una nuova agevolazione per chi apre nel 2026.
Domande frequenti sui contributi dell’agente di commercio
Approfondisci anche come indicare ENASARCO nella fattura dell’agente forfettario.
Approfondisci anche differenza tra contributi previdenziali Enasarco e FIRR.
Per l’agente individuale che esercita l’attività d’impresa occorre normalmente considerare la Gestione Commercianti INPS e, separatamente, la contribuzione ENASARCO collegata al rapporto di agenzia. I due sistemi previdenziali hanno regole diverse e non si sostituiscono automaticamente.
Nel 2026 il minimale di reddito della Gestione Commercianti è 18.808 euro e l’aliquota ordinaria è 24,48%. È previsto un contributo minimo annuo e, sopra il minimale, una quota percentuale sul reddito eccedente.
L’aliquota previdenziale ordinaria ENASARCO è del 17%, normalmente ripartita in parti uguali tra agente e preponente. Il calcolo è soggetto ai minimali e massimali previsti per monomandatari e plurimandatari.
No. Il regime contributivo agevolato del 35% riguarda la contribuzione INPS Artigiani e Commercianti per i soggetti che possiedono i requisiti previsti. Non riduce i contributi dovuti a ENASARCO.
Se devi ancora iniziare l’attività, trovi requisiti e adempimenti nella guida su come aprire Partita IVA da agente di commercio.
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