
Per aprire Partita IVA come agente di commercio nel 2026 non basta richiedere un numero di Partita IVA: occorre verificare i requisiti professionali, scegliere il codice ATECO corretto, presentare la SCIA alla Camera di Commercio, iscrivere l’impresa al Registro delle Imprese e coordinare gli adempimenti INPS ed ENASARCO.
Se vengono rispettati i requisiti previsti dalla normativa fiscale, l’attività può essere svolta anche in regime forfettario. Per gli intermediari del commercio il coefficiente di redditività è normalmente del 62%%.
Indice dei contenuti
Come aprire Partita IVA da agente di commercio nel 2026?
La procedura può essere sintetizzata in questi passaggi:
- verificare di possedere almeno uno dei requisiti professionali previsti;
- controllare l’assenza di incompatibilità e cause ostative;
- individuare il codice ATECO in base ai prodotti intermediati;
- predisporre la pratica telematica per il Registro delle Imprese;
- presentare la SCIA per agente e rappresentante di commercio;
- coordinare apertura fiscale, Camera di Commercio e Gestione Commercianti INPS;
- gestire l’iscrizione ENASARCO collegata al rapporto di agenzia.
La procedura camerale è particolarmente importante perché l’attività di agente e rappresentante è soggetta a requisiti specifici e non può essere trattata come una generica attività commerciale.
Quali requisiti servono per diventare agente di commercio?
Per esercitare l’attività occorre possedere i requisiti morali previsti dalla normativa e almeno uno dei requisiti professionali ammessi.
La Camera di Commercio indica tra le modalità alternative:
- un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo commerciale o una laurea in materie commerciali o giuridiche riconosciuta idonea;
- il superamento di un corso professionale abilitante organizzato o riconosciuto dalla Regione;
- almeno due anni, negli ultimi cinque, di esperienza professionale qualificata nelle attività di vendita previste dalla disciplina;
- altre situazioni espressamente riconosciute dalla normativa e dal Registro delle Imprese.
Questi requisiti sono alternativi: non è corretto affermare, per esempio, che chi possiede un titolo di studio idoneo debba necessariamente maturare anche due anni di esperienza.
Quali incompatibilità bisogna controllare?
Prima dell’apertura va verificata anche l’assenza delle incompatibilità previste per agenti e rappresentanti. La disciplina camerale prevede limitazioni, tra l’altro, con alcuni rapporti di lavoro dipendente e con attività di mediazione.
La verifica deve essere effettuata sul caso concreto prima di presentare la SCIA, perché la presenza di un’incompatibilità può impedire l’esercizio dell’attività.
Quale codice ATECO scegliere?
Il codice ATECO non è automaticamente 46.19.00 per tutti gli agenti. Con ATECO 2025 questo codice identifica l’intermediazione del commercio all’ingrosso non specializzata, mentre le classi da 46.11 a 46.18 identificano numerose attività specializzate in base ai prodotti trattati.
Per questo abbiamo separato l’argomento nella guida dedicata al codice ATECO dell’agente di commercio, dove spieghiamo anche il passaggio dal vecchio 46.19.01 al sistema ATECO 2025.
SCIA agente di commercio e Registro delle Imprese
L’inizio dell’attività richiede una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.
Secondo le istruzioni ufficiali della Camera di Commercio, la pratica viene trasmessa tramite gli strumenti telematici del Registro Imprese e deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti interessati.
La SCIA autocertifica il possesso dei requisiti. Per l’impresa individuale l’attività viene iscritta nel Registro delle Imprese; il REA assume invece rilievo anche per soggetti che esercitano l’attività per conto di un’impresa, come preposti o collaboratori nei casi previsti.
Quali documenti servono per aprire l’attività?
La documentazione concreta dipende dalla situazione personale e dalla Camera di Commercio competente. Tra i documenti normalmente richiesti per la pratica di agente/rappresentante rientrano:
- modello ministeriale ARC con le sezioni relative a SCIA e requisiti;
- eventuali intercalari requisiti per ulteriori soggetti che svolgono l’attività;
- dichiarazioni relative ai requisiti morali e alla normativa antimafia;
- documentazione che dimostra il requisito professionale quando necessaria;
- mandato di agenzia;
- firma digitale per la sottoscrizione della pratica telematica.
Quando può iniziare a lavorare l’agente di commercio?
La SCIA consente, in linea generale, di iniziare l’attività dalla data della sua presentazione al Registro delle Imprese. La data di inizio dichiarata non può essere antecedente alla data di trasmissione della pratica.
La Camera di Commercio effettua successivamente i controlli sul possesso dei requisiti. Per questo è importante che documentazione e dichiarazioni siano corrette già al momento dell’invio.
Modello AA9/12 e apertura della Partita IVA
Il modello AA9/12 è il modello fiscale utilizzato dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi per le dichiarazioni di inizio attività, variazione o cessazione ai fini IVA. Per un agente di commercio, però, l’attribuzione della Partita IVA non esaurisce la procedura.
L’apertura fiscale deve essere coordinata con gli adempimenti dell’impresa e con la pratica camerale. È quindi fuorviante pensare che sia sufficiente presentare il solo AA9/12 e iniziare l’attività senza SCIA e Registro delle Imprese.
INPS ed ENASARCO dopo l’apertura
L’agente che esercita l’attività in forma d’impresa deve verificare l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. La posizione previdenziale INPS deve essere coordinata con gli adempimenti camerali e fiscali.
Separatamente, il rapporto di agenzia può determinare l’obbligo ENASARCO. La Fondazione ENASARCO chiarisce che, quando ricorrono i presupposti, l’iscrizione dell’agente viene effettuata dalla ditta preponente entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di agenzia.
Per il quadro completo di INPS ed ENASARCO rimandiamo alla guida principale sulla Partita IVA dell’agente di commercio.
L’agente di commercio può scegliere il regime forfettario?
Sì, quando sono rispettati i requisiti previsti dalla disciplina del regime forfettario e non ricorre una causa ostativa. Il limite generale di ricavi è 85.000 €.
Il regime fiscale, però, è una scelta distinta dalla procedura amministrativa di apertura: avere i requisiti per il forfettario non elimina SCIA, Registro Imprese, INPS o ENASARCO.
Per confrontare le alternative puoi leggere quale regime fiscale scegliere per un agente di commercio. Per le simulazioni numeriche c’è invece la guida sul calcolo delle tasse dell’agente di commercio.
Quanto costa aprire Partita IVA da agente di commercio?
Non esiste un unico “costo della Partita IVA”. Nell’avvio dell’attività possono entrare in gioco diritti e oneri camerali, strumenti necessari alla pratica telematica, eventuale assistenza professionale e, dopo l’apertura, i costi ricorrenti dell’impresa e della previdenza.
Gli importi amministrativi possono dipendere dalla pratica e dalla Camera di Commercio competente; per questo è preferibile verificarli sul caso concreto invece di utilizzare un importo standard valido per tutti.
Quanto tempo serve per aprire l’attività?
La tempistica non coincide semplicemente con quella di attribuzione della Partita IVA. Una volta predisposti correttamente requisiti e documenti, la SCIA consente l’avvio dalla data di presentazione, fermo restando il successivo controllo della Camera di Commercio.
Il tempo necessario prima dell’invio dipende soprattutto dalla disponibilità del requisito professionale, del mandato e della documentazione necessaria alla pratica.
Domande frequenti sull’apertura della Partita IVA
Approfondisci anche prima fattura dell’agente di commercio in regime forfettario.
Non sempre. Il corso abilitante è una delle modalità previste per dimostrare il requisito professionale, ma esistono anche titoli di studio, esperienza professionale qualificata e altre situazioni riconosciute dalla normativa.
No. L’agente di commercio deve verificare i requisiti previsti e presentare anche la pratica al Registro delle Imprese con la SCIA richiesta per l’attività.
In linea generale l’attività può iniziare dalla data di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese. La data di inizio dichiarata non può essere anteriore alla trasmissione della pratica.
Quando ricorrono i presupposti previsti dal regolamento ENASARCO, l’iscrizione dell’agente è effettuata dalla ditta preponente entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.
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