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Fattura agente di commercio forfettario 2026: esempio e ENASARCO

La fattura dell’agente di commercio in regime forfettario deve essere elettronica, non espone l’IVA e non subisce la normale ritenuta d’acconto sulle provvigioni, ma deve tenere conto della quota ENASARCO a carico dell’agente. Nel 2026 l’aliquota ENASARCO ordinaria è del 17%, ripartita a metà tra agente e mandante.

La fattura dell’agente presenta quindi alcune particolarità che non troviamo nella normale fattura di un commerciante forfettario: soprattutto la trattenuta ENASARCO, i massimali provvigionali e la corretta distinzione dalla ritenuta fiscale.

Come deve essere la fattura di un agente di commercio forfettario?

Nel caso ordinario di un agente individuale che applica il regime forfettario e fattura le provvigioni a una mandante italiana, la fattura deve riportare:

  • i dati dell’agente e della mandante;
  • numero e data della fattura;
  • periodo e descrizione delle provvigioni maturate;
  • importo delle provvigioni;
  • assenza dell’IVA per applicazione del regime forfettario;
  • quota ENASARCO a carico dell’agente, quando dovuta;
  • assenza della ritenuta d’acconto fiscale sulle provvigioni soggette al regime forfettario;
  • imposta di bollo di 2 euro quando ne ricorrono i presupposti;
  • netto da corrispondere all’agente.

Fattura elettronica: RF19 e Natura N2.2

Anche l’agente di commercio forfettario emette la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio.

Nel file XML il regime fiscale del contribuente forfettario è identificato dal codice RF19. Per le operazioni nazionali non soggette a IVA in conseguenza dell’applicazione del regime forfettario viene utilizzato il codice Natura N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi.

L’Agenzia delle Entrate indica espressamente N2.2 come codice da utilizzare dall’operatore in regime forfettario che emette la fattura elettronica tramite SdI.

L’agente forfettario applica la ritenuta d’acconto?

No. Le provvigioni che costituiscono reddito soggetto al regime forfettario non sono assoggettate alla normale ritenuta d’acconto.

L’articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014 stabilisce infatti che i ricavi e i compensi relativi al reddito soggetto al regime forfettario non subiscono ritenuta d’acconto. Il contribuente deve comunicare alla mandante che le somme percepite sono assoggettate a imposta sostitutiva.

Questa regola è particolarmente importante per l’agente perché, fuori dal regime forfettario, sulle provvigioni trova normalmente applicazione la ritenuta prevista dall’articolo 25-bis del DPR 600/1973.

La fonte normativa è consultabile nella Legge 190/2014 su Normattiva.

ENASARCO in fattura: quanto si trattiene nel 2026?

Nel regime ordinario di contribuzione ENASARCO l’aliquota complessiva è del 17%%.

Il contributo è ripartito in misura paritetica: metà è a carico della mandante e metà dell’agente. Con aliquota complessiva del 17%%, la quota ordinaria a carico dell’agente è quindi dell’8,5%.

La mandante è responsabile del versamento dell’intero contributo alla Fondazione, compresa la parte spettante all’agente, e trattiene la quota dell’agente al momento della liquidazione delle competenze.

Per questo la quota ENASARCO viene normalmente evidenziata nella fattura o nel documento di liquidazione come importo che riduce il netto da corrispondere all’agente.

La Fondazione spiega il funzionamento nella guida ufficiale su come si calcola il contributo previdenziale ENASARCO.

Esempio di fattura agente di commercio forfettario

Supponiamo che un agente debba fatturare 1.000 euro di provvigioni alla propria mandante e che trovi applicazione l’aliquota ENASARCO ordinaria.

Provvigioni1.000,00 €
IVA0,00 €
Quota ENASARCO agente 8,5%– 85,00 €
Bollo, se addebitato alla mandante+ 2,00 €
Netto da pagare nell’esempio917,00 €

Nell’esempio non è stata applicata la ritenuta d’acconto fiscale perché l’agente opera in regime forfettario. La quota ENASARCO dell’8,5% non è una ritenuta fiscale: è la parte di contribuzione previdenziale a carico dell’agente.

La quota ENASARCO è sempre dell’8,5%?

No. L’8,5% rappresenta la metà dell’aliquota contributiva ordinaria del 17%, ma esistono situazioni in cui la contribuzione può seguire regole differenti.

Per esempio, la Fondazione prevede specifiche agevolazioni per determinati giovani agenti nei primi anni di attività. In presenza di un’agevolazione ENASARCO non bisogna quindi applicare automaticamente l’8,5% dell’esempio precedente senza verificare la posizione effettiva.

Massimali ENASARCO 2026 e fattura

La contribuzione ENASARCO è soggetta a un massimale provvigionale annuale per ciascun rapporto di agenzia.

  • agente monomandatario: 45.717,00 € euro;
  • agente plurimandatario: 30.478,00 € euro per ciascun rapporto.

Una volta raggiunto il massimale provvigionale del rapporto, sulle ulteriori provvigioni non viene calcolata altra contribuzione previdenziale ENASARCO per quell’anno.

I valori aggiornati sono pubblicati dalla Fondazione ENASARCO nei minimali e massimali 2026.

Il minimale ENASARCO va aggiunto in fattura?

No. Il minimale contributivo non è una voce da aggiungere automaticamente a ogni fattura.

Nel 2026 il minimale annuo è pari a 1.026,00 € euro per il monomandatario e a 515,00 € euro per ciascun rapporto del plurimandatario.

La distinta contributiva e l’eventuale integrazione al minimale sono gestite dalla mandante secondo le regole ENASARCO; non devono essere trasformate in una maggiorazione arbitraria delle provvigioni indicate nella fattura dell’agente.

Quando si applica il bollo da 2 euro?

Le fatture elettroniche contenenti operazioni non soggette a IVA sono assoggettate all’imposta di bollo quando l’importo complessivo rilevante supera 77,47 euro.

L’imposta è pari a 2 euro. Nella fattura elettronica il campo relativo al bollo virtuale deve essere valorizzato correttamente.

L’Agenzia delle Entrate verifica trimestralmente le fatture elettroniche e mette a disposizione gli elenchi utili alla liquidazione del bollo. Puoi consultare la guida ufficiale sul bollo delle fatture elettroniche.

Quale dicitura inserire nella fattura?

La fattura deve rendere chiaro che l’operazione è effettuata nell’ambito del regime forfettario e che il compenso non è soggetto alla ritenuta d’acconto fiscale.

Una formulazione utilizzabile è:

Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014. Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, Legge 190/2014.

La dicitura testuale non sostituisce la corretta compilazione dei campi strutturati della fattura elettronica, in particolare regime fiscale e Natura IVA.

Fattura agente italiano a mandante estera

Se la mandante è estera, non bisogna utilizzare automaticamente lo stesso schema della fattura nazionale. Cambiano infatti territorialità IVA, Natura dell’operazione e, in alcuni casi, gli adempimenti collegati.

Per una mandante stabilita in un altro Paese UE puoi consultare il caso specifico dell’agente di commercio che fattura a un’azienda tedesca.

Rimborsi spese nella fattura dell’agente

Anche i rimborsi spese richiedono attenzione. Una vera anticipazione effettuata in nome e per conto della mandante non va confusa con un rimborso di costi sostenuti a nome dell’agente o con un rimborso forfettario.

Per questo tema abbiamo una guida specifica sui rimborsi spese dell’agente di commercio in regime forfettario.

Fattura ed ENASARCO: gli errori da evitare

  • applicare l’IVA del 22% nonostante il regime forfettario;
  • applicare la normale ritenuta fiscale sulle provvigioni forfettarie;
  • confondere la quota ENASARCO con la ritenuta d’acconto IRPEF;
  • usare sempre l’8,5% senza verificare eventuali agevolazioni contributive;
  • continuare a trattenere ENASARCO oltre il massimale provvigionale annuale;
  • dimenticare il bollo quando dovuto;
  • utilizzare un codice Natura errato nella fattura elettronica;
  • trattare allo stesso modo una mandante italiana e una mandante estera.

Per approfondire previdenza, aliquote e massimali puoi leggere la guida sui contributi INPS ed ENASARCO dell’agente di commercio.

Per il quadro completo dell’attività puoi invece partire dalla guida sulla Partita IVA dell’agente di commercio.

Fonti ufficiali

  • Legge 190/2014 – regime forfettario;
  • Agenzia delle Entrate – guida alla compilazione della fattura elettronica;
  • Agenzia delle Entrate – bollo sulle fatture elettroniche;
  • ENASARCO – calcolo del contributo previdenziale;
  • ENASARCO – minimali e massimali 2026.

Domande frequenti

L’agente di commercio forfettario applica la ritenuta d’acconto?

No. Le provvigioni che costituiscono reddito soggetto al regime forfettario non subiscono la normale ritenuta d’acconto. L’agente deve però distinguere questa regola dalla quota contributiva ENASARCO a proprio carico.

Quanto Enasarco si trattiene in fattura nel 2026?

Con l’aliquota contributiva ordinaria del 17%, la quota a carico dell’agente è normalmente l’8,5%. Prima di applicarla bisogna però verificare eventuali agevolazioni e il raggiungimento del massimale provvigionale annuale.

Quale codice Natura usa un agente forfettario nella fattura elettronica?

Per la fattura elettronica nazionale del contribuente in regime forfettario viene utilizzato N2.2, cioè operazioni non soggette – altri casi. Il regime fiscale è RF19.

Quando si applica il bollo sulla fattura dell’agente forfettario?

Quando ricorrono i presupposti dell’imposta di bollo e l’importo delle operazioni non soggette a IVA supera 77,47 euro, la fattura è soggetta al bollo di 2 euro, da gestire come bollo virtuale nella fattura elettronica.

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