Aprire la Partita IVA da influencer nel 2026 non significa scegliere automaticamente un unico codice ATECO. ATECO 2025 ha introdotto il 73.11.03 – Attività di influencer marketing, ma le note ISTAT distinguono in modo esplicito le campagne di influencer marketing dalla semplice creazione o pubblicazione di contenuti testuali, fotografici e video.
Questa distinzione è decisiva per impostare correttamente Partita IVA, coefficiente del regime forfettario, previdenza e fatture. Un creator che produce video, un influencer che conduce campagne per brand e un professionista che vende anche prodotti propri possono avere attività fiscalmente diverse, anche se sui social vengono tutti chiamati “influencer”.
Partita IVA influencer: quadro rapido
- ATECO 73.11.03: attività di influencer marketing.
- Coefficiente forfettario 73.11.03: 78%.
- Altri codici possibili: 58.19.00 per pubblicazione di contenuti non video, 59.11.00 per contenuti video, 90.20.09 in specifici casi artistici/performativi, oltre ad altri codici se si svolgono servizi o commercio.
- Previdenza: può essere Gestione Separata, Gestione Commercianti o FPLS in base a come l’attività è realmente organizzata e alla prestazione resa.
- Partita IVA: necessaria quando l’attività autonoma è abituale, non al semplice superamento di 5.000 euro.
Quando un influencer deve aprire la Partita IVA
La Partita IVA serve quando collaborazioni, sponsorizzazioni, produzione di contenuti e monetizzazione vengono svolte con abitualità. La frequenza degli incarichi, la presenza di un profilo usato professionalmente, un media kit, rapporti ricorrenti con brand o agenzie, campagne pianificate e attività promozionale stabile sono elementi molto più significativi del solo importo incassato.
La soglia di 5.000 euro viene spesso presentata online come confine tra attività occasionale e Partita IVA, ma non è una soglia fiscale generale. Per il lavoro autonomo occasionale rileva principalmente ai fini contributivi; se l’attività è abituale, l’apertura può essere necessaria anche con ricavi inferiori.
Codice ATECO influencer 73.11.03: cosa comprende davvero
Le note ufficiali ATECO 2025 di ISTAT definiscono il 73.11.03 come attività di influencer marketing. Comprende le campagne pubblicitarie basate sul coinvolgimento di persone influenti e l’attività dell’influencer marketer che conduce campagne di marketing di influenza.
È quindi coerente quando il compenso remunera una vera attività promozionale per un brand: presentazione di prodotti, campagne concordate, contenuti sponsorizzati, lancio di servizi, codici promozionali e altre prestazioni in cui la finalità commerciale della campagna è centrale.
Creator di testi e fotografie: quando entra in gioco 58.19.00
ATECO 2025 esclude espressamente dal 73.11.03 la pubblicazione, da parte di influencer o blogger, di testi, fotografie e altri contenuti che non includono video, rinviando al 58.19.00. Questo significa che non basta avere follower o collaborare con aziende per classificare ogni ricavo come influencer marketing.
Se il nucleo economico dell’attività è la produzione e pubblicazione di contenuti editoriali propri, abbonamenti o monetizzazione collegata a contenuti non video, va verificata la classificazione editoriale pertinente e il relativo coefficiente fiscale.
Video creator, YouTube, Reels e vlog: 59.11.00 o 90.20.09?
Per i contenuti video digitali ATECO 2025 rinvia al 59.11.00, che comprende attività di produzione audiovisiva. Le note distinguono inoltre il caso dell’influencer che compare in vlog, rinviando al 90.20.09 per determinate attività artistiche e performative. La scelta non si fa in base alla piattaforma utilizzata, ma a ciò che viene realmente prodotto e venduto.
Un creator può anche avere più codici se svolge attività autonome e ricorrenti diverse: campagne per brand, video production, formazione, consulenza, eventi o commercio. Il codice principale dovrebbe descrivere l’attività prevalente.
Influencer che vende prodotti, merchandising o corsi
La vendita di prodotti fisici, merchandising o beni digitali non è automaticamente compresa nel codice influencer. Se acquisti o produci beni e li rivendi con continuità, può nascere una vera attività commerciale con Camera di Commercio e previdenza commercianti. Anche la vendita automatizzata di corsi o prodotti digitali va separata dalla prestazione personale quando assume una propria organizzazione economica.
Per questo motivo il corretto inquadramento parte dal flusso dei ricavi: chi ti paga, per cosa ti paga e cosa fatturi. Sponsorizzazione, produzione video, affiliazione, abbonamento, consulenza e vendita di un prodotto non sono la stessa operazione.
Regime forfettario per influencer
L’influencer persona fisica può applicare il regime forfettario se rispetta il limite di ricavi/compensi e tutte le altre condizioni previste. Vanno controllate anche le cause di esclusione, in particolare in presenza di lavoro dipendente, partecipazioni societarie o attività svolta prevalentemente verso un datore o ex datore di lavoro. Puoi approfondire nei requisiti del regime forfettario.
Coefficiente di redditività del 78% per 73.11.03
Per l’attività classificata nel 73.11.03 il coefficiente di redditività utilizzato nel forfettario è del 78%. Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro. Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario e non la somma delle spese effettivamente sostenute.
| Compensi | Coefficiente 78% | Reddito lordo forfettario |
|---|---|---|
| 15.000 € | 78% | 11.700 € |
| 30.000 € | 78% | 23.400 € |
| 45.000 € | 78% | 35.100 € |
Calcola tasse e reddito per Attività di influencer marketing
Il coefficiente usato per il codice 73.11.03 è 78%.
Reddito forfettario lordo: —
Reddito imponibile dopo i contributi inseriti: —
Imposta sostitutiva al 15%: —
Scenario imposta al 5%: —
Attenzione: il 5% è solo uno scenario e richiede i requisiti previsti. I contributi non vengono calcolati dal motore: vanno inseriti manualmente.
Se utilizzi un codice diverso perché l’attività prevalente è produzione video, editoria o commercio, anche il coefficiente può cambiare: non va esteso automaticamente il 78% a tutti i ricavi di un creator.
Influencer e INPS: Gestione Separata, Commercianti o FPLS?
La circolare INPS n. 44/2025 è il riferimento più utile per evitare l’errore di attribuire a tutti gli influencer la stessa previdenza. Quando prevale il lavoro personale e intellettuale e l’attività è svolta fuori da un’organizzazione d’impresa, il professionista abituale senza altra cassa rientra normalmente nella Gestione Separata.
Se invece gli elementi organizzativi e i mezzi di produzione prevalgono su quelli personali, o l’attività genera reddito d’impresa attraverso un’organizzazione commerciale, può essere necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti. L’INPS cita, tra gli esempi, attività organizzate legate alla monetizzazione dei contenuti e alla gestione di servizi pubblicitari.
Esiste poi un terzo scenario: se per un brand o un’agenzia viene resa una vera prestazione artistica o pubblicitaria riconducibile alle categorie dello spettacolo — ad esempio come attore di audiovisivi, fotomodello, regista o altra figura tabellata — può scattare l’obbligo contributivo al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, ex ENPALS). Non ogni Reel sponsorizzato produce automaticamente questo effetto: conta la prestazione concreta e il ruolo svolto.
Per la Gestione Separata, nel 2026 la circolare INPS n. 8/2026 indica per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria l’aliquota complessiva del 26,07%; per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria, nelle condizioni previste, l’aliquota è del 24%. Per approfondire i diversi scenari consulta anche i contributi INPS per content creator.
Esempio: 30.000 euro di sponsorizzazioni
Ipotizziamo 30.000 euro di compensi interamente riferiti ad attività 73.11.03, coefficiente 78% e Gestione Separata al 26,07%. Il reddito forfettario lordo è 23.400 euro e i contributi sono circa 6.100 euro. I contributi previdenziali obbligatori deducibili riducono poi la base dell’imposta sostitutiva.
In un esempio semplificato, la base fiscale diventa quindi circa 17.300 euro: l’imposta è circa 865 euro al 5% oppure 2.595 euro al 15%. L’esempio mostra l’ordine corretto del calcolo: prima i contributi deducibili, poi l’imposta sostitutiva.
Brand italiani, esteri, piattaforme e affiliazioni
La fattura cambia anche in funzione del cliente. Una campagna fatturata a un’azienda italiana, un servizio reso a un’impresa UE o extra-UE e un pagamento ricevuto da una piattaforma estera possono avere regole IVA e adempimenti differenti. Per clienti UE può essere necessario verificare il VIES; per operazioni transfrontaliere vanno controllati territorialità e corretta codifica della fattura.
Anche le commissioni da affiliazione vanno qualificate per ciò che rappresentano realmente. Se diventano un’attività autonoma e strutturata rispetto alla produzione di contenuti, il codice principale e gli eventuali secondari devono essere verificati. Per collaborazioni pagate anche con prodotti o servizi ricevuti dal brand, consulta l’approfondimento sulle sponsorizzazioni, barter e fatture.
Contratti con brand: deliverable, diritti d’uso ed esclusiva
Il contratto con un brand dovrebbe distinguere con precisione ciò che viene acquistato: numero e formato dei contenuti, piattaforme, date di pubblicazione, revisioni comprese, durata della campagna, eventuale esclusiva verso concorrenti e utilizzo dei contenuti da parte dell’azienda. Una collaborazione che prevede un Reel sul profilo dell’influencer è diversa da una licenza che consente al brand di riutilizzare quel video nelle proprie campagne pubblicitarie.
Anche il prezzo dovrebbe riflettere queste differenze. Concedere diritti di utilizzo più ampi, autorizzare campagne paid advertising con il proprio contenuto o accettare un’esclusiva di settore può avere un valore economico distinto dalla sola pubblicazione. Specificare questi elementi nel preventivo e nella descrizione della prestazione aiuta anche a rendere coerente ciò che viene fatturato con il codice ATECO adottato.
Se invece il lavoro consiste soprattutto nella produzione di contenuti per i canali del cliente, senza sfruttare la propria audience, va verificato se l’attività sia più vicina al content creator o ad altri servizi di comunicazione.
Obblighi AGCOM per gli influencer rilevanti nel 2026
Nel 2026 il quadro non è soltanto fiscale. Le FAQ e Linee guida AGCOM sugli influencer definiscono “influencer rilevanti” i soggetti che raggiungono, su almeno una piattaforma, 500.000 follower oppure 1.000.000 di visualizzazioni medie mensili. Il superamento della soglia su una sola piattaforma estende gli obblighi anche alle altre piattaforme utilizzate dallo stesso influencer.
Gli influencer rilevanti devono iscriversi all’elenco AGCOM e rispettare il Codice di condotta e le regole su trasparenza delle comunicazioni commerciali, tutela dei minori e diritti fondamentali. Le visualizzazioni medie mensili si calcolano sulla media dei sei mesi precedenti; per i follower AGCOM considera il valore del trentesimo giorno antecedente la comunicazione.
Anche chi resta sotto le soglie non è “senza regole”: restano rilevanti la riconoscibilità dei contenuti promozionali, i divieti pubblicitari applicabili e le disposizioni a tutela dei consumatori. Questo profilo va quindi tenuto separato da Partita IVA e ATECO: le soglie AGCOM non determinano quando aprire la Partita IVA.
Fatturazione elettronica dell’influencer
Il contribuente forfettario emette fattura elettronica secondo le regole generali, senza addebito dell’IVA nelle operazioni interne che rientrano nel regime e senza ritenuta d’acconto nelle condizioni previste. Restano da gestire bollo, descrizione corretta della prestazione e operazioni con l’estero. La guida alla fatturazione elettronica nel forfettario raccoglie gli adempimenti generali.
Costi reali da valutare prima di scegliere il forfettario
- smartphone, fotocamere, luci e computer;
- software di editing e servizi cloud;
- viaggi, location e produzione;
- collaboratori, videomaker o fotografi;
- advertising e gestione social;
- agenzie e commissioni;
- commercialista e strumenti di fatturazione.
Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente. Se il modello di business richiede produzioni costose, personale o forte investimento pubblicitario, va confrontato il 22% di costi riconosciuti dal coefficiente con la struttura reale delle spese.
Errori da evitare
- usare 73.11.03 come codice universale per ogni creator;
- confondere la soglia di 5.000 euro con l’obbligo fiscale di aprire Partita IVA;
- confondere le soglie AGCOM con le regole fiscali per l’apertura della Partita IVA;
- usare lo stesso coefficiente su attività classificate con codici diversi;
- considerare automaticamente Gestione Separata o Commercianti senza analizzare l’attività;
- ignorare ricavi da piattaforme estere e affiliazioni;
- mescolare sponsorizzazioni, produzione contenuti e vendita prodotti senza distinguere i flussi.
Domande frequenti
Il 73.11.03 identifica l’attività di influencer marketing, ma ATECO 2025 prevede codici diversi per semplice pubblicazione di testi/foto, contenuti video e altre attività.
Non automaticamente. L’obbligo fiscale dipende dall’abitualità dell’attività; i 5.000 euro sono soprattutto una soglia contributiva del lavoro autonomo occasionale.
Nel regime forfettario il coefficiente utilizzato per 73.11.03 è il 78%. Se l’attività usa altri codici il coefficiente va verificato separatamente.
Non sempre. La circolare INPS 44/2025 distingue Gestione Separata, Gestione Commercianti e, per determinate prestazioni artistiche o pubblicitarie, FPLS in base all’attività concretamente svolta.
Nel 2026 l’iscrizione riguarda gli influencer rilevanti che raggiungono almeno 500.000 follower oppure 1.000.000 di visualizzazioni medie mensili su almeno una piattaforma.
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