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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Differenza tra fattura cartacea e fattura elettronica: cosa cambia

La differenza tra fattura cartacea e fattura elettronica non riguarda tanto i dati fiscali da indicare, quanto il modo in cui il documento viene formato, trasmesso, controllato e conservato. In Italia la fattura elettronica è un file XML che passa dal Sistema di Interscambio (SdI); una fattura cartacea o un semplice PDF inviato via email non seguono quel flusso.

Nel 2026, per chi opera in regime forfettario, la fattura elettronica è la regola generale. La fattura cartacea non è quindi un’alternativa che si può scegliere liberamente quando l’operazione deve essere documentata tramite SdI. Restano però casi specifici nei quali il documento può o deve essere emesso fuori dallo SdI, tra cui le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate sintetizza la differenza in modo molto chiaro: la fattura elettronica deve essere predisposta con un dispositivo elettronico e trasmessa al cliente tramite SdI. I dati fiscali fondamentali restano sostanzialmente quelli della fattura tradizionale, con l’aggiunta delle informazioni necessarie al recapito telematico.

Per il quadro generale consulta la nostra guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.

Fattura cartacea e fattura elettronica: differenze in breve

AspettoFattura cartacea o analogicaFattura elettronica
FormatoDocumento analogico o rappresentazione leggibile fuori SdIFile XML conforme alle specifiche tecniche
TrasmissioneConsegna diretta, posta o email quando ammessaInvio tramite Sistema di Interscambio
RecapitoIndirizzo fisico o emailCodice destinatario, PEC o regole specifiche
ControlliNessun controllo preventivo SdILo SdI controlla il file e può scartarlo
BolloContrassegno o bollo virtuale se autorizzatiIndicazione nel file XML e pagamento secondo la procedura elettronica
ConservazioneRegole previste per i documenti analogiciConservazione elettronica a norma

La fattura cartacea è ancora valida nel 2026?

Sì, ma solo quando la normativa consente o impone di documentare l’operazione fuori dallo SdI. Per la grande maggioranza dei titolari di Partita IVA, compresi i forfettari, dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è la modalità ordinaria.

Questo significa che non basta creare un PDF, stamparlo e consegnarlo al cliente per sostituire una fattura che avrebbe dovuto essere trasmessa elettronicamente. Quando l’obbligo si applica, il documento fiscalmente rilevante deve seguire il flusso XML-SdI.

Una delle eccezioni più importanti riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, che nel 2026 restano fuori dallo SdI secondo la disciplina vigente.

Cosa resta uguale tra fattura cartacea ed elettronica

La fattura elettronica non cambia la funzione fiscale del documento. Devono comunque risultare, quando richiesti dalla fattispecie, i dati del cedente o prestatore, quelli del cliente, la data, il numero progressivo, la descrizione dell’operazione, gli importi e il corretto trattamento fiscale.

La differenza è che questi dati vengono inseriti nel tracciato XML e accompagnati dalle informazioni necessarie al recapito telematico. Per il forfettario diventano particolarmente importanti la corretta indicazione del regime fiscale RF19, la natura dell’operazione quando non si applica IVA e il bollo quando dovuto.

Il PDF è una fattura elettronica?

No. Il PDF è una rappresentazione leggibile del documento. Può essere molto utile al cliente e può essere inviato come copia di cortesia, ma nel sistema italiano della fatturazione elettronica il documento fiscale è il file XML trasmesso tramite SdI.

Il cliente può quindi ricevere un PDF perfettamente leggibile anche quando la vera fattura elettronica è l’XML. Per i consumatori finali abbiamo spiegato il flusso nella guida alla fattura elettronica a cliente privato.

Come cambia l’invio: consegna diretta e Sistema di Interscambio

Una fattura analogica, nei casi in cui può essere utilizzata, viene consegnata direttamente al destinatario oppure inviata tramite posta o email. La fattura elettronica passa invece dallo SdI, che controlla il file e restituisce un esito.

Lo SdI può consegnare la fattura, metterla a disposizione del destinatario oppure scartarla. Per questo il processo non termina quando si preme “invia”: bisogna verificare la ricevuta generata dal sistema.

Se lo SdI scarta la fattura, il PDF resta valido?

No. Se una fattura elettronica viene scartata dallo SdI, ai fini fiscali si considera non emessa. Il PDF eventualmente inviato al cliente non sostituisce l’XML corretto.

Bisogna individuare l’errore, correggere il file e ritrasmetterlo. La procedura è spiegata nella guida alla fattura elettronica scartata dallo SdI.

Se ricevi solo una fattura cartacea o un PDF cosa devi controllare?

La prima domanda è: chi ha emesso il documento era obbligato a usare lo SdI? Se il fornitore italiano era soggetto alla fatturazione elettronica, il semplice PDF o documento cartaceo non sostituisce automaticamente la fattura XML.

Prima di concludere che la fattura manchi, conviene verificare se l’XML è presente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o nel proprio software: può infatti esistere nello SdI anche se non è arrivato nel canale che si utilizza abitualmente.

Se invece l’XML non esiste e il fornitore era obbligato a emetterlo, la posizione va regolarizzata secondo le regole vigenti. Abbiamo approfondito il tema nella guida su fattura cartacea ricevuta nel regime forfettario.

Una fattura cartacea di un fornitore estero può essere valida?

Sì. Il fatto che un documento non transiti dallo SdI non significa automaticamente che sia irregolare. Le fatture ricevute da fornitori esteri seguono regole diverse dalle normali fatture nazionali e possono arrivare come documento elettronico estero, PDF o altro formato previsto dal fornitore.

In questi casi vanno però verificati gli eventuali adempimenti italiani collegati all’operazione. È quindi importante non applicare la regola “manca lo SdI = fattura invalida” a qualunque documento estero.

Bollo: cosa cambia tra cartaceo ed elettronico

Nelle fatture del forfettario l’imposta di bollo può essere dovuta, normalmente nella misura di 2 euro quando ricorrono i presupposti e l’importo supera 77,47 euro. Cambia però il modo in cui viene assolta.

Su un documento analogico il bollo può essere assolto mediante contrassegno telematico oppure, per chi dispone della specifica autorizzazione, in modalità virtuale. Sulla fattura elettronica il bollo viene indicato nel file XML e gestito attraverso la procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate.

Per le regole operative consulta la guida sul bollo delle fatture elettroniche e quella sul bollo omesso su fattura cartacea.

Come si corregge un errore

Finché il documento è una bozza, l’errore può essere corretto prima dell’emissione. Dopo l’emissione non è invece sufficiente modificare il PDF già consegnato o l’XML già accettato.

Quando occorre ridurre o annullare una fattura elettronica già emessa può essere necessaria una nota di credito. Se il file è stato scartato, il percorso è diverso perché la fattura non si considera emessa. Le casistiche sono spiegate nella guida alla nota di credito nel regime forfettario.

Conservazione: cosa cambia

La fattura elettronica non va soltanto salvata sul computer. Il file XML deve essere inserito in un processo di conservazione elettronica conforme alle regole applicabili. Una cartella di PDF o XML su PC, email o cloud è un archivio utile, ma non equivale automaticamente alla conservazione a norma.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche un servizio gratuito, previa adesione. Tutti i dettagli sono nella guida sulla conservazione delle fatture elettroniche.

Serve per forza un software a pagamento?

No. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione strumenti gratuiti per predisporre e trasmettere le fatture elettroniche. I software privati possono semplificare anagrafiche clienti, documenti ricorrenti, notifiche SdI, incassi e conservazione, ma non esiste l’obbligo di acquistare un particolare programma.

Per confrontare le alternative abbiamo preparato una guida ai software di fatturazione elettronica per forfettari.

Fattura cartacea o elettronica: quale scegliere?

Per un forfettario, nella maggior parte dei casi non si tratta di una scelta: se l’operazione rientra nell’obbligo di fatturazione elettronica, va emesso e trasmesso l’XML tramite SdI. La fattura analogica resta utilizzabile quando una specifica regola la ammette o la richiede.

La copia PDF può continuare a essere utile per la lettura del cliente, ma è importante tenere distinti tre concetti: PDF di cortesia, fattura analogica legittimamente emessa e fattura elettronica XML.

Errori da evitare

  • credere che un PDF inviato via email sia sempre una fattura elettronica;
  • scegliere la fattura cartacea quando è obbligatorio l’invio tramite SdI;
  • ritenere che l’obbligo elettronico non valga per i forfettari con fatturato basso;
  • dimenticare le eccezioni specifiche, soprattutto sanitarie;
  • considerare valida una e-fattura scartata perché il cliente ha ricevuto il PDF;
  • considerare irregolare qualunque fattura estera solo perché non passa dallo SdI;
  • applicare alla fattura cartacea le stesse modalità di bollo dell’e-fattura;
  • salvare solo il PDF e trascurare XML, ricevute SdI e conservazione.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

La fattura cartacea è ancora valida nel 2026?

Sì, ma soltanto nei casi in cui la normativa consente di emettere il documento fuori dal Sistema di Interscambio. Per i forfettari la fatturazione elettronica è la regola generale, con specifiche eccezioni.

Un PDF inviato via email vale come fattura elettronica?

No. Quando si applica l’obbligo, il documento fiscale elettronico è il file XML trasmesso tramite SdI. Il PDF è una rappresentazione leggibile o copia di cortesia.

Un forfettario può scegliere di fare fatture cartacee?

In generale no. Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è la regola per i forfettari. Il documento fuori SdI resta possibile nei casi specificamente previsti.

Se lo SdI scarta la fattura, è valido il PDF?

No. Una fattura elettronica scartata dallo SdI si considera non emessa; il PDF consegnato al cliente non sostituisce il file XML corretto e la sua trasmissione.

Se ricevo solo un PDF da un fornitore italiano è sufficiente?

Dipende dal soggetto che lo ha emesso. Se il fornitore era obbligato alla fatturazione elettronica, il PDF è solo una copia di cortesia e bisogna verificare che esista l’XML transitato dallo SdI.

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