Abbiamo ricevuto una domanda di Maria Letizia da Roma che ci chiede informazioni in merito a nota di credito regime forfettario.
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Nota di credito regime forfettario
“Buongiorno ho aperto la partita Iva con il regime forfettario a febbraio 2018 ed ho già’ emesso tre fatture nell’anno 2019.
Ora ho ricevuto la certificazione unica 2018 per redditi da lavoro dipendente e nel rigo 1 e’ indicato un importo di € 31927.
Il limite dei 30000 ricavi lavoro dipendente anno precedente deve intendersi soldi percepiti mensilmente oppure l’importo messo nella certificazione unica?
Nel caso non potevo aderire al regime forfettario per questa causa di esclusione come mi comporto?
Faccio le note di credito per le fatture che ho emesso nel regime forfettario e le riemetto giuste con Iva meno ritenuta?
grazie mille”
Maria Letizia – Roma
La nostra risposta a Maria Letizia
Buongiorno Maria Letizia, ti ringraziamo per la domanda che ci hai posto su nota di credito regime forfettario.
Fortunatamente dal primo gennaio 2019, per applicare il regime forfettario, in concomitanza di un lavoro dipendente, non è più necessario che il reddito derivante dal lavoro dipendente non sia superiore ai 30.000 euro.
Anzi, ancora più chiaramente, non esiste più alcun limite riferito al lavoro dipendente.
Vediamo cosa prevede la nuova causa ostativa, di cui alla lettera d-bis) del comma 57.
Non possono avvalersi del regime forfettario, le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Sono esclusi, i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Pertanto, se in costanza di lavoro dipendente, apri una partita Iva e fatturi, non avrai alcun tipo di problemi ad adottare il regime forfettario.
Solo nel caso in cui la tua attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta non potrai adottare il forfettario.
La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.
Per meglio comprendere la nuova causa ostativa, la circolare 9E del 10 aprile 2019 propone un esempio per chiarire l’operatività della causa ostativa:
un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018 può applicare il regime forfetario nel 2019. Se alla fine del 2019, risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.
Anche laddove riscontrassi che nel corso dell’anno 2018 hai fatturato prevalentemente al tuo datore di lavoro, non si ritiene che tale circostanza sia impeditiva per adottare il regime forfettario.
Questo perché nel corso 2018 era circostanza ininfluente.
Se invece nel corso del 2019 si ripresenta la circostanza della prevalenza di fatturato al datore di lavoro, nel 2020 dovrai uscire dal regime forfettario.
Ricordiamo a tutti i lettori che questo servizio è gratuito, per porci una domanda è sufficiente compilare i campi richiesti sulla pagina principale dedicata a questo servizio.
Cordiali saluti
Lo Staff di regimeforfettario.it
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