Vai al contenuto principale Vai alla navigazione
Regime Forfettario
Menu
CONSULENZE FORFETTARIO

Fattura cartacea nel forfettario: il costo si può dedurre nel 2026?

Domanda di Alessia da Firenze: «Una Fattura cartacea è deducibile per un forfettario?»

No, se parliamo della deduzione del costo dal reddito del regime forfettario. Nel 2026 le spese dell’attività non si deducono analiticamente, indipendentemente dal fatto che siano documentate da fattura elettronica, PDF o fattura cartacea. Il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività.

Il problema della forma della fattura è diverso. Se un fornitore italiano era obbligato a emettere fattura elettronica, il semplice documento cartaceo o PDF non sostituisce l’XML transitato dallo SdI. Quindi occorre separare due domande: il costo riduce le tasse del forfettario? In generale no. La fattura ricevuta è fiscalmente regolare? Dipende da chi l’ha emessa e dal tipo di operazione.

Fattura cartacea e deducibilità nel forfettario: risposta breve

DomandaRisposta nel 2026
Una fattura cartacea riduce il reddito forfettario?No, i costi dell’attività non si deducono analiticamente.
Una fattura elettronica riduce il reddito forfettario?No, vale la stessa regola.
L’IVA sugli acquisti è detraibile?No, nel forfettario non si esercita normalmente la detrazione IVA.
Devo conservare i documenti ricevuti?Sì.
Se ricevo solo un PDF da un fornitore obbligato allo SdI è sufficiente?No: va verificata la presenza dell’XML e, se manca, la regolarizzazione prevista.

Perché i costi reali non si deducono nel regime forfettario

La regola deriva dall’articolo 1, comma 64, della legge 190/2014. Il reddito imponibile non si calcola sottraendo uno per uno affitto, telefono, computer, carburante, consulenze o altri costi effettivamente sostenuti. Si applica invece ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO dell’attività.

L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito anche nella circolare 10/E del 4 aprile 2016: la determinazione forfettaria del reddito esclude la rilevanza fiscale dei componenti negativi effettivamente sostenuti. Per una panoramica completa puoi consultare la guida sulle spese deducibili nel regime forfettario.

L’eccezione principale: i contributi previdenziali obbligatori

La principale deduzione espressamente prevista dal comma 64 riguarda i contributi previdenziali obbligatori versati. Questi possono essere sottratti dal reddito determinato con il coefficiente di redditività prima di applicare l’imposta sostitutiva.

Quindi non bisogna confondere una normale fattura di acquisto con un versamento previdenziale deducibile. Una fattura per software, cancelleria o consulenza non diventa deducibile solo perché è correttamente documentata.

Esempio: 30.000 euro di compensi e 6.000 euro di spese

Supponiamo che Alessia svolga un’attività professionale con coefficiente di redditività del 78%, incassi 30.000 euro e sostenga 6.000 euro di spese documentate.

  • compensi incassati: 30.000 euro;
  • costi effettivi: 6.000 euro;
  • reddito forfettario prima dei contributi: 30.000 × 78% = 23.400 euro;
  • i 6.000 euro di costi non vengono sottratti analiticamente;
  • eventuali contributi previdenziali obbligatori versati possono invece essere dedotti secondo la legge.

Che le spese siano documentate da fatture elettroniche perfette o da documenti cartacei legittimamente emessi non cambia il meccanismo di determinazione del reddito forfettario.

Fattura cartacea o fattura elettronica: cosa cambia davvero?

Cambia la regolarità documentale, non il principio di deducibilità dei costi nel forfettario. Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria in via generale anche per i contribuenti forfettari. Per una normale operazione nazionale soggetta all’obbligo, la fattura fiscalmente emessa è il file XML trasmesso tramite Sistema di Interscambio.

Un PDF inviato per email può essere una copia di cortesia dell’XML, ma non sostituisce l’originale elettronico. Per le regole generali sull’emissione consulta la guida sulla fattura elettronica nel regime forfettario 2026.

Cosa fare se ricevi solo il PDF ma la fattura non compare nello SdI

Prima di tutto verifica nell’area “Fatture e Corrispettivi” se l’XML sia stato realmente trasmesso. Può accadere che la fattura esista nello SdI ma non sia arrivata al software o alla PEC utilizzata abitualmente.

Se invece il fornitore era obbligato alla fatturazione elettronica e l’XML manca davvero, il semplice PDF non sana l’omissione. In questo caso va sollecitato il fornitore e, se l’irregolarità persiste, occorre applicare la procedura prevista dall’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997. Abbiamo trattato il caso in modo specifico nella guida su fattura PDF non ricevuta via SdI.

Nel 2026 non si usa più la vecchia autofattura per la normale omissione nazionale

Il vecchio testo della pagina richiamava genericamente l’autofattura. Nel 2026 questa indicazione è superata per la normale omessa o irregolare fatturazione nazionale. Per le violazioni soggette alla disciplina vigente, il cliente deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

Dal 1° aprile 2025 le specifiche tecniche della fatturazione elettronica prevedono il TipoDocumento TD29 per questa comunicazione. Il TD20 resta invece destinato a specifiche fattispecie diverse, soprattutto collegate al reverse charge e ad alcuni acquisti intracomunitari.

Una fattura cartacea può essere comunque legittima?

Sì, esistono situazioni nelle quali il documento ricevuto non deve necessariamente essere una normale fattura elettronica nazionale transitata dallo SdI. Può accadere, per esempio, con un fornitore estero o in specifiche operazioni per le quali la normativa prevede esclusioni o divieti di trasmissione allo SdI.

In questi casi il fatto che il documento sia PDF o cartaceo non significa che sia irregolare. Vanno però verificati gli eventuali adempimenti italiani collegati all’acquisto, come integrazione, reverse charge o trasmissione dei dati quando previsti.

L’IVA pagata sugli acquisti si può recuperare?

No, come regola del regime forfettario. Il contribuente forfettario non esercita normalmente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Se compra un bene da 1.000 euro più 220 euro di IVA, il costo economico sostenuto è 1.220 euro, ma quei 220 euro non diventano un credito IVA da portare in detrazione.

Questo principio è distinto dagli eventuali casi in cui il forfettario deve comunque assolvere IVA su operazioni particolari, come alcuni acquisti di servizi esteri.

Perché conservare le fatture se i costi non sono deducibili?

Perché il forfettario è tenuto a conservare i documenti ricevuti ed emessi e perché una fattura può essere rilevante anche se non riduce direttamente il reddito imponibile. Serve a documentare l’effettività dell’operazione, la provenienza di un bene, eventuali garanzie, controlli fiscali e la corretta gestione degli adempimenti collegati.

Inoltre, conservare correttamente i documenti è importante se in futuro cambierai regime fiscale o dovrai ricostruire il costo storico di determinati beni. “Non deducibile nel forfettario” non significa quindi “documento inutile”.

Se passo all’ordinario l’anno dopo, posso recuperare le vecchie spese?

Non automaticamente. La circolare 10/E/2016 chiarisce che le spese sostenute durante il periodo di applicazione del regime forfettario non acquistano, per il solo passaggio successivo al regime ordinario, una deducibilità che non avevano nel periodo in cui sono state sostenute.

Esistono regole specifiche per componenti sospesi, rimanenze, beni strumentali e passaggi di regime, quindi la transizione va analizzata separatamente. Ma conservare una fattura oggi non consente semplicemente di dedurla “domani” quando si esce dal forfettario.

Gli errori più comuni da evitare

  • pensare che una spesa sia deducibile perché esiste una fattura;
  • confondere deducibilità del costo e regolarità della fattura;
  • considerare un PDF equivalente all’XML quando il fornitore era obbligato allo SdI;
  • applicare ancora la vecchia procedura dell’autofattura alla normale omissione nazionale nel 2026;
  • usare TD20 al posto di TD29 nei casi ordinari di omessa o irregolare fatturazione nazionale;
  • pensare che l’IVA sugli acquisti sia detraibile perché la fattura è intestata alla Partita IVA;
  • buttare le fatture perché i costi non riducono il reddito forfettario.

Domande frequenti

Una fattura cartacea per un acquisto riduce le tasse del forfettario?

No. Nel regime forfettario i costi dell’attività non si deducono analiticamente: il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività.

Se ricevo solo un PDF da un fornitore italiano obbligato alla fattura elettronica è sufficiente?

No. Il PDF può essere una copia di cortesia, ma la fattura fiscalmente emessa è l’XML trasmesso tramite SdI. Se l’XML manca davvero bisogna verificare la procedura di comunicazione TD29.

Quali spese posso dedurre dal reddito forfettario?

I normali costi dell’attività non si deducono uno per uno. La principale deduzione espressamente prevista riguarda i contributi previdenziali obbligatori versati, nei limiti e secondo le regole di legge.

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.