Nel 2026 le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non devono essere fatturate tramite il Sistema di Interscambio. Il divieto, nato come misura temporanea, è diventato stabile: riguarda sia i soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria sia, per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, i soggetti che non sono tenuti a quell’invio.
Questo significa che un medico, psicologo, fisioterapista o altro professionista sanitario non deve trattare la fattura al paziente come una normale e-fattura B2C. Diverso è il caso di una fattura emessa verso una società, una clinica, una struttura o un altro soggetto IVA: se non ricorre una specifica esclusione, la fatturazione elettronica segue le regole ordinarie.
Fattura sanitaria 2026: regola rapida
| Operazione | Invio tramite SdI | Cosa controllare |
|---|---|---|
| Prestazione sanitaria a persona fisica | No | Documento fuori SdI e, se previsto, Sistema TS |
| Prestazione sanitaria con opposizione del paziente al Sistema TS | No | L’opposizione al TS non rende utilizzabile lo SdI |
| Prestazione verso società o struttura | In generale sì | Verificare natura dell’operazione e destinatario effettivo |
| Prestazione non sanitaria resa da un professionista sanitario | In generale sì | Conta la natura concreta della prestazione |
| Fattura verso Pubblica Amministrazione | Regole specifiche PA | Verificare CUU, eventuali CIG/CUP e tipo di operazione |
Per il funzionamento generale di XML, RF19, codice destinatario, bollo e ricevute consulta la guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.
Il divieto SdI è diventato permanente
Per anni il divieto di usare lo SdI per le fatture sanitarie è stato prorogato di periodo d’imposta in periodo d’imposta. Il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 ha eliminato la logica della proroga annuale e ha reso stabile la disciplina. Nel 2026, quindi, non siamo più davanti a una semplice proroga fino al 31 dicembre.
Il testo vigente dell’articolo 10-bis del DL 119/2018 stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere tramite SdI le fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS. La disciplina di tutela è estesa anche alle prestazioni sanitarie verso persone fisiche rese da soggetti non tenuti all’invio al Sistema TS.
Sistema Tessera Sanitaria e fattura elettronica non sono la stessa cosa
Il Sistema Tessera Sanitaria raccoglie i dati delle spese sanitarie ai fini, tra l’altro, della dichiarazione precompilata. Lo SdI è invece il canale utilizzato per la fatturazione elettronica. Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche la tutela dei dati di salute impone di mantenere separati i due flussi.
Il fatto che tu sia obbligato alla fatturazione elettronica per le altre operazioni non significa quindi che debba inviare allo SdI anche le fatture ai pazienti.
Se il paziente si oppone all’invio al Sistema TS posso usare lo SdI?
No. L’opposizione del paziente all’utilizzo dei dati per la dichiarazione precompilata non trasforma la prestazione sanitaria in una normale fattura elettronica. Il Garante Privacy chiarisce che il divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera anche quando il professionista non è tenuto a trasmettere quella fattura al Sistema TS.
Se fatturo a una clinica o a una società devo usare lo SdI?
In generale, quando il committente della prestazione è una società, una clinica, una struttura sanitaria o un altro soggetto IVA, il divieto previsto per le fatture sanitarie rese direttamente alla persona fisica non opera nello stesso modo. La fattura B2B segue quindi normalmente la disciplina elettronica, salvo casi particolari.
È importante identificare il vero destinatario della fattura e non inserire nel file XML dati sanitari del paziente non necessari alla documentazione fiscale.
Professionista sanitario che svolge anche attività non sanitaria
Il divieto dipende dalla natura della prestazione, non soltanto dalla professione di chi la esegue. Un professionista sanitario può svolgere anche attività di formazione, consulenza aziendale, docenza o altre prestazioni che non costituiscono prestazioni sanitarie rese alla persona.
Per queste operazioni non bisogna applicare automaticamente il divieto previsto per la fattura al paziente: occorre valutare il destinatario e la natura concreta del servizio.
Il forfettario sanitario è comunque obbligato all’e-fattura per le altre operazioni?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è generalizzato anche ai contribuenti forfettari, ma il settore sanitario conserva questa specifica eccezione per le prestazioni verso persone fisiche. Un professionista sanitario forfettario può quindi trovarsi a gestire nello stesso anno documenti fuori SdI per i pazienti e fatture elettroniche per altre operazioni.
Come documentare la prestazione al paziente
La prestazione sanitaria verso la persona fisica deve essere documentata senza transitare dallo SdI. Il documento deve comunque contenere gli elementi fiscali necessari: dati del professionista, dati del paziente, data, numero, descrizione idonea della prestazione, importo e gli eventuali riferimenti fiscali richiesti.
La descrizione deve permettere di comprendere la natura sanitaria della spesa, senza inserire informazioni cliniche non necessarie. L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai fini della detrazione, la natura sanitaria deve risultare dalla documentazione della spesa.
Bollo sulla fattura sanitaria del forfettario
Il fatto che la fattura sanitaria non transiti dallo SdI non elimina automaticamente l’imposta di bollo. Quando ricorrono i presupposti e l’importo supera la soglia prevista, va verificata l’applicazione del bollo da 2 euro secondo le regole del documento utilizzato.
Per il funzionamento del bollo sulle e-fatture del forfettario consulta invece la guida specifica sul bollo delle fatture elettroniche.
Psicologi, fisioterapisti, infermieri e altri professionisti
La regola generale va poi coordinata con gli obblighi della singola professione. Abbiamo approfondimenti specifici, per esempio, sulla fattura dello psicologo, sulla fatturazione del fisioterapista e sulla fatturazione dell’infermiere.
Errori da evitare
- inviare allo SdI la fattura sanitaria emessa direttamente al paziente;
- credere che dal 2026 sia terminato il divieto perché l’ultima proroga riguardava il 2025;
- usare lo SdI perché il paziente si è opposto alla trasmissione al Sistema TS;
- non distinguere una prestazione sanitaria da una consulenza o formazione non sanitaria;
- trattare una fattura B2B verso una struttura come se fosse automaticamente una fattura sanitaria al paziente;
- inserire dati clinici non necessari nei documenti fiscali;
- confondere Sistema TS e Sistema di Interscambio.
Domande frequenti
No. Le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche restano fuori dal Sistema di Interscambio secondo la disciplina vigente.
Sì. La disciplina è stata resa stabile dal D.Lgs. 81/2025 e non dipende più da una proroga annuale.
No. Il divieto riguarda la tutela dei dati sanitari e continua a operare anche nei casi in cui i dati non vengono trasmessi al Sistema TS.
In generale una fattura B2B verso una società o struttura segue le regole ordinarie della fatturazione elettronica, salvo specifiche eccezioni da verificare nel caso concreto.
No. L’eccezione riguarda le prestazioni sanitarie verso persone fisiche. Per altre operazioni il forfettario può essere tenuto alla fatturazione elettronica tramite SdI.
Fonti ufficiali
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – articolo 10-bis DL 119/2018 vigente
- Garante Privacy – FAQ sulla fatturazione delle prestazioni sanitarie
- Agenzia delle Entrate – spese e prestazioni sanitarie
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