Per un infermiere con Partita IVA nel 2026 la fatturazione richiede una distinzione fondamentale: le fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria non possono essere emesse tramite Sistema di Interscambio. Il D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81 ha reso strutturale questa regola eliminando il precedente limite temporale.
Se devi ancora avviare l’attività, consulta la guida per aprire la Partita IVA da infermiere. Per tasse e requisiti trovi invece il regime forfettario infermiere 2026.
Quando l’infermiere non deve usare lo SdI
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fattura elettronica tramite SdI con riferimento alle fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS. Gli infermieri iscritti all’Albo rientrano tra gli operatori sanitari interessati dalla trasmissione delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione precompilata.
Per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica e soggetta alla trasmissione al Sistema TS, il documento viene quindi gestito fuori dallo SdI, fermo restando l’adempimento verso il Sistema Tessera Sanitaria.
Quando invece si usa la fattura elettronica
Quando l’operazione non rientra tra le fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS, occorre applicare le ordinarie regole della fatturazione elettronica. È il caso di molte operazioni verso strutture, società, associazioni o altri committenti, ma la verifica va fatta sulla singola prestazione e sul destinatario.
| Situazione | Canale da verificare |
|---|---|
| Prestazione sanitaria a persona fisica con dati da inviare al Sistema TS | niente SdI; documento fuori SdI + invio Sistema TS |
| Prestazione a struttura o società non soggetta al flusso TS | verifica fattura elettronica via SdI |
| Operazione non sanitaria | applica le regole ordinarie del regime fiscale e della specifica operazione |
Regime forfettario e Natura IVA: non usare sempre N2.2
Essere in regime forfettario non significa che ogni documento dell’infermiere debba avere automaticamente la stessa Natura IVA. Le prestazioni sanitarie che possiedono i requisiti per l’esenzione IVA seguono la disciplina sanitaria; altre operazioni possono invece seguire il trattamento proprio del forfettario.
La Natura del documento elettronico deve quindi essere coerente con il titolo IVA effettivo della singola operazione. Prima si qualifica la prestazione, poi si sceglie il codice da utilizzare.
Sistema Tessera Sanitaria: cosa deve trasmettere l’infermiere
Gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri rientrano tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. Il dato deriva dal documento fiscale e deve essere inviato secondo modalità, termini e regole tecniche vigenti per l’anno interessato.
La consegna della fattura al paziente non sostituisce l’adempimento verso il Sistema TS. Allo stesso modo, l’obbligo generale di fatturazione elettronica dei forfettari non elimina la disciplina speciale prevista per gli operatori sanitari.
Contributo integrativo ENPAPI in fattura
La fattura dell’infermiere deve essere coordinata anche con la contribuzione previdenziale. Il contributo integrativo ENPAPI viene esposto sul documento quando dovuto secondo le regole dell’Ente. Per aliquote, minimi, dichiarazione e scadenze consulta la guida ai contributi ENPAPI 2026.
Imposta di bollo
Sui documenti senza IVA può essere dovuta l’imposta di bollo quando ricorrono i presupposti e viene superata la soglia prevista. Anche qui non basta la parola “forfettario”: bisogna considerare la natura della prestazione, il documento emesso e le eventuali esclusioni applicabili.
Esempi pratici
- Medicazione a un paziente privato: se la spesa rientra nel flusso Sistema TS, la fattura non passa dallo SdI e i dati vengono trasmessi al Sistema TS.
- Prestazione a una struttura sanitaria: va verificato se l’operazione rientra nel flusso TS; in caso contrario si applicano le ordinarie regole della fatturazione elettronica.
- Prestazione non sanitaria: il trattamento IVA e il canale di fatturazione vanno determinati in base alla specifica operazione e al regime fiscale.
Errori da evitare
- inviare allo SdI una fattura i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS;
- usare sempre N2.2 senza verificare il titolo IVA della prestazione;
- confondere l’obbligo generale di e-fattura dei forfettari con le regole speciali sanitarie;
- dimenticare la trasmissione al Sistema TS perché la fattura è stata consegnata al paziente;
- usare scadenze o istruzioni di anni precedenti senza controllare quelle vigenti.
Domande frequenti
No. Per le fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria opera il divieto di emissione tramite SdI previsto per gli operatori sanitari.
Non quando i dati di quella fattura devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. Il documento resta fuori dallo SdI e deve essere gestito il relativo adempimento verso il Sistema TS.
No. Dipende dal titolo IVA della specifica operazione. Le prestazioni sanitarie esenti non vanno trattate automaticamente come una generica operazione non soggetta del forfettario.
Fonti ufficiali
- Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 81/2025, art. 2
- Agenzia delle Entrate – spese sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria
Richiedi una consulenza gratuita
Prenota una call con un nostro consulente scegliendo data e orario, oppure scrivici via email.
