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Fattura elettronica forfettario: chi deve farla nei casi pratici

Chi è in regime forfettario, come regola generale, deve emettere la fattura elettronica quando deve documentare fiscalmente un’operazione. Dal 1° gennaio 2024 non esiste più l’esonero legato al fatturato: anche chi incassa poche migliaia di euro rientra nell’obbligo. Le vere eccezioni dipendono invece dal tipo di operazione, e il caso più importante riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Questa guida risponde alla domanda pratica chi deve fare la fattura elettronica nel forfettario? Se cerchi la cronologia dell’obbligo dal 2022 al 2024, leggi da quando è obbligatoria la fattura elettronica per i forfettari. Per XML, SdI, bollo e conservazione consulta invece la guida completa alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.

Chi deve fare la fattura elettronica nel forfettario: risposta rapida

Nel 2026 il punto di partenza è semplice: il contribuente forfettario è soggetto alla fatturazione elettronica. Non cambia nulla se è professionista, artigiano o commerciante, se ha aperto da poco la Partita IVA o se fattura poco.

Bisogna però distinguere l’obbligo di emettere una fattura dall’obbligo di emetterla in formato elettronico. In alcune attività la fattura può non essere obbligatoria salvo richiesta del cliente. Questo non significa che esista un esonero generale dalla fatturazione elettronica per quella categoria.

Casi pratici: fattura elettronica sì o no?

CasoE-fattura via SdI?Cosa controllare
Forfettario che fattura a impresa o professionista italianoSìDati cliente, RF19, Natura IVA, bollo e recapito SdI
Forfettario che fattura a consumatore privatoSìCodice fiscale, 0000000 quando non c’è indirizzo telematico e copia leggibile
Forfettario con fatturato bassoSìLa vecchia soglia di 25.000 euro non è più un esonero
Fattura verso Pubblica AmministrazioneSìRegole FatturaPA e Codice Univoco Ufficio
Prestazione sanitaria resa a persona fisicaNo nei casi coperti dalla disciplina sanitariaSistema Tessera Sanitaria e divieto SdI
Professionista sanitario che fattura a società o enteDi regola sìIl divieto sanitario non riguarda indistintamente tutte le fatture
E-commerce verso consumatoreDipende prima dall’obbligo di emettere fatturaNon confondere esonero dall’emissione e formato elettronico
Cliente esteroRegole specifiche transfrontalierePaese, B2B/B2C, trattamento IVA e trasmissione dei dati

Il fatturato basso non esonera più dalla fattura elettronica

La soglia di 25.000 euro appartiene alla fase transitoria. Dal 1° luglio 2022 l’obbligo era stato esteso ai forfettari che nell’anno precedente avevano superato quella soglia; dal 1° gennaio 2024 l’esonero residuo è terminato.

Un forfettario che incassa 5.000, 15.000 o 20.000 euro non può quindi scegliere la fattura cartacea soltanto perché ha un volume d’affari ridotto. Abbiamo dedicato un approfondimento specifico alla fattura elettronica con fatturato basso.

Fattura a un’azienda o a un professionista: e-fattura obbligatoria

Quando un forfettario vende un bene o presta un servizio a un’impresa o a un professionista italiano e deve emettere fattura, il documento segue il normale flusso elettronico: viene predisposto in XML e inviato al Sistema di Interscambio.

Il cliente può comunicare un codice destinatario oppure una PEC. Il PDF eventualmente inviato via email resta una copia leggibile e non sostituisce il documento XML trasmesso allo SdI.

Fattura a cliente privato: è elettronica anche senza Partita IVA

Sì. Il fatto che il cliente sia un consumatore finale non trasforma la fattura in cartacea. Se il forfettario deve emettere fattura a una persona fisica, la invia comunque tramite SdI indicando il codice fiscale del cliente.

Quando il consumatore non ha un indirizzo telematico, il Codice Destinatario viene compilato con 0000000. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il fornitore deve anche consegnare una copia leggibile, su carta o per email, ricordando che l’originale resta quello elettronico. Vedi la guida alla fattura elettronica a cliente privato.

Prestazioni sanitarie a persone fisiche: quando non usare lo SdI

Il principale caso speciale riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. La normativa tutela i dati sanitari impedendo, nei casi previsti, l’emissione della fattura attraverso il Sistema di Interscambio.

Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha eliminato dalla norma l’elenco dei periodi d’imposta 2019-2025, rendendo strutturale il divieto per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS. La disciplina si estende anche ai soggetti non tenuti all’invio al Sistema TS per le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Questo non significa che un professionista sanitario sia sempre esonerato dalla fattura elettronica. Una fattura verso una società, una clinica o un ente, quando l’operazione non rientra nel divieto sanitario, segue normalmente le regole elettroniche. Approfondisci nella guida alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie.

E-commerce: non esiste un esonero generale dalla e-fattura

Dire che chi fa e-commerce non ha l’obbligo di fattura elettronica salvo richiesta del cliente è impreciso, perché mescola due piani diversi. In alcune vendite verso consumatori la normativa può prevedere che la fattura non debba essere emessa salvo richiesta nei termini previsti.

Ma se la fattura deve essere emessa o viene emessa da un soggetto tenuto alla e-fattura, questo non autorizza a usare la carta al posto dello SdI. Bisogna prima verificare se la specifica operazione richiede fattura e poi applicare il corretto formato.

Fattura alla Pubblica Amministrazione: attenzione al Codice Univoco

Il forfettario che fattura a una Pubblica Amministrazione utilizza la fatturazione elettronica secondo le regole previste per la PA. In questo caso non va confuso il normale codice destinatario con il Codice Univoco Ufficio della Pubblica Amministrazione.

Per i casi dubbi consulta la guida alla fattura elettronica a ente o associazione senza codice destinatario, dove distinguiamo enti privati e PA.

Cliente estero: non è un esonero automatico

Fatturare a un cliente estero richiede un ragionamento diverso dalle operazioni nazionali. La presenza di un committente UE o extra UE può modificare il trattamento IVA e le informazioni da inserire, ma non va interpretata come un’esenzione automatica dagli adempimenti elettronici italiani.

Occorre verificare paese del cliente, natura dell’operazione, status B2B o B2C e obblighi di trasmissione dei dati transfrontalieri. Le regole operative sono nella guida su come emettere fattura elettronica a un cliente estero.

Serve un software a pagamento?

No. L’obbligo riguarda il formato e la trasmissione del documento, non l’acquisto di un particolare programma. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione strumenti gratuiti; in alternativa si può usare un gestionale privato.

La scelta dipende da volume delle fatture, automazioni e collaborazione con il commercialista. Il confronto è nella guida ai software di fatturazione elettronica per forfettari.

Una fattura cartacea o PDF può sostituire l’XML?

Quando l’operazione rientra nell’obbligo elettronico, no. L’Agenzia delle Entrate ricorda che la fattura elettronica deve essere trasmessa attraverso lo SdI; nei casi in cui il passaggio è obbligatorio, un documento non transitato dallo SdI si considera non emesso.

Il PDF può essere una copia di cortesia. La fattura cartacea resta legittima nei casi in cui la normativa prevede che l’operazione sia documentata fuori dallo SdI. Le differenze sono spiegate nella guida su fattura cartacea e fattura elettronica.

Errori da evitare

  • pensare che sotto 25.000 euro esista ancora l’esonero;
  • credere che la fattura a un consumatore possa essere sempre cartacea;
  • trattare l’e-commerce come categoria interamente esonerata dalla fatturazione elettronica;
  • considerare tutte le fatture di un professionista sanitario escluse dallo SdI;
  • confondere la prestazione sanitaria a persona fisica con una fattura verso società o enti;
  • considerare il cliente estero come un’esenzione automatica;
  • inviare soltanto un PDF quando è necessario l’XML tramite SdI.

Fonti ufficiali

  • Agenzia delle Entrate – fatturazione elettronica e Sistema di Interscambio
  • D.L. 36/2022, art. 18 – estensione dell’obbligo ai forfettari
  • D.Lgs. 81/2025, art. 2 – prestazioni sanitarie verso consumatori finali
  • Art. 10-bis D.L. 119/2018 – operatori sanitari e Sistema Tessera Sanitaria

Domande frequenti

Un forfettario con 10.000 euro di fatturato deve fare fattura elettronica?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 la vecchia soglia di 25.000 euro non determina più un esonero dalla fatturazione elettronica per i forfettari.

La fattura a un cliente privato deve passare dallo SdI?

Sì, quando la fattura deve essere emessa elettronicamente. Per il consumatore finale senza indirizzo telematico si usa normalmente 0000000 e si consegna anche una copia leggibile.

Chi fa e-commerce è esonerato dalla fattura elettronica?

No, non esiste un esonero generale per l’e-commerce. Va prima verificato se la specifica operazione richiede l’emissione della fattura.

Un professionista sanitario deve usare sempre la fattura cartacea?

No. Il divieto SdI riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche nei casi previsti. Le altre fatture seguono le regole ordinarie quando non rientrano nel divieto.

Posso inviare solo un PDF al cliente?

Il PDF può essere una copia di cortesia, ma quando la fattura elettronica è obbligatoria il documento fiscale deve essere trasmesso in XML attraverso il Sistema di Interscambio.

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