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Regime Forfettario

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Quadro LM regime forfettario 2026: righi, ATECO e compilazione

Il quadro LM del Modello Redditi PF 2026 è il cuore della dichiarazione per chi ha prodotto reddito in regime forfettario nel 2025. È qui che vengono indicati i dati dell’attività, i ricavi o compensi rilevanti, il coefficiente di redditività, i contributi previdenziali deducibili e l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

Nel 2026 c’è inoltre un passaggio particolarmente delicato: nel quadro convivono ATECO 2025 e ATECO 2007. Il nuovo codice descrive l’attività, mentre per individuare il coefficiente di redditività continuano a rilevare, nelle istruzioni Redditi PF 2026, i codici della classificazione precedente nei righi da LM22 a LM27.

Questa guida spiega come leggere e controllare il quadro LM rigo per rigo, senza sostituirsi alle istruzioni ufficiali. Per il quadro generale della dichiarazione, scadenze e rapporto con il 730 puoi partire dalla guida alla dichiarazione dei redditi nel regime forfettario.

Quadro LM 2026: a cosa serve e chi deve compilarlo

L’Agenzia delle Entrate indica che il quadro LM serve a dichiarare, tra gli altri, il reddito prodotto nel regime forfettario disciplinato dalla Legge 190/2014. Per i forfettari la parte di riferimento è la Sezione III – Regime forfetario.

Il Modello Redditi PF 2026 riguarda i redditi del periodo d’imposta 2025. Se hai aperto la Partita IVA soltanto nel 2026, quindi, i redditi della nuova attività confluiranno normalmente nella dichiarazione che presenterai nel 2027.

Il percorso del quadro LM in 6 passaggi

  1. LM21: dati dell’attività e attestazioni sui requisiti del regime.
  2. LM22-LM27: attività, coefficienti, ricavi/compensi e reddito determinato forfettariamente.
  3. LM34-LM39: dal reddito lordo alla base imponibile e all’imposta sostitutiva.
  4. LM40 e righi successivi: crediti d’imposta, eccedenze e determinazione dell’imposta dovuta.
  5. Contributi previdenziali: verifica di quanto può essere dedotto nel quadro LM e dell’eventuale eccedenza.
  6. Controllo finale: confronto tra precompilata, incassi reali, F24, contributi e documentazione.

LM21: requisiti, 5% e codice ATECO 2025

Il rigo LM21 non è un semplice dato anagrafico. È il punto in cui vengono rese dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per il regime, all’assenza delle cause ostative e, quando spettante, alle condizioni per l’aliquota ridotta del 5%.

Per Redditi PF 2026 assume rilievo anche il codice ATECO 2025 dell’attività. Le istruzioni prevedono l’indicazione del nuovo codice nel rigo LM21, colonna 4. Questo dato non va però confuso con il codice utilizzato nei righi successivi per individuare il coefficiente di redditività.

Campo 1: requisiti di accesso e permanenza

La prima verifica riguarda i requisiti del regime. Non basta che la Partita IVA sia stata aperta come forfettaria: nella dichiarazione va controllato che per il periodo interessato siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina, comprese le soglie di ricavi o compensi e gli altri requisiti applicabili.

Campo 2: assenza delle cause ostative

Il secondo controllo riguarda le cause ostative: partecipazioni societarie rilevanti, rapporti con datore o ex datore, redditi di lavoro dipendente oltre la soglia applicabile e le altre situazioni previste dalla legge. È un controllo distinto dal semplice ammontare dei ricavi della Partita IVA.

Campo 3: nuova attività al 5%

La casella relativa alla nuova attività va utilizzata solo quando ricorrono tutte le condizioni per l’imposta sostitutiva ridotta. In particolare, aprire una nuova Partita IVA non basta da solo: bisogna verificare la precedente attività svolta, l’eventuale mera prosecuzione di un lavoro precedente e gli altri requisiti previsti.

Se hai dubbi sulla spettanza dell’aliquota agevolata, consulta prima la guida su regime forfettario 5% o 15%: barrare il requisito startup non è un passaggio puramente formale.

ATECO 2025 e ATECO 2007: perché nel quadro LM compaiono entrambi

Questo è uno dei punti più facili da sbagliare nel 2026. L’Agenzia precisa che, nella colonna 1 dei righi da LM22 a LM27, i codici attività da riportare sono ancora quelli ATECO 2007. Il nuovo ATECO 2025 compare invece nei dati dell’attività di LM21.

Il motivo è che i coefficienti di redditività del regime forfettario continuano, nella fase transitoria, a essere collegati alla precedente classificazione. Quindi non bisogna prendere il nuovo ATECO 2025 e attribuirgli automaticamente una percentuale: occorre individuare la corrispondenza corretta con la classificazione utilizzata per il coefficiente.

Per controllare attività e percentuale puoi usare anche la guida al codice ATECO nel regime forfettario e quella sul coefficiente di redditività.

LM22-LM27: dove entrano ricavi, compensi e coefficiente di redditività

I righi da LM22 a LM27 sono il nucleo operativo della sezione forfettaria. Qui vengono distinti i dati delle attività e si determina il reddito forfettario applicando il coefficiente corretto ai componenti positivi rilevanti.

  • Colonna 1: codice attività secondo la classificazione ATECO 2007 richiesta dalle istruzioni per questi righi.
  • Colonna 2: coefficiente di redditività.
  • Colonna 3: ricavi o compensi rilevanti.
  • Colonna 4: nei casi previsti, compensi collegati a diritti d’autore/opere dell’ingegno correlati all’attività.
  • Colonna 5: reddito determinato forfettariamente.
  • Colonne successive: informazioni sulla natura dell’attività e su particolari componenti previsti dalle istruzioni.

L’Agenzia segnala anche casi particolari, come alcune indennità e i compensi da lavoro autonomo sportivo dilettantistico, per i quali la compilazione richiede codici specifici nella colonna 7. Quando ricorrono questi casi non conviene adattare “a intuito” un rigo ordinario: va seguita la codifica prevista dalle istruzioni dell’anno.

Principio di cassa: non copiare automaticamente il totale delle fatture

Nel forfettario il reddito segue il principio di cassa. Per questo il dato da controllare non coincide necessariamente con il totale delle fatture emesse nell’anno. Una fattura emessa a dicembre 2025 ma incassata a gennaio 2026, per esempio, può richiedere una rettifica rispetto al dato proposto automaticamente.

L’Agenzia spiega che la precompilazione del quadro LM utilizza informazioni provenienti da fatture elettroniche e corrispettivi telematici, ma invita a verificare i dati presenti nel foglio informativo. La precompilata è quindi una base di lavoro, non una certificazione dell’incasso.

Precompilata LM: perché fatture elettroniche e incassi possono non coincidere

La precompilata è molto utile per intercettare dati mancanti, ma nel forfettario presenta un limite strutturale: l’Agenzia dispone delle fatture elettroniche e dei corrispettivi, ma non sempre può conoscere con certezza quando il cliente ha effettivamente pagato. Per questo il contribuente deve riconciliare il dato proposto con gli incassi reali.

Il controllo pratico può essere fatto partendo da estratti conto, movimenti dei sistemi di pagamento, ricevute e documentazione degli incassi. Se una fattura del 2025 è stata pagata nel 2026, oppure una fattura del 2024 è stata incassata nel 2025, il totale delle fatture emesse nell’anno non rappresenta automaticamente il dato corretto da dichiarare.

La stessa attenzione serve in presenza di note di credito, fatture rifiutate dalla Pubblica Amministrazione o altri documenti che possono rendere il flusso elettronico diverso dal reddito effettivamente rilevante per cassa. L’Agenzia stessa invita a verificare gli avvisi contenuti nel foglio informativo.

Più attività: quando usare un solo rigo e quando separarle

Se eserciti più attività, non è detto che ogni codice ATECO richieda automaticamente un rigo separato. L’Agenzia precisa che, quando le attività appartengono allo stesso gruppo merceologico previsto dalla tabella dei coefficienti, si può riportare nel rigo il codice dell’attività prevalente e aggregare i componenti positivi del gruppo.

Se invece le attività appartengono a gruppi differenti con coefficienti diversi, i ricavi o compensi devono essere suddivisi e riportati in righi distinti. È un passaggio importante perché applicare un unico coefficiente a tutto il fatturato può alterare il reddito imponibile.

Esempio con due attività nello stesso gruppo

Immagina un professionista che svolga due servizi diversi ma entrambi ricadano nello stesso gruppo di redditività. Se le istruzioni li riconducono al medesimo gruppo, i componenti positivi possono essere aggregati nel rigo previsto, indicando il codice dell’attività prevalente. Non serve moltiplicare i righi solo perché i codici ATECO sono due.

Esempio con attività in gruppi diversi

Se invece una stessa persona svolge, per esempio, un’attività professionale e un’attività commerciale appartenenti a gruppi con coefficienti differenti, i ricavi o compensi devono essere separati. In questo caso usare un solo coefficiente sull’intero ammontare può produrre un reddito imponibile errato e falsare anche il calcolo dell’imposta sostitutiva.

Come si passa dai ricavi al reddito imponibile

La logica di fondo è semplice, anche se la dichiarazione reale può contenere più variabili:

  1. si individuano i ricavi o compensi rilevanti per cassa;
  2. si applica il coefficiente di redditività del gruppo corretto;
  3. si ottiene il reddito lordo forfettario;
  4. si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi e versati, nei limiti previsti;
  5. si considerano eventuali perdite utilizzabili nei casi ammessi;
  6. sulla base imponibile risultante si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.

Per fare una simulazione prima della dichiarazione puoi utilizzare il nostro calcolatore tasse del regime forfettario.

LM34-LM39: dal reddito lordo all’imposta sostitutiva

Dopo i righi dedicati alle singole attività, il quadro porta alla determinazione complessiva del reddito e dell’imposta. In questa parte confluiscono il reddito lordo forfettario, i contributi deducibili, le eventuali perdite utilizzabili e la base imponibile sulla quale viene calcolata l’imposta sostitutiva.

Il risultato dell’imposta del forfettario è esposto al rigo LM39. Non va però letto isolatamente: per capire saldo e acconti occorre considerare anche crediti, eccedenze e versamenti già effettuati.

LM35: contributi previdenziali deducibili

I contributi previdenziali obbligatori correlati all’attività possono ridurre il reddito forfettario secondo le regole previste. L’Agenzia chiarisce che, se il quadro LM è precompilato, i contributi comunicati dai soggetti terzi possono comparire nel foglio informativo e devono essere verificati prima di essere riportati correttamente nel quadro.

Per il forfettario il riferimento è il rigo LM35. L’eventuale quota che non trova capienza nel reddito dell’attività può avere un diverso trattamento nel quadro RP, secondo le istruzioni applicabili. Non bisogna quindi inserire semplicemente “tutto l’INPS pagato” senza verificare a quale attività e annualità si riferisce.

Se sei professionista consulta anche la guida alla Gestione Separata INPS; per impresa individuale trovi invece l’approfondimento sui contributi INPS Artigiani e Commercianti.

Contributi nel quadro LM: tre errori da evitare

  • Dedurre importi non versati: nel quadro rilevano i contributi effettivamente pagati e deducibili secondo le regole applicabili.
  • Confondere contributi personali e contributi dell’attività: non ogni versamento previdenziale confluisce automaticamente in LM35.
  • Dimenticare l’eccedenza: se i contributi superano il reddito forfettario, la parte che non trova capienza va gestita secondo le istruzioni negli altri righi e, quando spettante, nel quadro RP.

È utile controllare le quietanze e non soltanto gli F24 predisposti. Un modello F24 preparato ma scartato o non addebitato non prova che il contributo sia stato effettivamente versato. Questa verifica diventa ancora più importante quando gli importi precompilati sono stati ricavati da comunicazioni di soggetti terzi.

LM40, eccedenze e acconti: il quadro non finisce con LM39

Il quadro LM contiene anche la parte dedicata alla determinazione dell’imposta dovuta. L’Agenzia specifica che al rigo LM40 vengono indicati i crediti d’imposta utilizzabili in diminuzione dell’imposta sostitutiva, entro i limiti previsti per ciascun credito.

Nei righi successivi vengono inoltre gestite eccedenze provenienti dalla dichiarazione precedente e acconti già versati. Questi dati possono essere precompilati utilizzando la dichiarazione dell’anno precedente e i modelli F24, ma anche qui è necessario verificare che coincidano con i versamenti effettivamente eseguiti.

Se dalla dichiarazione emerge un credito che vuoi utilizzare per pagare altre imposte, consulta la guida su compensazione dell’imposta sostitutiva con crediti.

Esempio: professionista con 40.000 euro incassati

Immaginiamo un professionista che nel 2025 abbia incassato 40.000 euro e appartenga a un gruppo con coefficiente di redditività del 78%. Il reddito lordo forfettario è 31.200 euro.

Se nello stesso anno ha versato 6.000 euro di contributi previdenziali obbligatori deducibili e interamente riferibili all’attività, la base prima di eventuali altre componenti scende a 25.200 euro. L’imposta teorica è quindi 3.780 euro con aliquota del 15%, oppure 1.260 euro con aliquota del 5% se ricorrono realmente tutti i requisiti per la nuova attività.

L’esempio serve a mostrare la sequenza di calcolo. Nella dichiarazione reale possono incidere più attività, crediti, acconti, diritti d’autore, eccedenze contributive o altri elementi.

Secondo esempio: due attività con coefficienti diversi

Supponiamo che un contribuente abbia 25.000 euro di compensi da un’attività professionale con coefficiente del 78% e 15.000 euro di ricavi da un’attività appartenente a un gruppo con coefficiente del 40%. Non sarebbe corretto applicare il 78% a tutti i 40.000 euro, né il 40% all’intero ammontare.

Il primo gruppo genera un reddito forfettario di 19.500 euro; il secondo, 6.000 euro. Il reddito lordo complessivo derivante dalle due attività è quindi 25.500 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali e delle altre componenti previste. Questo esempio mostra perché la corretta separazione dei gruppi è più importante del numero formale dei codici ATECO posseduti.

Quadro LM precompilato: 7 controlli prima di accettarlo

  1. Incassi: confronta fatture e corrispettivi con quanto hai effettivamente percepito nel 2025.
  2. ATECO: controlla sia il nuovo codice 2025 sia il codice 2007 utilizzato per il coefficiente.
  3. Coefficiente: verifica che sia quello del gruppo corretto.
  4. Più attività: separa i gruppi quando hanno coefficienti differenti.
  5. Contributi: controlla importi effettivamente versati e riferibilità all’attività.
  6. 5%: non applicarlo automaticamente solo perché la Partita IVA è recente.
  7. Acconti e crediti: confronta il modello con le quietanze F24 e con la dichiarazione precedente.

Per gli errori che possono generare incoerenze con gli altri dati disponibili all’Agenzia abbiamo una guida separata: errori nel quadro LM e RS del forfettario. In questo modo manteniamo distinti l’intento “come si compila” e l’intento “quali errori possono generare controlli”.

Errore nel quadro LM dopo l’invio: cosa fare

Se ti accorgi di un errore dopo aver trasmesso Redditi PF, la soluzione dipende dal momento in cui lo scopri e dall’effetto dell’errore. Entro il termine ordinario può essere possibile inviare una dichiarazione correttiva; successivamente si entra nel campo della dichiarazione integrativa e, quando emerge un maggior debito, del ravvedimento.

La procedura pratica è spiegata nella guida su cosa fare dopo l’invio della dichiarazione dei redditi.

Fonti ufficiali per controllare il quadro LM 2026

  • Agenzia delle Entrate – Quadro LM Redditi PF 2026, con istruzioni e indicazioni sulla precompilazione;
  • Agenzia delle Entrate – Redditi PF Web, per la compilazione telematica;
  • Agenzia delle Entrate – Scadenze dichiarazione precompilata 2026.

Domande frequenti sul quadro LM del regime forfettario

Quale sezione del quadro LM compila il regime forfettario nel 2026?

Nel Modello Redditi PF 2026 i contribuenti in regime forfettario utilizzano la Sezione III del quadro LM, dedicata al regime forfetario disciplinato dalla Legge 190/2014.

Nel quadro LM 2026 devo usare ATECO 2025 o ATECO 2007?

Entrambi hanno un ruolo. Il codice ATECO 2025 è indicato nei dati dell’attività di LM21, mentre nei righi LM22-LM27 le istruzioni richiedono ancora il codice ATECO 2007 per individuare il coefficiente di redditività nella fase transitoria.

Nel quadro LM devo indicare fatturato o incassi?

Nel regime forfettario opera il principio di cassa: per determinare il reddito occorre verificare i ricavi o compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, non limitarsi al totale delle fatture emesse.

Se ho più codici ATECO devo compilare più righi LM?

Non sempre. Se le attività rientrano nello stesso gruppo merceologico con lo stesso coefficiente, i dati possono essere aggregati secondo le istruzioni; se appartengono a gruppi differenti, i componenti positivi devono essere separati nei righi previsti.

Dove si indicano i contributi INPS nel quadro LM?

Per i contribuenti forfettari i contributi previdenziali obbligatori riferibili all’attività e deducibili secondo le regole applicabili vengono gestiti nel rigo LM35. I dati precompilati presenti nel foglio informativo devono essere verificati.

Posso accettare il quadro LM precompilato senza controllarlo?

È sconsigliato. L’Agenzia utilizza fatture elettroniche, corrispettivi e altre informazioni disponibili, ma il contribuente deve verificare incassi, codici attività, contributi, crediti e acconti prima dell’invio.

Dove viene calcolata l’imposta sostitutiva del forfettario?

Il quadro LM porta dai ricavi o compensi al reddito imponibile e all’imposta sostitutiva; per il regime forfettario il risultato dell’imposta è esposto al rigo LM39, prima della gestione di crediti ed eccedenze nei righi successivi.

Se sbaglio il quadro LM posso correggere la dichiarazione?

Sì, ma la procedura dipende da quando scopri l’errore e dal suo effetto fiscale. Può essere necessaria una dichiarazione correttiva o integrativa e, se emerge un maggior debito, anche il ravvedimento.

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