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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Compensare l’imposta sostitutiva forfettario 2026: crediti e F24

Chi applica il regime forfettario può utilizzare crediti fiscali validi e disponibili per ridurre o pagare l’imposta sostitutiva. Nel 2026 bisogna però distinguere due meccanismi diversi: alcuni crediti d’imposta entrano direttamente nel quadro LM della dichiarazione e riducono l’imposta dovuta; altri crediti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, se la disciplina dello specifico credito lo consente.

Per il debito del regime forfettario i codici tributo restano 1790 per il primo acconto, 1791 per il secondo acconto o l’acconto in unica soluzione e 1792 per il saldo. La risoluzione istitutiva dell’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che il codice 1792 può essere utilizzato anche nella colonna degli importi a credito compensati.

Si può compensare l’imposta sostitutiva del regime forfettario?

Sì. Un credito fiscale utilizzabile in compensazione può ridurre il saldo o gli acconti dell’imposta sostitutiva mediante F24. Non è però sufficiente avere genericamente un “credito”: occorre verificare la sua origine, l’importo residuo, il momento dal quale è utilizzabile, eventuali limiti e gli adempimenti richiesti.

Per esempio, un credito IRPEF risultante da una precedente dichiarazione può essere utilizzato per compensare un debito dell’imposta sostitutiva, quando risulta disponibile e correttamente esposto. Lo stesso principio può valere per altri crediti tributari o contributivi, ma soltanto nel rispetto delle regole previste per la specifica tipologia di credito.

Crediti nel quadro LM40 e crediti utilizzati con F24: non sono la stessa cosa

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello Redditi PF 2026 prevedono nel rigo LM40 l’indicazione dei crediti d’imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell’imposta sostitutiva dovuta. Questi crediti agiscono direttamente nel calcolo della dichiarazione, fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva risultante dal quadro LM.

La compensazione con F24 avviene invece nella fase del pagamento: si espone un debito con il relativo codice tributo e, nella stessa delega, un credito utilizzabile in compensazione con il proprio codice e anno di riferimento.

La distinzione è importante perché non tutti i crediti seguono lo stesso percorso. Prima di compilare l’F24 conviene verificare se il beneficio deve essere indicato nel quadro LM, se è riportabile, se è compensabile oppure se può essere chiesto a rimborso secondo la disciplina specifica.

Le istruzioni ufficiali sono disponibili nella pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata al quadro LM del modello Redditi PF 2026.

Quale credito usare nel quadro LM e quale in F24: tabella di scelta

Nel regime forfettario non esiste un unico contenitore per tutti i crediti fiscali. Prima di usare una somma bisogna distinguere la riduzione dell'imposta nella dichiarazione dalla compensazione del debito già liquidato. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate al quadro LM di Redditi PF 2026 descrivono la funzione dei singoli righi.

Credito o situazioneDove si gestisceAttenzione
Credito d'imposta ammesso in diminuzione della sostitutivaLM40, entro il limite dell'imposta LM39Non ogni credito generico spetta in LM40: vale la disciplina del beneficio
Ritenute subite che possono essere scomputate nella dichiarazioneLM41, nei casi previstiNon confonderle con un credito IRPEF pregresso da quadro RX
Eccedenza della sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazioneLM43 / LM44 e relativa liquidazioneVa ricostruita l'eccedenza e l'utilizzo precedente
Credito IRPEF dell'anno ordinario ancora disponibileF24 (di regola codice 4001)Da verificare prima il credito risultante in Redditi PF/quadro RX
Credito IVA dell'ultimo anno ordinario, dopo eventuali rettificheF24 (normalmente codice 6099) oppure rimborsoRegole IVA specifiche, non è una detrazione IVA dell'anno forfettario
Credito agevolativo con utilizzo F24 previsto dalla sua normaF24 con codice dedicatoControllare esistenza del credito, quadro dichiarativo, massimali e decorrenza
Credito relativo al saldo dell'imposta sostitutiva già maturato1792 a credito quando applicabileNon creare un credito a partire da una previsione o da un F24 non verificato

Per esempio, un credito personale indicato come IRPEF a credito nella dichiarazione precedente non si trasforma automaticamente in un credito LM40, e non si può utilizzare la medesima somma sia nel quadro LM sia in F24. La quota non utilizzata di alcuni crediti ammessi in LM40 può confluire negli appositi campi del quadro RN, secondo le istruzioni del singolo beneficio: non va trattata come compensabile senza un titolo specifico.

Esempio completo: credito LM40 e credito IRPEF usato in F24

Ipotizziamo, per semplicità, un contribuente forfettario che nel quadro LM calcoli 2.500 euro di imposta sostitutiva (LM39) e abbia diritto a 500 euro di credito d'imposta effettivamente ammesso in diminuzione nel LM40. Supponiamo inoltre che non intervengano altre voci di liquidazione e che il contribuente abbia un credito IRPEF pregresso disponibile di 1.200 euro.

FaseCalcolo didatticoImporto
Determinazione della sostitutivaLM392.500 €
Credito ammesso nella liquidazioneLM40− 500 €
Imposta da pagare prima del F242.500 − 5002.000 €
Credito IRPEF compensato in F24Codice credito 4001, se pertinente− 1.200 €
Versamento residuo tramite F24Debito 1792 − credito compensato800 €

La sottrazione in LM40 e la compensazione F24 sono passaggi distinti: 500 euro riducono l'imposta in dichiarazione, mentre 1.200 euro pagano parte del debito residuo in F24. Se le regole del credito lo richiedono, è necessario rispettare anche altri adempimenti e controlli prima dell'invio. L'esempio non è una simulazione completa di Redditi PF e non considera acconti, ritenute e altre eccedenze.

Caso concreto del 2026: credito per investimenti in start-up e PMI innovative

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 10 febbraio 2026 ha chiarito che, in presenza dei requisiti per gli investimenti agevolati in start-up e PMI innovative, anche i forfettari possono beneficiare della trasformazione della detrazione IRPEF non fruita per incapienza in credito d'imposta prevista dall'articolo 2 della legge 162/2024. Il credito risultante può, alle condizioni della disciplina, essere impiegato in dichiarazione o in compensazione, anche per l'imposta sostitutiva del forfettario.

Questa possibilità non rende tutte le detrazioni IRPEF automaticamente convertibili in crediti compensabili. Serve un'agevolazione che preveda espressamente la trasformazione e occorre dimostrare investimento, detrazione spettante, incapienza e residuo utilizzabile. Prima di applicare il beneficio è necessario verificare il relativo quadro dichiarativo e l'eventuale codice tributo, senza attribuire arbitrariamente il credito a LM40.

Codici tributo 1790, 1791 e 1792

Codice tributoUtilizzo
1790Primo acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfettario
1791Secondo acconto oppure acconto in unica soluzione
1792Saldo dell’imposta sostitutiva; utilizzabile anche come importo a credito compensato nei casi previsti

L’Agenzia delle Entrate conferma questi codici nella propria ricerca ufficiale dei codici tributo.

Il codice 1793 non riguarda il primo acconto del regime forfettario: appartiene al precedente regime fiscale di vantaggio. Confondere i due regimi può determinare una non corretta imputazione del versamento.

Per aliquote, saldo e acconti consulta anche la guida sull’imposta sostitutiva al 5% o al 15%.

Quando usare il codice 1792 a credito

La risoluzione n. 59/E del 2015, con cui sono stati istituiti i codici del regime forfettario, specifica che il codice 1792 è utilizzabile anche in corrispondenza degli importi a credito compensati. Questo consente di utilizzare in F24 un credito relativo al saldo dell’imposta sostitutiva quando il credito risulta correttamente disponibile.

Non bisogna però creare il credito manualmente partendo da una stima o da un semplice versamento che si ritiene eccedente. Prima della compensazione occorre verificare da quale dichiarazione o versamento deriva, quanto ne resta disponibile e quale anno di riferimento deve essere indicato.

Il testo ufficiale della risoluzione istitutiva dei codici 1790, 1791 e 1792 è disponibile nella banca dati del Dipartimento delle Finanze.

Quali crediti possono essere utilizzati in compensazione?

La possibilità di compensare dipende sempre dalla natura del credito. Tra le situazioni che possono presentarsi ci sono crediti IRPEF risultanti dalla dichiarazione, eccedenze di versamento, crediti d’imposta agevolativi, crediti IVA provenienti da periodi precedenti e crediti previdenziali riconosciuti dalla gestione competente.

Questa elencazione non significa che ogni credito sia liberamente compensabile nello stesso momento. Per alcuni crediti esistono limiti, decorrenze, soglie, visto di conformità o modalità telematiche specifiche. La norma che istituisce il credito e la dichiarazione da cui emerge restano quindi il primo controllo da effettuare.

Esempio di compensazione nel modello F24

Supponiamo che dalla dichiarazione risultino un saldo dell’imposta sostitutiva di 1.200 euro e un credito IRPEF disponibile e utilizzabile di 700 euro.

  • Debito imposta sostitutiva: 1.200 euro con codice 1792.
  • Credito IRPEF: 700 euro con il codice tributo relativo alla sua origine.
  • Saldo residuo da versare: 500 euro.

L’anno di riferimento del debito e quello del credito devono essere compilati correttamente. Il codice del credito non può essere scelto in modo generico: dipende dalla dichiarazione e dall’imposta da cui il credito deriva.

Credito superiore a 5.000 euro e visto di conformità

Per determinati crediti relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle imposte sostitutive e all’IRAP, l’utilizzo in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro annui richiede, in via generale, il visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito, salvo specifiche esclusioni o regimi premiali applicabili.

La stessa Agenzia delle Entrate ricorda la soglia dei 5.000 euro anche nelle istruzioni 2026 per i crediti risultanti dalla dichiarazione. Prima dell’utilizzo va quindi verificata la disciplina del credito concreto e non soltanto l’importo del singolo F24.

Come presentare l’F24 con compensazione

Il titolare di Partita IVA presenta il modello F24 con modalità telematiche. Quando vengono utilizzati crediti in compensazione possono essere richiesti specifici canali dell’Agenzia delle Entrate in base al tipo di credito e alla normativa applicabile; per gli F24 a saldo zero la trasmissione deve comunque avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Per esempio, l’Agenzia precisa che l’F24 utilizzato per compensare un credito risultante dal modello 730/2026 deve essere presentato esclusivamente tramite i propri servizi telematici o tramite intermediario. Per questo non è prudente scegliere il canale di invio senza prima considerare l’origine del credito.

Quando la compensazione può essere bloccata o contestata

  • il credito non risulta ancora dalla dichiarazione richiesta;
  • il credito non è ancora utilizzabile secondo la sua disciplina;
  • manca il visto di conformità quando obbligatorio;
  • il credito è già stato utilizzato;
  • sono stati superati limiti o soglie previsti per quel credito;
  • il codice tributo o l’anno di riferimento sono errati;
  • la delega viene sospesa per controlli preventivi.

Crediti oltre 5.000 euro: visto, dichiarazione e decorrenza

Per i crediti relativi a imposte sui redditi e imposte sostitutive usati in compensazione orizzontale oltre 5.000 euro annui, la regola generale richiede il visto di conformità o un'alternativa ammessa, la dichiarazione da cui emerge il credito già presentata e, nei casi previsti, l'utilizzo dal decimo giorno successivo all'invio. Possono applicarsi specifici esoneri: la verifica va effettuata sul credito effettivamente utilizzato, non soltanto sulla sua consistenza.

Ad esempio un credito dichiarato di 8.000 euro, compensato orizzontalmente per 3.000 euro nell'anno, non supera per questa sola compensazione la soglia di utilizzo di 5.000 euro. Tuttavia eventuali F24 successivi vanno sommati e il frazionamento artificioso dei pagamenti non consente di eludere i requisiti. Per i crediti derivanti dal modello 730 valgono anche le istruzioni sul quadro I.

Dal 2026 i carichi fiscali scaduti oltre 50.000 euro possono bloccare la compensazione

Dal 1° gennaio 2026 la legge 199/2025, articolo 1, comma 116, ha ridotto da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei carichi fiscali scaduti che possono impedire le compensazioni orizzontali ai sensi dell'articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006. Il dossier ufficiale della Camera dei deputati conferma la soglia. Si tratta di un controllo sui debiti scaduti, non di un limite di 50.000 euro all'ammontare del credito fiscale.

Prima di inviare l'F24 occorre verificare natura dei carichi, termini scaduti, eventuali sospensioni e altre condizioni previste dalla normativa. Resta inoltre distinto il divieto relativo a determinati debiti erariali scaduti da importi inferiori e le eccezioni per particolari crediti contributivi o premi assicurativi.

F24 a saldo zero e codice 1792 a credito: due controlli distinti

Un F24 interamente compensato va comunque trasmesso con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e ne va verificata la ricevuta positiva: un modello compilato ma non inviato o scartato non estingue il debito. Per i dettagli consulta la guida all'F24 a saldo zero.

Il codice 1792 può essere utilizzato anche come credito, ma solo se esiste una reale eccedenza della stessa imposta sostitutiva, come conferma la scheda dell'Agenzia. Se usi un credito IRPEF per pagare la sostitutiva, il 1792 va invece a debito per il saldo e il credito usa il suo codice (normalmente 4001, quando pertinente), con anni di riferimento coerenti.

La compensazione non cambia il calcolo dell’imposta

Compensare un debito in F24 significa utilizzare un credito per pagare, in tutto o in parte, una somma già dovuta. Non modifica il calcolo del reddito e delle tasse nel regime forfettario.

Diverso è il caso dei crediti d’imposta indicati nel rigo LM40: quelli ammessi dalla disciplina possono ridurre direttamente l’imposta sostitutiva nel quadro LM. È proprio questa la differenza principale tra credito utilizzato “in diminuzione” in dichiarazione e credito utilizzato “in compensazione” nel modello F24.

Domande frequenti sulla compensazione della sostitutiva

Posso compensare l’imposta sostitutiva forfettaria con crediti fiscali?

Sì, se il credito è disponibile e la sua disciplina ne ammette l'utilizzo. Va distinta la riduzione nel quadro LM dalla compensazione in F24.

Qual è la differenza tra crediti LM40 e crediti usati in F24?

LM40 riduce direttamente l'imposta sostitutiva quando il beneficio lo consente. L'F24 utilizza invece un credito per pagare un debito già liquidato.

A cosa servono i codici 1790, 1791 e 1792?

1790 è il primo acconto, 1791 il secondo o unico acconto e 1792 il saldo della sostitutiva del regime forfettario.

Il codice 1792 può essere messo anche a credito nell'F24?

Sì, se esiste un'eccedenza effettiva della stessa imposta sostitutiva. Non è il codice da usare per un diverso credito IRPEF o IVA.

Un credito IRPEF del vecchio regime può compensare il saldo 1792?

In generale sì. Il credito IRPEF usa il proprio codice, normalmente 4001 quando pertinente, e il saldo forfettario il 1792 a debito.

Posso utilizzare il credito per investimenti in start-up innovative nel forfettario?

La risposta n. 29/2026 dell'Agenzia riconosce l'accesso al credito per detrazione non fruita da incapienza, se sussistono i requisiti della legge 162/2024.

Oltre 5.000 euro di compensazione serve il visto di conformità?

Per determinati crediti in compensazione orizzontale, di regola sì, salvo esoneri; verificare dichiarazione, decorrenza e utilizzi annuali.

Che cosa cambia dal 2026 per i debiti fiscali scaduti?

La soglia di determinati carichi scaduti che possono bloccare compensazioni orizzontali è scesa a 50.000 euro, alle condizioni di legge.

Devo inviare l'F24 se il saldo finale è zero?

Sì. Occorre la trasmissione tramite i servizi telematici dell'Agenzia e la ricevuta positiva; la sola compilazione non basta.

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