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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Fattura a cliente in Spagna nel forfettario: B2B, B2C e IVA

Se sei in regime forfettario e devi fatturare un servizio a un cliente in Spagna, la prima verifica è capire se il cliente agisce come impresa/professionista (B2B) oppure come privato consumatore (B2C). Per una normale prestazione B2B resa a un'impresa spagnola, l'art. 7-ter del DPR 633/1972 porta la territorialità IVA in Spagna: non addebiti IVA italiana, utilizzi normalmente N2.1 e indichi l'inversione contabile. Per un privato spagnolo la regola è diversa.

Questa guida riguarda soprattutto le prestazioni di servizi. Per beni, esportazioni e altri Paesi consulta la guida generale sulla fattura elettronica a cliente estero nel forfettario.

Fattura a cliente spagnolo: B2B e B2C in breve

CasoRegolaNatura IVAVIES / Intrastat
Servizio B2B a impresa spagnolaArt. 7-ter; inversione contabile in SpagnaN2.1VIES da verificare; INTRA-1 quater normalmente rilevante
Servizio B2C a privato spagnoloDi regola luogo del prestatore, salvo eccezioniN2.2 nella normale operazione territorialmente italiana del forfettarioNon per la normale prestazione B2C
Servizio elettronico B2CPuò essere tassato nel Paese del consumatoreDa verificareValutare disciplina OSS

Servizio B2B a un'azienda spagnola: quale IVA applicare?

Se il cliente è un'impresa o un professionista stabilito in Spagna e acquista il servizio nell'ambito della propria attività, una prestazione di servizi generica B2B segue normalmente l'art. 7-ter. Il luogo di tassazione è quello del committente e la prestazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.

Il forfettario italiano non applica né il 22% italiano né il 21% spagnolo. Il cliente soggetto passivo assolve l'imposta in Spagna tramite inversione contabile, quando ricorrono le condizioni. La Commissione europea conferma che, per i servizi B2B transfrontalieri nell'UE, il luogo di imposizione è normalmente dove è stabilito il cliente.

Verifica la Partita IVA spagnola nel VIES

Prima di fatturare, verifica il numero IVA del cliente nel VIES della Commissione europea. Un esito valido conferma che il numero risulta registrato per gli scambi transfrontalieri UE alla data del controllo; è opportuno conservarne la prova.

Anche la Partita IVA italiana del prestatore deve essere inclusa nell'archivio VIES per le operazioni intracomunitarie che lo richiedono. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio telematico di inclusione nell'archivio.

RF19, N2.1 e INVCONT: come compilare la fattura elettronica

  • Tipo documento: normalmente TD01;
  • Regime fiscale: RF19;
  • IdPaese: ES;
  • IdCodice: identificativo IVA spagnolo del cliente;
  • CodiceDestinatario: XXXXXXX, se il cliente non dispone di recapito SdI italiano;
  • CAP: normalmente 00000 nell'anagrafica estera XML;
  • Natura IVA: N2.1;
  • AltriDatiGestionali: per le operazioni UE interessate, la guida dell'Agenzia indica INVCONT nel campo TipoDato.

La Guida dell'Agenzia delle Entrate alla compilazione della fattura elettronica identifica N2.1 per le operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e specifica INVCONT per le operazioni UE di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera a).

Quale dicitura mettere?

Per una prestazione generica B2B a un soggetto passivo spagnolo puoi usare una formula chiara come:

Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/1972 – inversione contabile.

È diversa dalla dicitura della normale fattura nazionale del forfettario. Per quel caso consulta la guida sulla dicitura della fattura nel regime forfettario.

N2.1 o N2.2 per un cliente in Spagna?

Non scegliere N2.2 automaticamente solo perché sei forfettario. Se la normale prestazione B2B è fuori dal campo territoriale italiano per l'art. 7-ter, la Natura coerente è N2.1. N2.2 è invece il codice tipico della normale operazione del forfettario che resta territorialmente rilevante in Italia.

Per capire la differenza tra “IVA 0%”, assenza di IVA e codici Natura consulta anche IVA in fattura nel regime forfettario.

Entro quando emettere la fattura B2B alla Spagna?

Per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE e non soggette in Italia ai sensi dell'art. 7-ter, la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La circolare 26/E/2022 ha chiarito che anche la trasmissione dei dati dell'operazione transfrontaliera segue questo termine.

Non bisogna quindi applicare automaticamente il termine dei 12 giorni previsto per altre fatture. Per il quadro generale consulta quando inviare la fattura elettronica allo SdI.

Intrastat: una fattura alla Spagna va dichiarata?

Per una prestazione di servizi generica B2B resa a un soggetto passivo spagnolo, l'operazione rientra normalmente nel modello INTRA-1 quater, salvo specifiche esclusioni legate alla natura del servizio o al trattamento dell'operazione.

La periodicità non è sempre trimestrale. Per i servizi resi, nel 2026 la presentazione è trimestrale se in nessuno dei quattro trimestri precedenti l'ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi UE ha superato 50.000 euro; è mensile quando la soglia viene superata secondo le regole applicabili. Il termine ordinario è il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Se la fattura è inferiore a 1.000 euro cambia qualcosa?

No. Una fattura da 800 o 900 euro non è automaticamente esclusa da art. 7-ter, VIES o Intrastat. L'importo della singola fattura non è la soglia che decide il trattamento B2B intracomunitario.

L'importo incide invece sul bollo: se ricorrono i presupposti e la fattura supera 77,47 euro, va verificato il bollo da 2 euro.

Bollo da 2 euro sulla fattura alla Spagna

Per una prestazione non soggetta a IVA italiana ex art. 7-ter superiore a 77,47 euro, il bollo da 2 euro è in linea generale dovuto salvo specifiche esclusioni. Il cliente estero non rende automaticamente la fattura esente dal bollo.

L'Agenzia precisa inoltre che i documenti transfrontalieri con CodiceDestinatario XXXXXXX sono esclusi dall'integrazione automatica dell'elenco B: ciò non equivale a un'esenzione. Per le regole operative consulta il bollo sulle fatture elettroniche.

Cliente privato spagnolo: non usare automaticamente reverse charge

Se il cliente è un consumatore privato, per i servizi B2C il luogo di tassazione è normalmente quello del prestatore, salvo eccezioni. In una normale prestazione territorialmente italiana, il forfettario non applica IVA per il proprio regime e usa normalmente N2.2: l'assenza dell'imposta non dipende dal reverse charge.

Servizi elettronici, immobili, eventi, trasporti e altre fattispecie possono seguire regole diverse. Il caso è approfondito nella guida sulla fattura a cliente privato UE.

Canarie, Ceuta e Melilla: attenzione al territorio IVA

La Commissione europea segnala che Isole Canarie, Ceuta e Melilla non rientrano nel territorio in cui si applicano le normali regole IVA UE. Se il cliente è stabilito in uno di questi territori, non usare automaticamente la stessa configurazione prevista per Madrid, Barcellona, Valencia o le Baleari.

Esempio: traduttore forfettario, fattura da 800 euro a Madrid

Un traduttore italiano forfettario presta un servizio professionale a una società di Madrid con numero IVA valido nel VIES. Per la normale prestazione generica B2B: RF19, IdPaese ES, XXXXXXX, Natura N2.1, riferimento all'art. 7-ter e inversione contabile. Va verificato il bollo da 2 euro e l'INTRA-1 quater; la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo all'effettuazione.

Per tutti i passaggi operativi, dalla raccolta dei dati fino all'esito SdI, consulta come emettere una fattura nel regime forfettario.

Lo SdI consegna la fattura al cliente spagnolo?

Il file XML va trasmesso allo SdI per gli adempimenti italiani, usando normalmente XXXXXXX per il destinatario estero. Lo SdI però non recapita il documento al normale canale di fatturazione spagnolo del cliente: è quindi opportuno inviare anche una copia leggibile, per esempio PDF, tramite email o altro canale concordato.

Errori da evitare

  • applicare il 22% italiano o il 21% spagnolo a una normale prestazione B2B ex art. 7-ter;
  • usare N2.2 automaticamente solo perché sei forfettario;
  • scrivere reverse charge a un cliente privato;
  • non verificare il VIES;
  • pensare che sotto 1.000 euro non serva mai Intrastat;
  • considerare Intrastat sempre trimestrale;
  • dimenticare il termine del 15 del mese successivo;
  • dimenticare il bollo quando dovuto;
  • trattare Canarie, Ceuta o Melilla come normale territorio IVA UE.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

Che IVA metto in fattura a un'azienda spagnola?

Per una normale prestazione B2B ex art. 7-ter non addebiti IVA italiana né IVA spagnola. Il cliente assolve l'imposta in Spagna tramite inversione contabile, quando ricorrono le condizioni.

N2.1 o N2.2 per un servizio a cliente spagnolo?

Per la normale prestazione B2B fuori campo in Italia per art. 7-ter si usa N2.1. N2.2 è invece tipico della normale operazione del forfettario territorialmente italiana.

Serve il VIES per un cliente spagnolo con Partita IVA?

Per una normale operazione B2B intracomunitaria va verificata la posizione VIES del cliente e la propria abilitazione alle operazioni UE. È opportuno conservare la verifica.

Una fattura sotto 1.000 euro alla Spagna va in Intrastat?

L'importo inferiore a 1.000 euro non crea da solo un'esenzione. Per una prestazione generica B2B va verificato l'INTRA-1 quater; la periodicità dipende dalle soglie complessive delle operazioni.

Entro quando emetto la fattura B2B a un cliente spagnolo?

Per le prestazioni generiche ex art. 7-ter rese a soggetti passivi di un altro Stato UE, la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

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