Nella fattura del regime forfettario è opportuno indicare chiaramente che l’operazione è effettuata ai sensi della Legge 190/2014 e che, nelle normali operazioni interne, non viene addebitata l’IVA. Non esiste però una “frase magica” unica: ciò che conta è che la fattura riporti il corretto riferimento normativo e che i campi elettronici siano coerenti con il regime applicato.
Una formulazione semplice e completa può essere: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive modificazioni – regime forfettario, non soggetta a IVA”. Per i compensi professionali può essere aggiunta la nota sulla mancata applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della stessa legge.
Dicitura fattura forfettario: esempio pratico
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive modificazioni – regime forfettario, non soggetta a IVA.
Se sei un professionista e il cliente sarebbe normalmente tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto, puoi aggiungere:
Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014 e successive modificazioni.
Per vedere questi elementi inseriti in una fattura completa consulta il nostro esempio di fattura nel regime forfettario.
Dove inserire la dicitura nella fattura elettronica
Nella fattura elettronica il testo può essere inserito nel campo destinato alla causale o alle annotazioni del documento. La dicitura testuale deve però essere coerente con i campi strutturati dell’XML: per un forfettario il regime fiscale è RF19 e, nelle normali operazioni interne non soggette a IVA per effetto del regime, viene normalmente utilizzata la natura N2.2.
Per XML, SdI, tempi di invio, bollo e conservazione consulta la guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.
RF19, N2.2 e dicitura: tre cose diverse
| Elemento | A cosa serve |
|---|---|
| RF19 | Identifica nel file XML il regime fiscale forfettario del cedente/prestatore |
| N2.2 | Indica la natura dell’operazione non soggetta a IVA nelle normali fatture interne del forfettario |
| Dicitura testuale | Spiega il riferimento normativo e il motivo della mancata applicazione dell’IVA |
Il 5% e il 15% non sono aliquote IVA e non vanno inseriti nel campo aliquota della fattura: sono le aliquote dell’imposta sostitutiva sul reddito del contribuente.
La dicitura sulla ritenuta d’acconto serve sempre?
No. Il comma 67 della Legge 190/2014 stabilisce che i ricavi e compensi dei contribuenti forfettari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che il contribuente rilasci apposita dichiarazione.
La nota è quindi particolarmente utile quando fatturi un compenso professionale a un’impresa o a un professionista che, nel regime ordinario, sarebbe tenuto a operare la ritenuta. Se fatturi a un consumatore privato, il tema della ritenuta non si pone nello stesso modo.
Bollo da 2 euro: la dicitura non lo sostituisce
Se la fattura contiene operazioni non soggette a IVA per un importo superiore alla soglia prevista, può essere dovuta l’imposta di bollo da 2 euro. Nella fattura elettronica il bollo viene indicato tramite gli appositi campi XML: non basta scrivere una frase nelle note.
Per importi, scadenze e correzioni consulta la guida dedicata al bollo sulle fatture elettroniche.
Fattura a cliente estero: non copiare automaticamente N2.2
La dicitura generale del regime forfettario può restare utile anche quando fatturi all’estero, ma il trattamento IVA dell’operazione deve essere valutato separatamente. Per molti servizi B2B verso soggetti esteri, ad esempio, il problema è la territorialità IVA e può essere necessario utilizzare una natura diversa da N2.2 e richiamare l’articolo 7-ter del DPR 633/1972.
Per questo evita di usare lo stesso modello per qualsiasi cliente estero e verifica la guida sulla fattura elettronica a cliente estero.
Prestazioni sanitarie: attenzione alle regole speciali
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche possono operare regole speciali sul canale di trasmissione e sul Sistema Tessera Sanitaria. Anche qui non basta copiare la stessa fattura elettronica usata per un normale cliente B2B.
Dicitura vecchia o nuova: devo citare tutte le leggi successive?
Non è necessario trasformare la fattura in un elenco di tutte le norme che hanno modificato il regime. Una formula che richiami l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 e le successive modificazioni identifica in modo chiaro il fondamento del regime. L’importante è che la fattura sia coerente anche nei campi XML e nel trattamento concreto dell’operazione.
Esempio con professionista forfettario
Un consulente forfettario emette una fattura da 1.000 euro a una società italiana. Nella normale fattura interna indica RF19, natura N2.2, corrispettivo senza IVA, bollo se dovuto e una causale che richiama la Legge 190/2014. Poiché il cliente è un sostituto d’imposta, inserisce anche la dichiarazione di non assoggettamento alla ritenuta ai sensi del comma 67.
Errori da evitare nella dicitura del forfettario
- scrivere semplicemente “IVA esente” quando l’operazione è non soggetta;
- confondere N2.2 con N4;
- inserire il 5% o il 15% come aliquota IVA;
- applicare la ritenuta d’acconto come se fossi in ordinario;
- usare automaticamente N2.2 anche per operazioni estere particolari;
- dimenticare il bollo quando dovuto;
- usare una dicitura corretta ma campi XML incoerenti.
Domande frequenti
Puoi indicare che l’operazione è effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive modificazioni e che non è soggetta a IVA per effetto del regime forfettario.
No. Non esiste una formula unica obbligatoria parola per parola: deve risultare chiaro il riferimento normativo e il corretto trattamento IVA dell’operazione.
Per i compensi professionali verso sostituti d’imposta è utile indicare il non assoggettamento alla ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014.
Per le normali operazioni interne non soggette per effetto del regime viene normalmente utilizzata N2.2. Le operazioni estere o particolari possono richiedere codici diversi.
No. Nella fattura elettronica il bollo deve essere gestito negli appositi campi XML quando è dovuto.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014 – regime forfettario, commi 54-89
- Agenzia delle Entrate – fatturazione elettronica e compilazione XML
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
