
Anche nel corso del 2023, come per l’anno precedente, molte partite IVA in regime forfettario verranno aperte. Se stai pensando di aprire una nuova attività, vorrai sicuramente sapere come emettere una fattura nel regime forfettario secondo le norme attuali.
Oggi il regime forfettario rappresenta una grande opportunità per tutti i contribuenti che possono applicarlo alla propria partita Iva.
I vantaggi che ottieni dalla sua applicazione sono moltissimi, dalla possibile riduzione dei contributi INPS al grande risparmio sulle imposte da versare.
Il limite di fatturato è di 85.000 € all’anno e devi prestare attenzione a non superarlo per continuare a mantenerlo l’anno successivo. Al posto della tradizionale IRPEF a scaglioni, si versa un imposta sostitutiva, che oscilla dal 15% al 5% a seconda dei casi.
I costi che puoi portare in detrazione, vengono calcolati in modo forfettario mediante un coefficiente di redditività, che varia a seconda del tipo di attività svolta.
I coefficienti variano in base all’attività svolta, per conoscerne i valori leggi la guida ai coefficienti di redditività.
Due parole su chi siamo: il nostro team è specializzato in regime forfettario ed operiamo sul territorio ed online gestendo moltissime attività. Con il nostro abbonamento ti garantiamo la gestione della tua partita IVA tramite un consulente dedicato. Dopo questa premessa, ti auguriamo buona lettura e non esitare a contattarci per informazioni ed eventuali dubbi.
Vuoi aprire la Partita IVA senza errori?
Il nostro team ti segue passo dopo passo: apertura gratuita, consulenza dedicata e zero stress.
Indice dei contenuti
Fattura nel regime forfettario: regole base
Se adotti il regime forfettario, la prima cosa da sapere è che non devi tenere una contabilità ai fini Iva. Questo significa che le tue fatture non devono essere rilevate in nessun libro contabile a differenza di quanto avviene in regime semplificato.
Vediamo allora come devi comportarti con la tua fattura nel regime forfettario.
Le fatture e le bolle doganali devono essere conservate e numerate tutte.
Nei casi in cui si è esonerati dall’obbligo di fattura, il contribuente forfettario deve comunque rilasciare scontrino o ricevuta fiscale. Laddove si devono emettere corrispettivi questi ultimi devono essere certificati.
Il contribuente in regime forfettario che non svolge una delle attività elencate nell’articolo 2 del DPR 696/1996 (vendita tabacchi, carburante o giornali) deve emettere e conservare fattura, e nei casi di esonero della fattura, è necessario emettere e conservare lo scontrino fiscale o la ricevuta.
Vediamo come deve essere emessa una fattura da chi usufruisce del regime forfettario nell’anno 2023 e non ha l’obbligo di fatturazione elettronica:
- deve contenere tutti i dati indicati nell’articolo 21 del DPR n.633/1972;
- deve contenere la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”
per indicare che chi emette fattura beneficia del nuovo regime forfettario; - non deve esporre l’Iva.
La dicitura per il professionista
Se sei un professionista ordinariamente il tuo committente esercita la funzione di sostituto d’imposta dell’art. 25 del DPR 600/73.
Questo significa che la tua fattura nasce con decurtazione del pagamento da parte del tuo committente della ritenuta d’acconto. La ritenuta d’acconto, per i liberi professionisti, è pari al 20%.
La prima grande differenza tra un professionista che adotta il regime forfettario ed un professionista in regime ordinario semplificato è l’assenza per il primo dell’applicazione della ritenuta d’acconto.
Proprio per togliere al committente l’incombenza di sostituto d’imposta, occorre segnalarlo espressamente nella fattura.
La dicitura da indicare nella fattura regime forfettario del professionista è la seguente:
“Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto in quanto contribuente in regime forfettario”.
La dicitura da indicare ai fini Iva
La seconda grande differenza tra una partita Iva in regime forfettario ed una che adotta un regime ordinario è l’assenza nella prima della rivalsa Iva sui clienti.
In sostanza chi è forfettario non applica l’Iva.
Nella fattura regime forfettario, la dicitura Iva da utilizzare è la seguente:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”.
Imposta di bollo nella fattura
Precisiamo che la marca da bollo da applicare è pari a 2,00 €.
La fattura emessa dai contribuenti forfettari, non comportano l’addebito dell’Iva, ma deve prevedere la marca da bollo.
Pertanto, sull’originale della fattura emessa che supera l’importo di 77,47 €, si deve applicare una marca da bollo da 2,00 €.
La stessa va rilasciata al cliente, mentre la copia con l’ID va conservata dal forfettario.
Assolvimento virtuale imposta di bollo
I contribuenti che adottano il regime forfettario e non hanno obbligo di fattura elettronica possono assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale.
Occorre un’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate che può essere richiesta in via preventiva o in via consuntiva.
Nel primo caso, si dovrà comunicare all’Agenzia un preventivo del volume di fatture che saranno emesse nell’arco dell’anno.
Attraverso questa modalità di comunicazione, verrà calcolato il valore della marca da bollo virtuale che potrà essere versata attraverso modello F24 con i codici tributo istituiti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 12/E del 2015.
Nel secondo caso invece, la trasmissione da parte del forfettario all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire l’anno successivo a quello di emissione della fattura, nel mese di gennaio.
La comunicazione dovrà contenere il numero di documenti emessi nell’arco dell’anno.
Con quest’ultima procedura, il calcolo dell’imposta di bollo virtuale potrà essere calcolata in modo puntuale e tener conto di un eventuale credito d’imposta accumulato nell’anno precedente.
Regime Forfettario e fattura elettronica
Come spiegato nella nostra guida obbligo fattura elettronica forfettari, l’obbligo è scattato dal 1 Luglio 2022, ma non per tutti i forfettari.
Sono obbligati ad emettere fatture elettroniche solamente i forfettari che nel 2021 hanno superato la soglia di 25.000€ di ricavi.
Per tutti gli altri, ovvero i forfettari che nel 2021 sono stati sotto la soglia di 25.000€ o che hanno aperto la partita iva a partire dal 2022, l’obbligo scatterà dal 1° Gennaio 2024.
Imposta di bollo e fatture elettroniche
Dal 1 Gennaio 2019, il bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagato trimestralmente tramite Modello F24.
I nuovi codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 per i bolli sulle fatture emesse nel primo trimestre;
- 2522 per i bolli sulle fatture emesse nel secondo trimestre;
- 2523 per i bolli sulle fatture emesse nel terzo trimestre;
- 2524 per i bolli sulle fatture emesse nel quarto trimestre;
- 2525 per eventuali sanzioni sul tardivo pagamento;
- 2526 per eventuali interessi sul tardivo pagamento.
Nella fattura elettronica dovrà essere specificato che l’imposta di bollo sarà assolta ai sensi dell’art.2, comma 6, del DM 17 Giugno 2014.
Facsimile fattura in regime forfettario
Di seguito due possibili modelli di fattura cartacea per un Libero Professionista con iscrizione alla Gestione Separata INPS.
[alert]
Modello A
Inserisci qui il tuo logo
[Ragione sociale / Nome professionista]
[Indirizzo]
[Partita Iva]
Fattura n° ___ del __ /__ /____
[Ragione sociale del cliente]
[Indirizzo del cliente]
[Partita Iva del cliente]
Descrizione prestazione:
Imponibile prestazione: 1000,00 euro
Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95: 40,00 euro
Totale fattura: 1040,00 euro
- Operazione effettuata ai sensi art. 1, commi da 54 ad 89 della Legge 190 del 23/12/2014 – Regime forfetario.
- Il compenso non soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della Legge 190 del 23/12/2014 art.1 comma 67.
- Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx. [riporta l’id della marca da bollo solo se la fattura supera i 77,47 euro]
Modello B
[/alert]
Consulente Regime Forfettario
Richiedi una consulenza gratuita
Prenota una call con un nostro consulente scegliendo data e orario, oppure scrivici via email.
