Nel regime forfettario una fattura emessa ma non incassata non concorre al reddito imponibile finché il pagamento non viene effettivamente percepito. È l’effetto del principio di cassa: per determinare il reddito contano i ricavi e i compensi percepiti, non la sola data di emissione della fattura.
Questo principio è semplice quando si rimane nello stesso regime, ma richiede attenzione per le fatture a cavallo d’anno e soprattutto quando si passa dal regime ordinario o semplificato al forfettario, oppure dal forfettario a un altro regime. In questi casi operano regole specifiche per evitare che lo stesso compenso venga tassato due volte o, al contrario, non venga tassato mai.
Fattura emessa ma non incassata: nel forfettario quando si tassa?
Le istruzioni del modello Redditi Persone Fisiche 2026 confermano che nel regime forfettario i ricavi e i compensi sono imputati al periodo d’imposta in base al momento di effettiva percezione. Il criterio vale sia per il lavoro autonomo sia per il reddito d’impresa determinato con le regole del forfettario.
Quindi, se emetti una fattura nel 2026 e il cliente non la paga entro il 31 dicembre, quell’importo non entra nel reddito forfettario del 2026. Diventerà rilevante nell’anno in cui avverrà l’incasso, salvo le particolari regole applicabili quando nel frattempo cambia il regime fiscale.
La regola deriva dall’articolo 1, comma 64, della legge 190/2014, che determina il reddito forfettario applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti. Le istruzioni Redditi PF 2026 dell’Agenzia delle Entrate richiamano espressamente il principio di cassa.
Fattura di dicembre incassata a gennaio: esempio
Supponiamo che un professionista forfettario emetta il 20 dicembre 2026 una fattura di 3.000 euro e riceva il bonifico il 10 gennaio 2027.
- Fattura emessa: 20 dicembre 2026.
- Incasso effettivo: 10 gennaio 2027.
- Anno in cui il compenso concorre al reddito forfettario: 2027.
La fattura elettronica può quindi essere presente nello SdI nel 2026 senza che il relativo compenso sia necessariamente imponibile nello stesso anno. La data di emissione e la data di incasso svolgono funzioni diverse.
La fattura non incassata conta per il limite di 85.000 euro?
Nel regime forfettario il parametro fiscale non coincide con la semplice somma delle fatture emesse. Ai fini della determinazione dei ricavi e compensi rilevanti secondo il principio di cassa, una fattura ancora non pagata non entra nell’incassato dell’anno.
Per questo è importante distinguere tra fatturato emesso e incassi fiscalmente rilevanti. Se stai verificando il limite del regime, consulta anche l’approfondimento su 85.000 euro: fatture emesse o incassate.
Pagamento parziale: si tassa solo la parte incassata
Se il cliente paga la fattura in più rate, il principio di cassa opera sui singoli incassi. Una fattura di 6.000 euro pagata per 2.000 euro a dicembre 2026 e per 4.000 euro a febbraio 2027 genera, in linea generale, 2.000 euro di componenti rilevanti nel 2026 e 4.000 euro nel 2027.
Per una gestione corretta conviene quindi registrare la data e l’importo di ciascun pagamento, senza limitarsi alla data riportata nella fattura.
Passaggio da ordinario a forfettario: cosa succede alle fatture non incassate
Quando si entra nel forfettario bisogna evitare una doppia tassazione. L’articolo 1, comma 72, della legge 190/2014 e la circolare 10/E/2016 disciplinano il coordinamento tra i diversi criteri di imputazione.
Se un ricavo o compenso relativo a una fattura non ancora incassata ha già concorso alla formazione del reddito nel precedente regime, per esempio perché tassato secondo un criterio di competenza, il successivo incasso durante il forfettario non deve essere tassato una seconda volta.
Al contrario, un componente che nel precedente regime non ha ancora concorso al reddito deve essere trattato secondo le regole di coordinamento applicabili, in modo da evitare un salto d’imposta. È quindi sbagliato applicare automaticamente la formula “incasso nel forfettario = sempre nuova tassazione” senza verificare come quel componente era stato trattato prima dell’ingresso.
Passaggio da forfettario a ordinario o semplificato: fattura incassata dopo l’uscita
La situazione inversa è altrettanto importante. Una fattura emessa mentre eri forfettario ma rimasta non incassata non ha formato il reddito forfettario. Se viene pagata dopo l’uscita dal regime, il comma 72 impedisce che quel componente resti definitivamente fuori dalla tassazione: deve assumere rilevanza nel periodo successivo secondo le regole di coordinamento previste.
Sul piano IVA c’è una precisazione utile. La circolare 10/E/2016 chiarisce che una fattura emessa correttamente senza rivalsa IVA durante il forfettario non deve essere integrata con IVA solo perché viene incassata nell’anno successivo, quando il contribuente è passato al regime ordinario. L’operazione, ai fini IVA, si considera infatti effettuata al momento dell’emissione della fattura.
Il testo ufficiale della circolare 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile nella banca dati del Dipartimento delle Finanze.
Una fattura non pagata va annullata?
No. Il semplice mancato pagamento non rende automaticamente nulla una fattura correttamente emessa. Se la prestazione è stata effettuata e il credito esiste, la fattura rimane valida anche se il cliente è in ritardo o diventa insolvente.
La nota di credito può essere emessa solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina delle variazioni e non deve essere utilizzata come strumento automatico per eliminare un credito non riscosso. Per i casi pratici consulta nota di credito per fatture non pagate.
Fatturazione elettronica e principio di cassa
La fatturazione elettronica non modifica il principio di cassa. Una fattura trasmessa allo SdI dimostra l’emissione del documento, ma non prova necessariamente che il pagamento sia già stato ricevuto.
Questo aspetto è particolarmente importante anche nella dichiarazione precompilata: i dati derivanti dalle fatture elettroniche devono essere controllati rispetto agli incassi effettivi. Se la data di pagamento non coincide con quella di emissione, il contribuente soggetto al principio di cassa deve verificare che il reddito sia imputato all’anno corretto.
Tabella: fatture non incassate e anno di tassazione
| Caso | Quando rileva il compenso | Attenzione |
|---|---|---|
| Fattura 2026 incassata nel 2026 | 2026 | Normale principio di cassa |
| Fattura dicembre 2026 incassata gennaio 2027 | 2027 | Conta l’incasso, non la sola emissione |
| Fattura pagata in due rate tra 2026 e 2027 | Pro quota nei due anni | Registrare i singoli incassi |
| Incasso nel forfettario di ricavo già tassato nel precedente regime | Non si tassa una seconda volta | Verificare il criterio usato nel regime precedente |
| Fattura forfettaria non incassata e pagamento dopo l’uscita | Nel periodo successivo secondo le regole di coordinamento | La vecchia fattura senza IVA non si integra automaticamente con IVA |
Domande frequenti sulle fatture non incassate nel forfettario
Devo pagare le tasse su una fattura non incassata?
Nel regime forfettario no: finché il compenso non viene percepito, la fattura non concorre al reddito imponibile, salvo le regole di coordinamento da verificare quando c’è un cambio di regime.
Se emetto la fattura a dicembre e incasso a gennaio, in quale anno pago le tasse?
Se resti nel forfettario, il compenso rileva nell’anno di gennaio, cioè nell’anno dell’effettivo incasso.
La fattura non incassata conta negli 85.000 euro?
Una fattura ancora non pagata non entra negli incassi dell’anno rilevanti secondo il principio di cassa. Non bisogna quindi confondere la somma delle fatture emesse con i ricavi o compensi percepiti fiscalmente rilevanti.
Se esco dal forfettario devo aggiungere l’IVA alle vecchie fatture non incassate?
Non alla fattura già emessa correttamente durante il forfettario solo perché viene incassata dopo il passaggio. La circolare 10/E/2016 chiarisce che la fattura emessa senza rivalsa IVA in vigenza del forfettario non va integrata con l’imposta al successivo incasso nel regime ordinario.
Posso annullare una fattura perché il cliente non paga?
Non automaticamente. Il mancato pagamento, da solo, non equivale all’annullamento dell’operazione. Una nota di credito richiede i presupposti previsti dalla disciplina fiscale.
Per gli aspetti generali di emissione e compilazione del documento consulta anche la guida alla fattura nel regime forfettario.
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