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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Quando si effettua la rettifica IVA nel passaggio al forfettario?

La rettifica IVA nel passaggio al regime forfettario si effettua quando il cambio di regime modifica il diritto alla detrazione rispetto a quello esercitato negli anni precedenti. Per i beni ammortizzabili mobili non bisogna guardare alla quota di ammortamento fiscale residua, ma al periodo IVA di rettifica: l’anno di entrata in funzione del bene e i quattro successivi.

Questo significa che chi ha acquistato da poco un’auto, un macchinario o un altro bene strumentale può entrare nel forfettario se possiede i requisiti, ma deve verificare se al momento del passaggio il periodo di rettifica è ancora aperto e quanta IVA effettivamente detratta deve essere rettificata.

Quando scatta la rettifica IVA passando al forfettario?

Il comma 61 della Legge 190/2014 stabilisce che il passaggio dalle regole IVA ordinarie al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione prevista dall’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972.

La rettifica serve perché, entrando nel forfettario, l’attività passa da un regime in cui l’IVA sugli acquisti può essere detratta a un regime in cui, normalmente, l’IVA non viene addebitata in fattura e non viene detratta sugli acquisti. La detrazione già fruita deve quindi essere verificata per i beni e servizi ancora fiscalmente rilevanti al momento del cambio.

Per i beni strumentali il periodo è di cinque anni

Per i beni ammortizzabili mobili, l’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972 considera l’anno in cui il bene entra in funzione e i quattro anni successivi. Se il passaggio al forfettario avviene durante questo periodo, la rettifica viene calcolata per tanti quinti dell’IVA quanti sono gli anni che mancano al completamento del quinquennio.

Il riferimento corretto, quindi, è l’entrata in funzione del bene, non la percentuale di ammortamento residua ai fini delle imposte sui redditi.

Non conta la quota fiscale non ancora ammortizzata

Dire che bisogna restituire l’IVA in proporzione alla “quota non ancora ammortizzata” è impreciso. Ammortamento fiscale e rettifica IVA sono meccanismi diversi.

Per la rettifica IVA dei beni ammortizzabili mobili bisogna verificare quanti anni del periodo quinquennale restano e applicare la relativa frazione all’IVA che era stata effettivamente detratta. Per il quadro generale puoi approfondire la nostra guida sulla rettifica IVA nel passaggio al forfettario.

Esempio: auto entrata in funzione nel 2024 e forfettario dal 2026

Supponiamo che un’auto sia entrata in funzione nel 2024 e che il contribuente passi al forfettario dal 1° gennaio 2026. Il quinquennio IVA comprende il 2024 e i quattro anni successivi. Al momento del cambio restano quindi tre quinti del periodo di rettifica.

Se l’IVA effettivamente detratta sull’auto era pari a 4.000 euro, la rettifica da verificare è pari a 3/5 di 4.000 euro, cioè 2.400 euro. Non conta il valore contabile residuo dell’auto e non si applica automaticamente l’IVA indicata originariamente in fattura se una parte di quell’imposta non era stata detratta.

Per il caso specifico dei veicoli trovi una guida dedicata alla rettifica IVA dell’auto passando al forfettario.

Esempio: bene entrato in funzione nel 2021 e passaggio nel 2026

Se un bene strumentale è entrato in funzione nel 2021, il quinquennio comprende gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Un passaggio al forfettario dal 1° gennaio 2026 avviene quindi dopo il completamento del periodo ordinario di rettifica relativo a quel bene.

In una situazione di questo tipo, il solo passaggio al forfettario non genera una quota residua di rettifica per quel bene. È questo il controllo temporale da fare quando ci si domanda quanto aspettare dopo un acquisto importante.

Se l’auto è stata acquistata nel 2025

Se l’auto viene acquistata ed entra in funzione nel 2025 e il forfettario inizia il 1° gennaio 2026, il cambio avviene molto presto nel quinquennio. Restano quattro quinti da considerare ai fini della rettifica.

Questo non significa che sia vietato passare al forfettario nel 2026. Significa semplicemente che, nel confronto tra convenienza del nuovo regime e costo del passaggio, la rettifica IVA può avere un peso rilevante e deve essere calcolata prima della scelta.

Conta solo l’IVA effettivamente detratta

La base del calcolo non è necessariamente tutta l’IVA esposta nella fattura di acquisto. Se al momento dell’acquisto l’IVA era detraibile solo parzialmente, la rettifica parte dalla quota effettivamente detratta.

Per questo, soprattutto per le auto, bisogna recuperare la fattura originaria e verificare quale importo sia stato realmente portato in detrazione. Abbiamo spiegato questo punto anche nella guida su IVA sui beni acquistati prima del forfettario.

Per gli immobili il periodo è di dieci anni

Il quinquennio non vale per tutti i beni. Per i fabbricati e le loro porzioni il periodo di rettifica IVA è più lungo: la verifica si estende su dieci anni, con rettifica per decimi.

Chi possiede un immobile aziendale o professionale sul quale è stata detratta IVA deve quindi fare un controllo distinto rispetto a quello previsto per auto, attrezzature e altri beni mobili.

Rimanenze e servizi non seguono il quinquennio dei cespiti

Un altro errore frequente è applicare la regola dei cinque anni a qualunque acquisto. Le merci ancora in magazzino e i servizi non ancora utilizzati seguono regole differenti rispetto ai beni ammortizzabili.

Se il problema riguarda soprattutto merci invendute, conviene partire dalla guida sulle rimanenze nel passaggio al forfettario. La domanda “devo restituire tutta l’IVA degli ultimi cinque anni?” è invece affrontata separatamente nella nostra guida sulla regola dei cinque anni.

Quando viene dichiarata la rettifica IVA?

La Legge 190/2014 stabilisce che la rettifica collegata al passaggio al forfettario viene operata nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui sono state applicate le regole ordinarie.

Per un contribuente che applica il regime ordinario nel 2025 e passa al forfettario dal 1° gennaio 2026, la rettifica confluisce quindi nella dichiarazione IVA 2026 relativa al 2025. Le istruzioni ufficiali IVA 2026 dell’Agenzia delle Entrate riportano la rettifica nel quadro VF.

Conviene aspettare la fine del quinquennio prima di passare?

Non esiste una risposta valida per tutti. Aspettare la conclusione del periodo di rettifica può ridurre o azzerare la quota residua relativa a un bene, ma nel frattempo potresti rinunciare ai vantaggi fiscali del forfettario. La scelta va fatta confrontando il costo della rettifica con il risparmio complessivo ottenibile dal nuovo regime.

Per questo, prima di rinviare di uno o più anni il cambio di regime soltanto per evitare una rettifica IVA, è utile calcolare entrambi gli scenari. Il passaggio generale da ordinario a forfettario è approfondito nella guida dedicata al passaggio da ordinario a forfettario nel 2026.

Checklist temporale prima del cambio di regime

  • individua l’anno di entrata in funzione di ogni bene strumentale rilevante;
  • verifica se il periodo di cinque anni è ancora aperto;
  • per gli immobili controlla il periodo decennale;
  • recupera l’IVA effettivamente detratta all’acquisto;
  • separa beni strumentali, rimanenze e servizi non ancora utilizzati;
  • calcola i quinti o i decimi ancora da rettificare;
  • inserisci la rettifica nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno ordinario;
  • confronta il costo della rettifica con il vantaggio economico del passaggio al forfettario.

In sintesi

La rettifica IVA si effettua al cambio di regime se, per il bene considerato, il periodo di rettifica è ancora in corso. Per i beni ammortizzabili mobili il riferimento è l’anno di entrata in funzione più i quattro successivi; per gli immobili il periodo è di dieci anni.

Non bisogna calcolare la rettifica sulla quota fiscale non ammortizzata. Bisogna invece partire dall’IVA effettivamente detratta e applicare i quinti o i decimi ancora rilevanti. Solo dopo questo calcolo ha senso valutare se anticipare il passaggio al forfettario oppure attendere la conclusione del periodo di rettifica.

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