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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Passaggio da ordinario a forfettario 2026: requisiti, tempi e IVA

Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario nel 2026 è possibile quando, per l’anno di accesso, risultano rispettati i requisiti previsti dalla disciplina del forfettario e non sono presenti cause ostative. Il cambio, però, non si gestisce come una scelta da effettuare in un qualsiasi mese dell’anno: per un’attività già in corso il nuovo regime fiscale si applica normalmente dal 1° gennaio del periodo d’imposta in cui ricorrono le condizioni.

Prima del passaggio bisogna controllare non soltanto il limite di ricavi o compensi, ma anche lavoro dipendente o pensione, partecipazioni societarie, rapporti con ex datori di lavoro, eventuali regimi IVA speciali e, se il regime ordinario era stato scelto volontariamente, gli effetti dell’opzione esercitata. Inoltre il cambio può produrre conseguenze sull’IVA già detratta, sulle rimanenze, sui beni ammortizzabili e sugli acconti d’imposta.

Quando si può passare dal regime ordinario al forfettario

Il regime forfettario è disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 su Normattiva. Per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione, l’accesso dipende dai requisiti verificati con riferimento all’anno precedente e dall’assenza delle cause di esclusione previste dalla stessa legge.

In pratica, chi nel 2025 ha applicato un regime ordinario o semplificato può utilizzare il forfettario dal 1° gennaio 2026 se possiede le condizioni richieste. Non è corretto, invece, emettere fatture con IVA per una parte del 2026 applicando il regime ordinario e decidere liberamente di diventare forfettario da luglio o da settembre soltanto perché il nuovo regime appare più conveniente.

Se nei primi mesi dell’anno è stato applicato un regime errato, il problema va trattato come una possibile correzione del comportamento fiscale, non come un cambio volontario di regime a metà anno. Prima di intervenire sulle fatture occorre quindi ricostruire le operazioni già effettuate e verificare come regolarizzarle.

Requisiti per entrare nel forfettario nel 2026

Il requisito economico principale è il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente. Se vengono svolte più attività con codici ATECO differenti, i ricavi e i compensi delle diverse attività devono essere sommati ai fini della verifica della soglia.

  • ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro;
  • spese per lavoro dipendente e assimilato entro il limite previsto dalla normativa;
  • assenza delle cause ostative del comma 57 della Legge 190/2014;
  • rispetto delle regole su partecipazioni in società di persone e controllo di SRL con attività riconducibili;
  • verifica dei rapporti prevalenti con datori o ex datori di lavoro;
  • verifica del limite relativo ai redditi di lavoro dipendente e pensione.

Per il 2026 il limite riferito ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è 35.000 euro, fermo restando che vanno controllate le eccezioni previste dalla disciplina, per esempio quando il rapporto di lavoro è cessato. Il testo vigente della Legge 207/2024 su Normattiva, come modificato, estende l’innalzamento della soglia agli anni 2025 e 2026.

Per l’elenco completo e i casi particolari puoi consultare la nostra guida sulle cause ostative del regime forfettario nel 2026.

Si può passare al forfettario durante l’anno?

Per un’attività già in corso, non si passa ordinariamente al forfettario a metà anno. Il regime riguarda il periodo d’imposta e deve essere applicato in modo coerente fin dall’inizio dell’anno. Se a gennaio hai iniziato a fatturare con IVA applicando concretamente il regime ordinario, non puoi semplicemente smettere di addebitare l’IVA da luglio e considerare forfettaria la seconda parte dell’anno.

Il punto da distinguere è quindi tra decorrenza del regime ed eventuale correzione di un comportamento iniziale non coerente con il regime spettante. Nel secondo caso possono essere necessarie note di variazione, correzioni delle fatture o altri adempimenti: non esiste una regola che consenta di “spezzare” liberamente l’anno tra ordinario e forfettario.

Se avevi scelto volontariamente il regime ordinario

Un caso diverso è quello di chi avrebbe potuto applicare il forfettario ma ha optato volontariamente per il regime ordinario. Il comma 70 della Legge 190/2014 prevede che l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari sia valida per almeno un triennio. Prima di revocare la scelta bisogna quindi verificare quando è stata esercitata e se il vincolo è ancora efficace.

La disciplina generale delle opzioni fiscali si basa anche sul comportamento concludente del contribuente. La documentazione ufficiale del Dipartimento delle Finanze del MEF richiama il principio secondo cui l’opzione o la revoca si desumono dal comportamento concretamente tenuto e vengono poi comunicate nella dichiarazione annuale.

Va quindi distinta la posizione di chi era in ordinario perché non possedeva i requisiti da quella di chi vi era entrato per scelta: nel secondo caso l’analisi dell’opzione è essenziale.

Passaggio da ordinario a forfettario: 5% o 15%?

Entrare nel forfettario dopo aver applicato il regime ordinario non significa automaticamente avere diritto all’imposta sostitutiva del 5%. L’aliquota ordinaria del regime forfettario è il 15%; il 5% è un’agevolazione riservata alle nuove attività che rispettano le condizioni specifiche previste dal comma 65 della Legge 190/2014.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 226 del 22 novembre 2024, ha chiarito un caso rilevante: chi avvia un’attività applicando il regime ordinario e passa successivamente al forfettario continuando la stessa attività non può utilizzare il 5% soltanto perché si trova ancora nei primi cinque periodi d’imposta. Il requisito dell’attività nuova va verificato secondo le condizioni previste dalla norma.

Per evitare errori è quindi preferibile separare la verifica dell’accesso al forfettario da quella dell’aliquota ridotta. Abbiamo dedicato una guida specifica alla differenza tra forfettario al 5% e al 15%.

Cosa succede all’IVA quando entri nel forfettario

Il passaggio non consiste semplicemente nel togliere l’IVA dalle nuove fatture. Chi arriva da un regime IVA ordinario deve verificare se esiste una rettifica della detrazione IVA già esercitata negli anni precedenti.

Il comma 61 della Legge 190/2014 richiama il meccanismo di rettifica previsto dall’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972. La verifica può riguardare, in particolare, beni e servizi non ancora utilizzati, rimanenze e beni ammortizzabili che si trovano ancora nel periodo di rettifica.

Beni ammortizzabili

Per i beni ammortizzabili occorre verificare quando sono stati acquistati, quanta IVA è stata detratta e quanti anni del periodo di rettifica restano. Per le auto, per esempio, abbiamo una guida specifica sulla rettifica IVA dell’auto nel passaggio al forfettario.

Rimanenze di magazzino

Per commercianti e imprese il passaggio può coinvolgere anche le merci rimaste in magazzino. Non significa che le rimanenze debbano essere “rifatturate”, ma va verificata l’IVA detratta sugli acquisti e l’eventuale rettifica. Il tema è approfondito nella guida sulle rimanenze nel passaggio al forfettario.

Fatture emesse e incassi a cavallo del cambio di regime

Un altro errore frequente è guardare soltanto alla data della fattura. Nel cambio di regime bisogna coordinare le regole IVA con quelle di determinazione del reddito, evitando che lo stesso componente venga tassato due volte o, al contrario, non venga tassato mai.

Il comma 72 della Legge 190/2014 contiene una regola specifica per i passaggi tra forfettario e ordinario e per l’ipotesi inversa: i componenti che hanno già concorso alla formazione del reddito non devono essere nuovamente tassati, mentre quelli che non hanno ancora concorso diventano rilevanti secondo le regole del periodo successivo.

Prima del 1° gennaio del passaggio è quindi utile ricostruire almeno fatture emesse, crediti ancora da incassare, eventuali componenti rinviati fiscalmente e posizione IVA. Per professionisti e imprese in semplificata il principio di cassa rende particolarmente importante separare ciò che ha già avuto rilevanza fiscale da ciò che deve ancora averla.

Acconti: cosa cambia il primo anno di forfettario

Il primo anno di passaggio richiede attenzione anche agli acconti d’imposta. Il contribuente può trovarsi con acconti calcolati sul regime precedente mentre, per il nuovo periodo, il reddito sarà soggetto all’imposta sostitutiva del forfettario.

Non esiste una soluzione identica per tutti: bisogna distinguere metodo storico e metodo previsionale, imposte del precedente periodo, eventuali crediti e importi effettivamente dovuti. Per il caso specifico abbiamo pubblicato l’approfondimento sugli acconti nel passaggio da semplificato a forfettario.

Differenza tra ordinario, semplificato e forfettario

Nel linguaggio comune “ordinario” viene spesso usato per indicare qualsiasi regime diverso dal forfettario. Tecnicamente, però, regime fiscale e regime contabile non sono sempre la stessa cosa. Un’impresa può essere in contabilità semplificata pur determinando IVA e reddito con regole analitiche, mentre la contabilità ordinaria vera e propria segue una disciplina differente.

Questa guida mantiene quindi un intento preciso: spiegare quando e come si entra nel forfettario provenendo da un regime analitico. Il caso specifico dei professionisti che passano dalla semplificata è trattato separatamente nella guida sul passaggio da semplificato a forfettario. Le due URL sono vicine, ma rispondono a ricerche differenti e possono convivere senza duplicare l’intento.

Esempio pratico di passaggio nel 2026

Immagina un professionista che nel 2025 abbia applicato il regime ordinario e abbia incassato 52.000 euro. Non utilizza regimi IVA speciali, non possiede partecipazioni incompatibili, non fattura prevalentemente a un datore o ex datore nei casi vietati e non presenta altre cause ostative.

  1. verifica i requisiti sulla base dei dati del 2025;
  2. controlla se il precedente regime ordinario derivava da un’opzione ancora vincolante;
  3. ricostruisce fatture, crediti e componenti a cavallo d’anno;
  4. verifica l’eventuale rettifica IVA;
  5. dal 1° gennaio 2026 applica, se spettante, le regole di fatturazione del forfettario;
  6. calcola il reddito 2026 con il coefficiente di redditività collegato alla propria attività e applica l’imposta sostitutiva spettante.

Se quel professionista aveva iniziato la stessa attività in regime ordinario, il semplice passaggio al forfettario non gli attribuisce automaticamente l’aliquota del 5%: questo aspetto va verificato separatamente.

Checklist prima di cambiare regime

  • Ricavi e compensi: controlla il limite di 85.000 euro sull’anno precedente.
  • Dipendente o pensionato: verifica la soglia di 35.000 euro applicabile nel 2026 e le eventuali eccezioni.
  • Società: controlla partecipazioni in società di persone e partecipazioni di controllo in SRL.
  • Ex datore: verifica la causa ostativa relativa alla prevalenza dei compensi.
  • Opzione per l’ordinario: verifica quando è stata esercitata e se il vincolo è ancora efficace.
  • IVA: controlla beni ammortizzabili, rimanenze e detrazioni pregresse.
  • Fatture e incassi: individua i componenti a cavallo del cambio di regime.
  • Acconti: verifica come gestire IRPEF e imposta sostitutiva nel primo anno.
  • Aliquota: non dare per scontato il 5%; il 15% resta l’aliquota ordinaria.

In sintesi

DomandaRisposta
Posso passare dall’ordinario al forfettario?Sì, se rispetti i requisiti e non hai cause ostative.
Posso cambiare regime a luglio?Normalmente no: per un’attività già in corso il forfettario si applica dal 1° gennaio del periodo d’imposta.
Limite ricavi o compensi?85.000 euro nell’anno precedente.
Limite lavoro dipendente o pensione nel 2026?35.000 euro, con le eccezioni previste dalla disciplina.
Chi passa dall’ordinario ha il 5%?Non automaticamente; il 5% richiede le condizioni specifiche per le nuove attività.
Devo controllare l’IVA?Sì, può essere necessaria la rettifica dell’IVA detratta su rimanenze o beni.
Il regime ordinario scelto volontariamente può creare vincoli?Sì, va verificata l’opzione e l’eventuale periodo minimo di validità.

Per una visione complessiva di requisiti, limiti, imposta sostitutiva e contributi puoi partire dalla guida completa al regime forfettario 2026. Nel passaggio dall’ordinario il punto decisivo è verificare prima dell’applicazione del nuovo regime requisiti, eventuale opzione, IVA e componenti a cavallo d’anno: sono questi gli elementi che rendono il cambio fiscalmente corretto.

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