Rimanenze e forfettario 2026: calcolo e dichiarazione della rettifica IVA
Se passi dal regime ordinario o semplificato al forfettario con merci ancora in magazzino, non devi rifatturare le rimanenze. Devi invece determinare l’eventuale rettifica dell’IVA già detratta sui beni ancora esistenti e riportarla nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui hai applicato le regole ordinarie.
Questa guida è dedicata al calcolo e alla dichiarazione della rettifica IVA. Se stai cercando come contare, documentare e gestire fisicamente lo stock, trovi una guida separata sulle giacenze di magazzino nel passaggio al forfettario. Se invece vuoi capire prima di tutto quando la rettifica è dovuta, consulta l’approfondimento sull’obbligatorietà della rettifica IVA sulle rimanenze.
Nel 2026 la rettifica IVA resta applicabile
Il comma 61 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 stabilisce che il passaggio dalle regole ordinarie IVA al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione prevista dall’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972, da effettuare nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Per il 2026 questo punto è particolarmente importante. L’abrogazione della disposizione dell’articolo 19-bis.2 relativa al mutamento di regime, prevista dal D.Lgs. 186/2025, è stata rinviata al 1° gennaio 2027. La legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2026 dispone espressamente che l’abrogazione si applica dal 1° gennaio 2027. Chi entra nel forfettario nel 2026 deve quindi ancora gestire la rettifica secondo la disciplina vigente.
Quali rimanenze entrano nel calcolo
Per il magazzino devi partire dai beni non ammortizzabili ancora presenti alla fine dell’ultimo anno ordinario: merci, materie prime e altri beni acquistati per essere ceduti o impiegati nell’attività e non ancora utilizzati.
- quantità ancora esistente per articolo o categoria omogenea;
- fattura o documento di acquisto;
- imponibile di acquisto;
- aliquota IVA originaria;
- IVA effettivamente detratta;
- eventuale quota indetraibile o detrazione parziale.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 10/E del 4 aprile 2016, richiama la predisposizione di una documentazione che distingua, per categorie omogenee, quantità e valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. Questo prospetto è essenziale per rendere verificabile il calcolo.
Come si calcola la rettifica IVA sulle rimanenze
Il calcolo non consiste nell’applicare automaticamente il 22% al valore totale del magazzino. Devi ricostruire l’IVA realmente detratta in origine sui beni che risultano ancora presenti al momento del cambio di regime.
| Rimanenze | Imponibile acquisto | IVA detratta |
|---|---|---|
| Merci con IVA 22% | 6.000 € | 1.320 € |
| Merci con IVA 10% | 4.000 € | 400 € |
| Totale rettifica | 10.000 € | 1.720 € |
Nell’esempio la rettifica è pari a 1.720 euro. Applicare il 22% a tutti i 10.000 euro di rimanenze produrrebbe invece 2.200 euro e sarebbe sbagliato, perché una parte delle merci era stata acquistata con IVA al 10%.
Se il magazzino contiene numerosi lotti acquistati in periodi diversi, il calcolo va ricostruito con un criterio documentato e coerente. Per il problema specifico dell’aliquota trovi anche la guida su quale aliquota utilizzare nella rettifica IVA delle rimanenze.
Se l’IVA non era stata detratta, cosa succede?
Se l’IVA su un acquisto non era stata detratta, non c’è una detrazione da restituire per quella quota. Se la detrazione era soltanto parziale, la rettifica deve tenere conto esclusivamente della parte effettivamente detratta.
Per questo il dato decisivo non è soltanto l’aliquota esposta nella fattura del fornitore. Bisogna verificare anche come quell’IVA è stata trattata nella contabilità del contribuente.
Dove si indica la rettifica nel Modello IVA 2026
Per chi entra nel forfettario dal 1° gennaio 2026, la rettifica riguarda l’ultimo anno IVA ordinario, cioè il 2025, e confluisce nella Dichiarazione IVA 2026 relativa al periodo d’imposta 2025.
Le istruzioni del Modello IVA 2026 prevedono il rigo VF70 per il totale delle rettifiche. L’Appendice contiene inoltre il Prospetto D – Rettifica della detrazione: il rigo 3 del prospetto è dedicato alla rettifica per regime forfettario e il totale viene riportato al rigo VF70.
Non va quindi creata una “fattura delle rimanenze”. L’operazione è una rettifica della detrazione che entra nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno ordinario.
Esempio completo: ingresso nel forfettario dal 1° gennaio 2026
- al 31 dicembre 2025 fai l’inventario delle merci ancora presenti;
- ricostruisci per ciascuna categoria l’IVA effettivamente detratta;
- determini, ad esempio, una rettifica complessiva di 1.720 euro;
- nel 2026 presenti la Dichiarazione IVA relativa al 2025;
- riporti la rettifica nel Prospetto D e nel rigo VF70 secondo le istruzioni del modello;
- il risultato concorre alla liquidazione complessiva della dichiarazione IVA.
La rettifica non va letta come un’imposta autonoma sul valore delle merci. È una correzione dell’IVA che era stata detratta quando i beni erano destinati a operazioni soggette al regime IVA ordinario.
Serve un F24 separato per la rettifica delle rimanenze?
No, non esiste un F24 autonomo “per le rimanenze”. Prima si determina la rettifica e la si inserisce nella dichiarazione IVA. L’eventuale saldo a debito risultante dalla dichiarazione segue poi le regole ordinarie del saldo IVA.
La stessa Circolare 10/E/2016 chiarisce che la rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno ordinario e che l’eventuale importo a debito derivante dal passaggio viene gestito nel quadro della dichiarazione. È quindi più corretto parlare di rettifica della detrazione e non di “IVA sul magazzino da versare a parte”.
Rimanenze e beni strumentali: il calcolo è diverso
Le merci in magazzino non vanno confuse con computer, macchinari, automezzi, immobili e altri beni ammortizzabili. Per i beni strumentali l’articolo 19-bis.2 prevede meccanismi legati al periodo di osservazione e alle quote residue: normalmente cinque anni per i beni mobili ammortizzabili e dieci anni per gli immobili.
Per esempio, la rettifica IVA dell’auto nel passaggio al forfettario segue un calcolo differente rispetto alle merci ancora invendute.
Cosa conservare per documentare il calcolo
- inventario o prospetto delle rimanenze al 31 dicembre;
- fatture di acquisto collegate ai beni ancora presenti;
- evidenza delle aliquote IVA applicate;
- documentazione della quota di IVA effettivamente detratta;
- prospetto di calcolo della rettifica;
- copia della Dichiarazione IVA e ricevuta di presentazione.
Se il problema è prima ancora ricostruire quantità, beni obsoleti, merci danneggiate o differenze tra contabilità e stock reale, torna alla guida operativa sulle giacenze nel passaggio al forfettario.
Attenzione anche agli altri effetti del passaggio
La rettifica IVA delle rimanenze è soltanto uno degli aspetti dell’uscita dal regime ordinario. Prima di chiudere l’ultimo esercizio vanno verificati anche eventuali beni ammortizzabili, operazioni a esigibilità differita e componenti fiscali rinviati dagli anni precedenti.
Per il quadro complessivo puoi consultare la guida sul passaggio da semplificato a forfettario. Questa pagina resta invece volutamente focalizzata sul calcolo e sulla dichiarazione della rettifica delle rimanenze.
Domande frequenti sulla rettifica IVA delle rimanenze
Si ricostruisce l’IVA effettivamente detratta sui beni ancora presenti al momento del passaggio. Non si applica automaticamente il 22% al valore complessivo del magazzino: vanno considerate le aliquote originarie e l’eventuale detrazione parziale.
Nella Dichiarazione IVA 2026 relativa al 2025. Le istruzioni del modello prevedono il Prospetto D per il calcolo e il rigo VF70 per il totale delle rettifiche.
No. Il passaggio al forfettario non è una vendita delle merci a se stessi. L’adempimento riguarda la rettifica della detrazione IVA nella dichiarazione dell’ultimo anno ordinario.
Per la quota di IVA mai detratta non c’è una detrazione da restituire. Se la detrazione era parziale, il calcolo riguarda soltanto la parte effettivamente detratta.
Sì. L’efficacia dell’abrogazione della disposizione sul mutamento di regime dell’articolo 19-bis.2 è stata rinviata al 1° gennaio 2027. Per chi entra nel forfettario nel 2026 la rettifica resta quindi rilevante.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.