Giacenze di magazzino nel passaggio al forfettario 2026: inventario e stock
Se passi dal regime ordinario o semplificato al forfettario e al 31 dicembre hai ancora merci in magazzino, non devi venderle prima del cambio né emettere un’autofattura. Le giacenze possono restare nell’attività e possono essere vendute dopo l’ingresso nel forfettario. Il lavoro da fare prima del passaggio è soprattutto operativo: fotografare correttamente lo stock, ricostruire gli acquisti e documentare l’IVA effettivamente detratta.
Questa guida è dedicata alla gestione pratica delle giacenze. Per il calcolo dell’IVA da rettificare e la compilazione della dichiarazione abbiamo una guida separata sulle rimanenze e rettifica IVA nel passaggio al forfettario.
Le giacenze devono essere vendute prima di entrare nel forfettario?
No. Il cambio di regime fiscale non equivale a una cessione delle merci. Non esiste quindi un obbligo generale di svuotare il magazzino entro il 31 dicembre e non devi fatturare le merci a te stesso. Lo stock resta fisicamente nell’impresa e può essere ceduto ai clienti anche quando hai già iniziato ad applicare il regime forfettario.
La criticità nasce perché, durante il regime IVA ordinario, sugli acquisti delle merci potresti avere esercitato la detrazione. Quando entri nel forfettario non applichi normalmente l’IVA sulle vendite e non eserciti la normale detrazione sugli acquisti: per questo le merci ancora presenti devono essere identificate correttamente prima del cambio.
Cosa fotografare nel magazzino al 31 dicembre
Il primo passaggio è predisporre una situazione attendibile delle merci esistenti alla chiusura dell’ultimo esercizio ordinario. Non serve soltanto un valore complessivo: occorre poter spiegare quali beni compongono quel valore e, per quanto possibile, ricondurli alla documentazione di acquisto.
- descrizione delle merci e quantità realmente presenti;
- costo di acquisto o criterio usato per individuarlo;
- fatture di acquisto di riferimento;
- aliquota IVA applicata dal fornitore;
- IVA effettivamente detratta;
- eventuali acquisti con IVA indetraibile o detratta solo in parte;
- merci obsolete, danneggiate, distrutte o già uscite dall’attività.
La storica Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, nel descrivere le rettifiche per mutamento di regime, richiama la necessità di una documentazione che distingua per categorie omogenee quantità e valori dei beni. È un criterio ancora utile per costruire un prospetto verificabile.
Giacenze e rimanenze: perché separiamo i due intenti
Nel linguaggio comune “giacenze” e “rimanenze” vengono spesso usati come sinonimi. Qui usiamo giacenze per il problema pratico: quali merci sono fisicamente ancora presenti, come contarle, come documentarle e cosa succede quando saranno vendute.
La guida sulle rimanenze passando al forfettario ha invece un intento tecnico diverso: come ricostruire l’IVA detratta, calcolare la rettifica e riportarla nella dichiarazione IVA. In questo modo le due pagine non devono competere per la stessa domanda.
Nel 2026 la rettifica IVA sulle giacenze resta rilevante
Il comma 61 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 stabilisce che il passaggio dalle regole IVA ordinarie al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione prevista dall’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972 e che la rettifica va operata nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Per il 2026 c’è una precisazione importante. Il D.Lgs. 186/2025 aveva previsto l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 19-bis.2, ma l’efficacia dell’abrogazione è stata rinviata al 1° gennaio 2027. La proroga è riportata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026. Per un passaggio al forfettario nel 2026 non va quindi ignorata la rettifica sulle merci ancora esistenti.
Come collegare le merci alle fatture di acquisto
In un magazzino con pochi articoli è spesso possibile collegare direttamente le giacenze alle relative fatture. Quando le movimentazioni sono numerose, serve invece un criterio documentato e coerente che permetta di ricostruire l’IVA riferibile alle merci ancora presenti.
La cosa importante è evitare due scorciatoie: applicare automaticamente il 22% al valore totale del magazzino oppure considerare tutta l’IVA indicata nelle fatture come se fosse stata detratta integralmente. Le aliquote possono essere diverse e la detrazione originaria può essere stata limitata o esclusa.
Esempio pratico di inventario prima del passaggio
Supponiamo che al 31 dicembre un commerciante abbia 150 articoli ancora in magazzino. Cento sono stati acquistati con IVA al 22%, trenta con IVA al 10% e venti provengono da acquisti per i quali l’IVA non era stata detratta. Prima di calcolare qualsiasi rettifica conviene separare le tre categorie e ricostruire le fatture cui appartengono.
Lo scopo dell’inventario non è “tassare” lo stock. Serve a identificare i beni che, al momento del cambio, non sono ancora stati ceduti e a fornire la base documentale per la successiva verifica IVA. Il calcolo numerico vero e proprio resta trattato nella guida tecnica sulle rimanenze.
Se l’IVA non era stata detratta non c’è nulla da restituire su quella quota
La presenza fisica di una merce non significa automaticamente che esista IVA da rettificare per l’intero importo esposto in fattura. Se l’IVA era totalmente indetraibile, manca una detrazione da correggere. Se era stata detratta solo in parte, l’analisi deve riguardare soltanto la quota effettivamente detratta.
Questo principio vale anche quando nel magazzino convivono acquisti effettuati in periodi diversi o con regole di detrazione differenti. Per approfondire la logica generale puoi consultare la guida su IVA detratta e passaggio al forfettario.
Merci obsolete, danneggiate o non più vendibili
Un bene che vale poco o che è diventato commercialmente obsoleto non scompare automaticamente dal magazzino. Se è ancora fisicamente posseduto, va distinto da una merce realmente distrutta, smaltita, ceduta o uscita dall’attività.
Prima del passaggio conviene quindi verificare eventuali differenze tra contabilità e stock reale e conservare la documentazione delle uscite effettive. Eliminare semplicemente un articolo dall’inventario perché non è più vendibile può rendere difficile giustificare la consistenza finale utilizzata per la rettifica.
Cosa succede quando vendi le vecchie giacenze nel forfettario
Dopo l’ingresso nel regime forfettario, la vendita delle merci segue le regole del nuovo regime. In via ordinaria non addebiti l’IVA in fattura e il corrispettivo percepito concorre ai ricavi rilevanti per il forfettario.
Il costo storico delle merci acquistate prima del passaggio non diventa una spesa da sottrarre analiticamente ai ricavi del forfettario: il reddito viene determinato applicando il coefficiente di redditività previsto per l’attività. Le vecchie giacenze, quindi, possono essere vendute normalmente ma non mantengono nel forfettario la logica di deduzione analitica del costo propria del regime precedente.
Le giacenze non generano un ricavo solo perché esistono al 31 dicembre
La mera presenza delle merci a fine anno non crea un nuovo incasso e non impone di trattare tutto il valore del magazzino come ricavo del primo anno forfettario. Il ricavo rileva quando si verifica la vendita secondo le regole applicabili.
Le giacenze sono però decisive per chiudere correttamente l’ultimo periodo IVA ordinario e per documentare la rettifica della detrazione. È questo il motivo per cui inventario e documentazione devono essere predisposti prima che il passaggio renda più difficile ricostruire i dati.
Giacenze, beni strumentali e servizi vanno separati
Le merci destinate alla vendita non vanno mescolate con computer, attrezzature, automezzi, immobili o servizi non ancora utilizzati. I beni ammortizzabili seguono regole di rettifica legate al periodo di osservazione; gli immobili hanno un periodo più lungo; i servizi richiedono una verifica distinta.
Per avere il quadro complessivo del cambio di regime puoi consultare la guida sul passaggio da ordinario a forfettario. Questa pagina resta volutamente concentrata sul magazzino.
Checklist operativa prima del 31 dicembre
- conta fisicamente le merci ancora presenti;
- riconcilia le quantità con le movimentazioni e gli acquisti;
- separa le merci già vendute o realmente uscite;
- individua le fatture di acquisto collegate allo stock;
- separa gli acquisti per aliquota IVA;
- verifica quanta IVA è stata effettivamente detratta;
- documenta merci obsolete, distrutte o smaltite;
- tieni distinti beni strumentali, immobili e servizi;
- conserva il prospetto usato per determinare le giacenze;
- passa poi al calcolo della rettifica nella guida tecnica dedicata.
Domande frequenti sulle giacenze nel passaggio al forfettario
No. Le merci possono restare in magazzino e possono essere vendute dopo l’ingresso nel forfettario. Prima del cambio bisogna però documentare correttamente lo stock e verificare l’IVA detratta sugli acquisti ancora presenti.
No. Il cambio di regime non è una vendita delle merci a se stessi. Non serve un’autofattura per trasferire le giacenze al nuovo regime.
Conviene predisporre un prospetto con quantità, descrizione, costo o criterio di valorizzazione, fatture di acquisto, aliquota IVA e IVA effettivamente detratta, distinguendo eventuali merci obsolete o già uscite.
Sì. L’efficacia dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972 è stata rinviata al 1° gennaio 2027; per i passaggi effettuati nel 2026 la disciplina della rettifica resta quindi rilevante.
Nel forfettario il reddito non si determina sottraendo analiticamente il costo delle singole merci vendute. I ricavi rilevanti vengono assoggettati al coefficiente di redditività previsto per l’attività.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.