Da semplificato a forfettario nel 2026: requisiti, IVA e vincolo triennale
Il passaggio dal regime semplificato al forfettario nel 2026 è possibile quando, all’inizio del nuovo periodo d’imposta, risultano rispettati i requisiti previsti dalla legge 190/2014 e non sono presenti cause di esclusione. Il punto più importante è capire quale regime è stato applicato fino al 2025: una cosa è trovarsi nella contabilità semplificata come regime naturale, un’altra è avere esercitato una specifica opzione per un regime ordinario.
Non esiste più, invece, il vecchio limite di 20.000 euro per i beni strumentali: quel requisito è stato eliminato dal 2019. Nel 2026 la soglia di 20.000 euro riguarda le spese sostenute per lavoro dipendente, collaboratori e altre prestazioni indicate dalla norma, non il valore di computer, auto, attrezzature o altri beni utilizzati nell’attività.
Da semplificato a forfettario nel 2026: risposta in breve
| Situazione | Regola da verificare |
|---|---|
| Contabilità semplificata e requisiti forfettario rispettati | Il passaggio al forfettario può avvenire dall’inizio del periodo d’imposta. |
| Beni strumentali superiori a 20.000 € | Non impediscono l’accesso: il vecchio limite sui beni strumentali è stato abolito. |
| Spese per dipendenti e collaboratori oltre 20.000 € | Possono impedire l’accesso perché questa soglia è ancora prevista dalla disciplina vigente. |
| Opzione formale per un regime ordinario | Va controllato l’eventuale vincolo minimo dell’opzione e la concreta posizione del contribuente. |
| IVA detratta su beni e servizi negli anni precedenti | Può essere necessaria la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. |
| Passaggio durante il 2026 | Di regola il cambio volontario opera dall’inizio del periodo d’imposta, non retroattivamente a metà anno. |
Quali requisiti servono per entrare nel forfettario nel 2026?
Chi vuole applicare il regime forfettario nel 2026 deve verificare i dati del 2025 e le cause di esclusione presenti all’inizio del nuovo anno. Tra le condizioni principali rientrano:
- ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 €;
- spese lorde per dipendenti, collaboratori e lavoro assimilato non superiori a 20.000 euro;
- assenza delle cause di esclusione previste dal comma 57 della legge 190/2014;
- per il 2026, quando applicabile, rispetto della soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente.
La verifica completa è approfondita nella guida ai requisiti del regime forfettario 2026. La soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e assimilati è stata prorogata anche per il 2026 dalla legge di bilancio.
Il limite di 20.000 euro sui beni strumentali non esiste più
Molti vecchi articoli sul passaggio al forfettario riportano ancora che computer, auto, attrezzature e altri beni strumentali non possono superare complessivamente 20.000 euro. Questa condizione non è più vigente.
La legge di bilancio 2019 ha eliminato dal comma 54 della legge 190/2014 la precedente condizione relativa al costo complessivo dei beni strumentali. Di conseguenza, possedere beni dal valore superiore a 20.000 euro non impedisce, da solo, l’ingresso nel regime forfettario.
La soglia di 20.000 euro che oggi continua a comparire tra i requisiti riguarda invece le spese per personale e collaboratori. Confondere le due regole può portare a escludere dal forfettario contribuenti che, in realtà, potrebbero accedervi.
Contabilità semplificata e vincolo dei tre anni
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 64/E del 14 settembre 2018, ha chiarito che un contribuente che possiede i requisiti per il forfettario e ha applicato la contabilità semplificata può transitare al regime forfettario senza attendere necessariamente il decorso di un triennio. La motivazione è che, per i contribuenti minori interessati dal chiarimento, semplificato e forfettario sono entrambi regimi naturali.
Il principio è stato ribadito nella successiva prassi dell’Agenzia con riferimento alle imprese in contabilità semplificata. La documentazione ufficiale del Dipartimento delle Finanze riporta la risoluzione 64/E e la relativa sintesi.
E per i professionisti il vincolo triennale vale?
Per i professionisti è necessario distinguere con attenzione la semplice applicazione del regime contabile naturale dall’opzione per un regime ordinario. Una risposta della Direzione regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate del 2021 ha esteso ai professionisti il principio del passaggio tra regimi naturali senza vincolo triennale.
Non conviene però trasformare questa conclusione in una regola automatica per ogni situazione. Se in passato è stata esercitata un’opzione formale per un regime di determinazione dell’imposta diverso da quello naturale, occorre ricostruire esattamente l’opzione, l’anno in cui è stata esercitata e l’eventuale periodo minimo di efficacia. Il DPR 442/1997 disciplina infatti la durata delle opzioni e delle revoche.
In pratica, prima del passaggio è utile verificare la dichiarazione IVA, il quadro VO e il comportamento concretamente tenuto negli anni precedenti. La sola etichetta “semplificato” non basta sempre a stabilire se esista o meno un vincolo.
Da ordinario a forfettario: cosa cambia?
Il passaggio da un regime ordinario al forfettario richiede una verifica ancora più attenta. La legge 190/2014 consente ai contribuenti che avrebbero i requisiti per il forfettario di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte nei modi ordinari; le opzioni fiscali seguono le regole del DPR 442/1997.
Negli anni in cui il legislatore modifica in modo sostanziale la disciplina del regime agevolato possono esistere deroghe alla durata dell’opzione, come accaduto in passato. Queste deroghe, però, non devono essere considerate permanenti: per un passaggio nel 2026 bisogna verificare la situazione concreta e non applicare automaticamente una deroga introdotta per un anno precedente.
Quando decorre il passaggio al regime forfettario?
Il cambio volontario dal semplificato o dall’ordinario al forfettario opera normalmente dall’inizio del periodo d’imposta. Chi verifica al 31 dicembre 2025 di avere i requisiti può quindi applicare il forfettario dal 1° gennaio 2026, tenendo conto anche delle cause di esclusione che devono essere valutate secondo la disciplina vigente.
Non bisogna invece immaginare di trasformare retroattivamente in forfettarie le operazioni già effettuate durante l’anno in un altro regime. Un cambio in corso d’anno può verificarsi solo nei casi espressamente previsti dalla legge; è una situazione diversa dal normale passaggio volontario da un anno al successivo.
Cosa succede all’IVA quando si entra nel forfettario?
Entrando nel forfettario si passa da un regime nel quale, normalmente, l’IVA viene addebitata e detratta a un regime di franchigia nel quale sulle operazioni nazionali non si esercita la normale rivalsa dell’IVA e non si detrae l’imposta sugli acquisti.
Per questo il comma 61 della legge 190/2014 richiama la rettifica della detrazione IVA prevista dall’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972. In presenza di beni e servizi ancora compresi nel periodo di rettifica può essere necessario restituire una quota dell’IVA detratta in precedenza.
Non significa però che chi entra nel forfettario debba automaticamente “restituire tutta l’IVA degli ultimi cinque anni”. La rettifica dipende dalla tipologia di bene o servizio, dall’anno di acquisto, dalla detrazione originariamente esercitata e dal periodo di tutela previsto dalla norma. Per gli esempi specifici puoi leggere la guida su come funziona la rettifica IVA nel passaggio al forfettario.
Rimanenze, crediti e fatture a cavallo dell’anno
Il passaggio di regime non riguarda soltanto le fatture emesse dal 1° gennaio. Bisogna controllare anche le operazioni maturate nel regime precedente ma incassate o pagate dopo il cambio, le eventuali rimanenze e le componenti che rischierebbero di essere tassate due volte o, al contrario, di non essere tassate affatto.
Le regole di transizione servono proprio a evitare salti o duplicazioni d’imposta. Per un professionista, in particolare, il momento dell’incasso è centrale nella determinazione del reddito; per un’impresa in semplificata possono entrare in gioco anche le modalità con cui era stato determinato il reddito nel periodo precedente.
Serve comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio?
Il regime forfettario è un regime naturale: quando ne ricorrono i requisiti, non richiede una domanda preventiva di ammissione. Tuttavia, se negli anni precedenti era stata esercitata un’opzione per un regime diverso, può essere necessario gestirne correttamente la revoca o l’indicazione nel quadro VO della dichiarazione IVA.
Dal momento del passaggio cambiano inoltre le modalità di fatturazione: il contribuente non espone più l’IVA secondo le regole ordinarie, applica le indicazioni previste per il forfettario e, quando necessario, informa i clienti della nuova posizione fiscale per evitare ritenute o trattamenti errati.
Checklist prima di passare al forfettario nel 2026
- Verifica ricavi o compensi 2025 rispetto al limite di 85.000 €.
- Controlla che le spese per personale e collaboratori non superino 20.000 euro.
- Verifica eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati rispetto alla soglia 2026 di 35.000 euro, quando applicabile.
- Escludi partecipazioni, rapporti con ex datori di lavoro e altre cause ostative previste dalla legge.
- Ricostruisci se il regime precedente era naturale oppure derivava da una specifica opzione.
- Controlla il quadro VO delle dichiarazioni precedenti.
- Verifica la rettifica IVA su beni, servizi e rimanenze interessati.
- Gestisci correttamente fatture, incassi e pagamenti a cavallo del 31 dicembre.
Esempio pratico
Un professionista nel 2025 ha applicato la contabilità semplificata, ha incassato 55.000 euro, non ha dipendenti, non presenta cause di esclusione e nel 2026 vuole applicare il forfettario. Possiede inoltre computer e attrezzature per un costo storico complessivo di 30.000 euro.
Il valore dei beni strumentali, da solo, non impedisce il passaggio, perché il vecchio limite di 20.000 euro è stato abolito. Occorre però verificare se la contabilità semplificata del professionista derivava dal suo regime naturale o da una specifica opzione, controllare eventuali cause ostative e valutare la rettifica dell’IVA detratta sui beni ancora compresi nel relativo periodo di rettifica.
Errori da evitare
- Usare ancora il limite di 20.000 euro sui beni strumentali.
- Confondere la soglia di 20.000 euro per il personale con il valore delle attrezzature.
- Pensare che ogni precedente regime semplificato produca automaticamente un vincolo di tre anni.
- Ignorare un’eventuale opzione formale per il regime ordinario.
- Entrare nel forfettario senza verificare la rettifica IVA.
- Applicare retroattivamente il forfettario a operazioni già effettuate durante l’anno in un altro regime.
Fonti ufficiali
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – disciplina del regime forfettario.
- Agenzia delle Entrate – risoluzione 64/E del 14 settembre 2018.
- DPR 633/1972 – articolo 19-bis2, rettifica della detrazione IVA.
- Senato della Repubblica – legge di bilancio 2026, soglia redditi da lavoro dipendente a 35.000 euro.
Domande frequenti
Posso passare dal semplificato al forfettario dopo un solo anno?
Può essere possibile. L’Agenzia ha chiarito che il passaggio tra regimi naturali non è automaticamente bloccato da un vincolo triennale. Bisogna però verificare se il regime applicato derivava da una specifica opzione e, per i professionisti, ricostruire la concreta posizione fiscale.
Se ho beni strumentali per più di 20.000 euro posso entrare nel forfettario?
Sì, il valore dei beni strumentali non è più un requisito di accesso. Il vecchio limite di 20.000 euro è stato eliminato dal 2019.
Devo restituire tutta l’IVA detratta negli ultimi cinque anni?
No, non in modo automatico. La rettifica dell’IVA va calcolata secondo l’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972 e dipende dalla natura del bene o servizio, dall’anno di acquisto e dal periodo di rettifica ancora aperto.
Posso passare al forfettario a metà del 2026?
Il normale passaggio volontario opera dall’inizio del periodo d’imposta. Le modifiche in corso d’anno richiedono una specifica previsione normativa e non consentono di trasformare retroattivamente le operazioni già effettuate.
Consulente Regime Forfettario
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