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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Fattura elettronica nel forfettario: quando è obbligatoria e quando no

Nel 2026 la fatturazione elettronica è obbligatoria per i contribuenti in regime forfettario quando esiste l’obbligo di emettere fattura. Dal 1° gennaio 2024 è infatti terminata anche l’ultima esenzione legata alla vecchia soglia di 25.000 euro: per le normali operazioni la fattura deve essere predisposta in formato XML e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.

La risposta corretta, però, non è “sempre e comunque”. Esistono situazioni in cui la fattura elettronica non va usata, soprattutto per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche; inoltre in alcune vendite al dettaglio, comprese determinate vendite online B2C, può non esistere a monte l’obbligo di emettere fattura salvo richiesta del cliente.

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo riguarda tutti i forfettari

L’obbligo è stato esteso ai forfettari in due fasi. Dal 1° luglio 2022 erano entrati nel sistema i contribuenti sopra la soglia transitoria prevista dalla legge; dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è diventato generalizzato anche per i forfettari con ricavi o compensi più bassi.

La vecchia soglia dei 25.000 euro non è quindi più utilizzabile per decidere se emettere fattura elettronica nel 2026.

La fattura elettronica è il file XML inviato allo SdI

Il semplice PDF inviato via email non sostituisce la fattura elettronica quando la normativa richiede l’e-fattura. Il documento fiscale viene generato in formato XML e trasmesso attraverso lo SdI – Sistema di Interscambio.

Il cliente può ricevere anche una copia di cortesia in PDF, ma per la validità fiscale della normale e-fattura conta l’XML correttamente trasmesso e non scartato dal Sistema.

Forfettario con fatturato basso: nessuna esenzione

Un contribuente che incassa 5.000, 10.000 o 20.000 euro nell’anno è soggetto alle stesse regole elettroniche di un forfettario con ricavi più elevati, quando deve emettere fattura.

Questa pagina risponde alla domanda generale “l’e-fattura è obbligatoria?”. Per il dubbio specifico sul volume d’affari puoi consultare la guida sulla fattura elettronica con fatturato basso.

Prestazioni sanitarie a persone fisiche: lo SdI non va usato

La principale eccezione riguarda le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche. Nel 2026 il divieto di utilizzare lo SdI non è più una semplice proroga annuale: il D.Lgs. 81/2025 ha reso stabile la disciplina eliminando il riferimento ai singoli periodi d’imposta.

Il testo aggiornato dell’articolo 10-bis del DL 119/2018 stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere tramite SdI le fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS. La modifica è riportata nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 81/2025.

Sanitario forfettario: può avere sia fatture fuori SdI sia e-fatture

Un medico, psicologo, fisioterapista o altro professionista sanitario può quindi trovarsi a gestire due flussi diversi nello stesso anno:

  • prestazione sanitaria resa direttamente al paziente persona fisica: documento fuori SdI e, quando previsto, invio al Sistema TS;
  • prestazione resa a una clinica, società o altro soggetto IVA: normalmente fattura elettronica tramite SdI, salvo casi particolari;
  • attività non sanitaria, come formazione o consulenza: normalmente segue la disciplina elettronica ordinaria.

Il dettaglio è nella guida dedicata alla fattura elettronica per prestazioni sanitarie.

E-commerce: non confondere esonero dalla fattura con esonero dall’e-fattura

Il vecchio testo di questa pagina indicava l’e-commerce come una possibile eccezione all’obbligo di fatturazione elettronica. La formulazione è fuorviante.

In alcune operazioni di commercio al dettaglio e in determinate vendite B2C a distanza, la normativa può prevedere che la fattura non sia obbligatoria se il cliente non la richiede nei termini previsti. In quel caso non c’è una “fattura cartacea alternativa”: semplicemente può non nascere l’obbligo di emettere fattura per quella vendita.

Quando invece la fattura deve essere emessa o viene emessa perché richiesta, il contribuente forfettario deve verificare la disciplina elettronica applicabile e non può utilizzare l’e-commerce come esenzione generale dallo SdI.

Vendita online e corrispettivi: documenti diversi

Fattura elettronica, documento commerciale e corrispettivi telematici non sono sinonimi. La documentazione della vendita dipende dal tipo di operazione, dal cliente e dalle regole applicabili alla specifica attività.

Per questo un e-commerce non deve partire dalla domanda “posso evitare l’e-fattura?”, ma da “per questa vendita devo emettere fattura oppure devo documentarla in un altro modo?”.

Fattura a cliente privato: normalmente elettronica

Quando un forfettario deve emettere fattura a una persona fisica per una normale prestazione non sanitaria, la fattura è elettronica. Nel file XML va indicato il codice fiscale del cliente e, in assenza di un canale telematico specifico, si utilizza normalmente il codice destinatario convenzionale previsto per i privati.

Per il procedimento operativo puoi consultare la guida alla fattura elettronica a cliente privato.

Fattura a impresa o professionista italiano

Per una normale operazione B2B italiana, il forfettario emette il documento elettronico e lo trasmette allo SdI utilizzando il codice destinatario o la PEC comunicati dal cliente, oppure il canale registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Nelle normali operazioni interne del forfettario si utilizza RF19 come regime fiscale e, quando appropriato, N2.2 come Natura dell’operazione non soggetta a IVA per effetto del regime.

Fatture verso l’estero: lo SdI resta rilevante

Anche le operazioni con clienti esteri richiedono una gestione elettronica coerente con le regole italiane sulla trasmissione dei dati transfrontalieri. Cambiano però alcuni campi del file XML, come identificativo Paese, codice destinatario convenzionale e Natura IVA.

Per questi casi è meglio utilizzare la guida specifica sulla fattura elettronica a cliente estero.

Bollo da 2 euro sulle e-fatture del forfettario

Quando ricorrono i presupposti e l’importo delle operazioni non assoggettate a IVA supera la soglia prevista, nel file elettronico va valorizzato il campo del bollo virtuale.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel portale Fatture e Corrispettivi gli elenchi delle fatture rilevanti per il pagamento del bollo elettronico.

Conservazione: il PDF non basta

Le fatture elettroniche devono essere conservate a norma. Salvare soltanto una copia PDF in una cartella del computer non equivale alla conservazione digitale del documento XML prevista dalla normativa.

Puoi utilizzare un servizio privato oppure il servizio di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per il dettaglio consulta come conservare le fatture elettroniche nel forfettario.

Tabella: quando usare lo SdI

OperazioneSdI
Normale prestazione a impresa italianaSì
Normale prestazione a privato italianoSì, quando va emessa fattura
Prestazione sanitaria a persona fisicaNo
Prestazione sanitaria a clinica/societàNormalmente sì
Vendita e-commerce B2C senza obbligo di fatturaNon si emette fattura, salvo richiesta/caso specifico
Cliente esteroTrasmissione elettronica secondo le regole transfrontaliere applicabili

Checklist per capire se devi emettere e-fattura

  1. Verifica se per l’operazione esiste l’obbligo di emettere fattura.
  2. Controlla se la prestazione è sanitaria e resa a una persona fisica.
  3. Individua correttamente il destinatario: privato, impresa, PA o cliente estero.
  4. Se la fattura va emessa, verifica il corretto tracciato XML.
  5. Imposta RF19 e la Natura IVA coerente con l’operazione.
  6. Controlla l’eventuale bollo.
  7. Invia allo SdI nei termini previsti.
  8. Verifica la ricevuta dello SdI.
  9. Conserva a norma il file XML.

Per la guida operativa completa su compilazione, tempi e codici puoi consultare fatturazione elettronica nel regime forfettario. Questa pagina resta focalizzata sulla domanda preliminare: quando l’obbligo esiste e quando no?

Domande frequenti

Nel 2026 tutti i forfettari devono emettere fattura elettronica?

Quando esiste l’obbligo di fattura, in generale sì. La vecchia esenzione legata al fatturato basso è terminata il 31 dicembre 2023.

Un sanitario forfettario deve usare lo SdI per i pazienti?

No. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche opera il divieto previsto dalla disciplina sanitaria e di protezione dei dati.

Un e-commerce forfettario è esonerato dalla fattura elettronica?

No, non esiste un’esenzione generale per l’e-commerce. In alcune vendite B2C può non essere obbligatorio emettere fattura; se la fattura deve essere emessa, va applicata la disciplina elettronica prevista.

Posso inviare soltanto il PDF?

No, quando è richiesta la fattura elettronica il documento fiscale è il file XML trasmesso allo SdI. Il PDF è soltanto una copia di cortesia.

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