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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

SRL in liquidazione e forfettario: puoi aprire la Partita IVA prima della chiusura?

Aprire una Partita IVA in regime forfettario mentre una SRL controllata è in liquidazione può essere possibile senza attendere la cancellazione della società, ma la liquidazione non basta da sola. Il punto decisivo è capire se la SRL ha realmente cessato l’attività ordinaria e sta compiendo soltanto operazioni necessarie alla liquidazione oppure se, nonostante lo stato formale, continua ancora a esercitare un’attività economica riconducibile a quella che svolgerai con la Partita IVA.

Per le SRL la causa ostativa del forfettario richiede infatti due elementi insieme: controllo diretto o indiretto della società e attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate individualmente. Non basta quindi essere amministratore, non basta possedere una quota e non basta che i codici ATECO appartengano alla stessa sezione.

La regola per una SRL controllata

La disciplina deriva dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014. La norma esclude dal regime forfettario le persone fisiche che controllano direttamente o indirettamente una SRL quando la società esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona con la propria Partita IVA.

Il testo vigente è consultabile su Normattiva – legge 190/2014.

La presenza della sola partecipazione in una SRL non produce quindi automaticamente l’esclusione. A differenza delle società di persone, per la SRL bisogna verificare congiuntamente controllo e riconducibilità dell’attività.

Cosa cambia se la SRL è in liquidazione

Una SRL in liquidazione non è ancora cancellata dal Registro Imprese: continua a esistere fino alla conclusione della procedura. Tuttavia il suo scopo cambia. Se ha cessato l’attività caratteristica e i liquidatori stanno soltanto realizzando l’attivo, pagando i debiti, incassando crediti, chiudendo contratti e completando gli adempimenti necessari alla cessazione, può venire meno proprio il secondo elemento della causa ostativa: l’esercizio di un’attività economica riconducibile a quella individuale.

Questo è il punto che consente, in molti casi, di aprire la Partita IVA senza attendere materialmente la cancellazione della SRL. Va però verificato sui fatti, non sulla sola dicitura “in liquidazione” presente in visura.

La liquidazione non rende automaticamente compatibile il forfettario

Una società può essere formalmente in liquidazione e continuare temporaneamente l’attività per esigenze della procedura. Può, per esempio, terminare commesse già avviate, vendere ancora beni o servizi, mantenere clienti e personale o proseguire l’esercizio in funzione della migliore liquidazione del patrimonio.

Se questa attività prosegue ed è riconducibile a quella svolta con la Partita IVA individuale, la causa ostativa deve essere nuovamente verificata. Perciò la domanda corretta non è soltanto “la SRL è in liquidazione?”, ma soprattutto “che cosa sta effettivamente facendo la SRL durante la liquidazione?”.

Non serve necessariamente aspettare la cancellazione dal Registro Imprese

La cancellazione è l’atto finale con cui la società cessa definitivamente di esistere. La norma sul forfettario, però, non stabilisce che una SRL debba essere cancellata prima che il socio controllante possa aprire una Partita IVA.

Se la società è in una liquidazione effettiva, ha cessato l’attività operativa riconducibile e non esistono altri motivi di esclusione, attendere la cancellazione può non essere necessario. Al contrario, se la società continua l’attività economica, la sola apertura della liquidazione non risolve il problema.

Il controllo della SRL è il primo test

La causa riguarda chi controlla la SRL direttamente o indirettamente. Il controllo non coincide sempre con una semplice percentuale standard valida in ogni situazione: vanno considerati i diritti di voto, gli assetti societari e le forme di controllo previste dall’articolo 2359 del codice civile.

Una partecipazione minoritaria senza controllo può quindi avere un esito diverso rispetto a una partecipazione che, da sola o indirettamente, consente di esercitare un’influenza dominante. Per una panoramica più generale puoi leggere forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL.

Il secondo test riguarda le attività realmente svolte

Dopo il controllo bisogna verificare la riconducibilità delle attività. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è sufficiente confrontare meccanicamente i codici ATECO dichiarati: conta l’attività economica effettivamente esercitata.

L’appartenenza alla stessa sezione ATECO è un indicatore importante nell’analisi, soprattutto quando il contribuente forfettario effettua operazioni verso la SRL controllata e la società deduce i relativi costi. Ma non è corretto trasformare la regola in “stessa sezione ATECO = esclusione automatica”.

Se la SRL non svolge più attività operativa

Supponiamo che una SRL di consulenza sia entrata in liquidazione, abbia cessato le prestazioni ai clienti, non acquisisca nuove commesse e stia soltanto incassando vecchi crediti e pagando debiti. Il socio controllante vuole aprire una Partita IVA per iniziare una nuova attività professionale.

In uno scenario del genere, la società può non svolgere più un’attività economica riconducibile alla nuova attività individuale. La presenza della SRL ancora iscritta nel Registro Imprese non è quindi, da sola, sufficiente a far scattare la causa ostativa.

Se la SRL continua a lavorare durante la liquidazione

Scenario diverso: la SRL è formalmente in liquidazione ma continua a fornire servizi ai clienti, conclude contratti, fattura regolarmente e svolge di fatto la stessa attività che il socio vuole esercitare in proprio.

Qui il rischio di riconducibilità resta concreto. Se esiste anche il controllo diretto o indiretto, non si può considerare risolta la causa ostativa solo perché è stato nominato un liquidatore o inserita la dicitura “società in liquidazione”.

Fatturare alla propria SRL in liquidazione

Se apri la Partita IVA e fatturi alla SRL controllata, bisogna valutare con particolare attenzione la natura delle prestazioni. Il flusso economico tra contribuente e società è uno degli elementi utilizzati per comprendere se le attività siano effettivamente riconducibili.

Se la fattura riguarda, per esempio, le stesse prestazioni che la SRL continua a vendere ai propri clienti, l’operazione rafforza il collegamento. Se invece riguarda un servizio realmente diverso, l’analisi può portare a un risultato differente. Per questo caso esiste anche l’approfondimento forfettario e fatture alla propria SRL.

La soglia del 50% non è la regola della SRL controllata

Il vecchio articolo confondeva la causa ostativa relativa alle SRL con la regola della prevalenza verso il datore o ex datore di lavoro. Sono due norme diverse.

Per una SRL controllata non esiste una regola per cui “se fatturi più del 50% alla società sei automaticamente escluso” e “se fatturi meno del 50% sei automaticamente al sicuro”. Il test della SRL è basato su controllo + attività riconducibili.

La prevalenza delle fatture oltre il 50% rileva invece nella distinta causa ostativa che riguarda l’attività esercitata prevalentemente verso un datore di lavoro attuale o dei due periodi d’imposta precedenti, o verso soggetti a esso riconducibili. Le due verifiche possono anche convivere, ma non vanno sovrapposte.

Essere amministratore della SRL non basta per escludere il forfettario

La carica di amministratore, da sola, non coincide con il controllo societario e non rende automaticamente incompatibile il regime forfettario. Bisogna distinguere la carica, l’eventuale partecipazione, il controllo effettivo, il compenso da amministratore e le attività svolte con la Partita IVA.

Anche il compenso da amministratore richiede una verifica autonoma. Non è corretto concludere automaticamente che la SRL diventi, per il solo compenso amministratore, un “datore di lavoro” ai fini della regola del 50%. Per le regole generali sulla carica puoi consultare amministratore di società: Partita IVA, compenso, INPS e forfettario.

Quando la riconducibilità si verifica

Per le partecipazioni in SRL, secondo la prassi dell’Agenzia, la riconducibilità viene verificata nell’anno in cui si applica il regime forfettario. Se durante l’anno si realizzano congiuntamente controllo e attività riconducibili, la causa produce l’uscita dal regime a partire dall’anno successivo.

Questo è diverso dalla partecipazione in una SNC o SAS, che segue una disciplina più rigida. Proprio per questo una SAS in liquidazione non va usata come modello per decidere il caso di una SRL.

Esempio 1: SRL chiusa operativamente e solo atti di liquidazione

Hai il 100% di una SRL che ha cessato le vendite, non ha più dipendenti né clienti attivi e sta soltanto riscuotendo crediti e pagando debiti. Vuoi aprire una Partita IVA per svolgere attività professionale in proprio.

La quota di controllo esiste, ma se la società non esercita più un’attività economica riconducibile può mancare il secondo requisito della causa ostativa. In questo scenario non è necessariamente necessario attendere la cancellazione definitiva della SRL.

Esempio 2: SRL in liquidazione ma ancora operativa

Controlli una SRL in liquidazione che continua a offrire consulenza ai propri clienti. Nello stesso periodo apri una Partita IVA forfettaria per offrire la medesima consulenza e inizi anche a fatturare servizi alla società.

Qui controllo, attività effettive e rapporti economici puntano verso una forte riconducibilità. La dicitura “in liquidazione” non basta a rendere compatibile il forfettario.

Esempio 3: attività individuale realmente diversa

Controlli una SRL in liquidazione che operava nel commercio di prodotti, mentre apri una Partita IVA per un’attività professionale effettivamente diversa e autonoma. La società non acquista servizi da te e non continua l’attività operativa originaria.

In questo caso la verifica della riconducibilità può portare a escludere la causa ostativa, fermo restando il controllo di tutte le altre condizioni del regime.

Cosa controllare prima di aprire la Partita IVA

  • visura camerale aggiornata della SRL e data di apertura della liquidazione;
  • percentuale di partecipazione e diritti di voto;
  • eventuali forme di controllo indiretto;
  • attività realmente ancora svolte dalla società;
  • presenza di clienti, contratti e fatture emesse dopo l’inizio della liquidazione;
  • eventuale esercizio provvisorio o prosecuzione dell’attività;
  • servizi che svolgerai con la nuova Partita IVA;
  • eventuali fatture dalla Partita IVA alla SRL;
  • compensi da amministratore e loro natura;
  • presenza di altre cause di esclusione dal forfettario.

Per l’ultimo controllo puoi usare la guida sui requisiti e cause di esclusione del regime forfettario.

Errori da evitare

  • pensare che una SRL in liquidazione sia automaticamente compatibile con il forfettario;
  • pensare, al contrario, che sia obbligatorio aspettarne sempre la cancellazione;
  • guardare soltanto il codice ATECO e non l’attività realmente svolta;
  • considerare la stessa sezione ATECO come esclusione automatica;
  • confondere la causa SRL con la soglia del 50% verso il datore o ex datore;
  • considerare automaticamente la carica di amministratore come rapporto di lavoro dipendente;
  • ignorare le fatture e gli altri rapporti economici tra Partita IVA e SRL;
  • confondere le regole delle SRL con quelle di SNC e SAS.

Domande frequenti

Posso aprire il forfettario se la mia SRL è ancora in liquidazione?

Può essere possibile. Va verificato se controlli la SRL e, soprattutto, se la società continua realmente a svolgere un’attività economica riconducibile a quella della nuova Partita IVA.

Devo aspettare che la SRL venga cancellata?

Non necessariamente. Se la SRL ha cessato l’attività operativa e compie soltanto atti di liquidazione, la cancellazione formale non è sempre il passaggio decisivo ai fini della causa ostativa.

Se il codice ATECO è nella stessa sezione sono automaticamente escluso?

No. La sezione ATECO è un indicatore usato nell’analisi, ma bisogna verificare le attività effettive e i rapporti economici tra contribuente e società.

Se fatturo meno del 50% alla SRL sono sicuramente compatibile?

No. La causa relativa alla SRL controllata non usa una soglia del 50%: verifica controllo e attività riconducibili. Il 50% appartiene alla distinta regola sulla prevalenza verso datore o ex datore.

In sintesi

Una SRL in liquidazione non obbliga automaticamente ad aspettare la cancellazione prima di aprire una Partita IVA forfettaria. Se controlli la società, il punto decisivo è verificare se essa continui oppure no a esercitare un’attività economica riconducibile a quella che svolgerai individualmente. Una liquidazione reale, limitata alla chiusura dei rapporti, può far venir meno questo requisito; una SRL ancora operativa, invece, può mantenere la causa ostativa. Vanno inoltre tenute separate la regola della SRL controllata, la carica di amministratore e l’eventuale test di prevalenza verso datore o ex datore.

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