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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Forfettario e fatture alla propria SRL: quando è compatibile

Essere socio di una SRL e avere contemporaneamente una Partita IVA in regime forfettario non è vietato in assoluto. Il punto delicato nasce quando il contribuente controlla direttamente o indirettamente la società e la SRL svolge un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata individualmente. In quel caso può scattare la causa ostativa prevista dalla legge 190/2014.

Fatturare alla propria SRL non è automaticamente vietato

La norma non dice che ogni socio che emette una fattura alla propria società perde il forfettario. Per le SRL richiede la presenza contemporanea di due condizioni: controllo della società e riconducibilità delle attività. Perciò la verifica non può fermarsi alla sola esistenza della fattura né alla sola percentuale di partecipazione.

  • se non controlli la SRL, questa specifica causa ostativa può non operare anche se esistono rapporti economici con la società;
  • se controlli la SRL ma le attività sono realmente diverse e non riconducibili, manca il secondo requisito;
  • se controlli la SRL e la tua attività individuale è riconducibile a quella societaria, la situazione diventa incompatibile con il regime forfettario quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

Primo requisito: cosa significa controllare una SRL

Per il controllo non basta guardare in modo meccanico alla scritta “socio di maggioranza”. Il riferimento è il concetto civilistico di controllo: in particolare, la disponibilità della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante. La disciplina fiscale considera anche il controllo indiretto.

Una quota del 20% o del 25%, quindi, non esclude in assoluto ogni forma di controllo se esistono assetti particolari; allo stesso modo, una quota superiore al 50% rappresenta normalmente un segnale molto forte di controllo. Per un caso specifico sulla partecipazione di minoranza puoi leggere forfettario con il 25% di una SRL.

Secondo requisito: attività direttamente o indirettamente riconducibili

Il secondo controllo riguarda il rapporto tra ciò che fai con la Partita IVA individuale e ciò che fa la SRL. La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate utilizza la classificazione delle attività economiche come criterio operativo per valutare la riconducibilità, ma non è corretto trasformare il confronto dei codici ATECO in una formula automatica del tipo “codici diversi = sempre compatibile”.

Occorre guardare alla sostanza dell’attività svolta, alla classificazione economica effettiva e ai rapporti tra persona fisica e società. Cambiare formalmente codice o descrizione della fattura non basta se, nella realtà, la prestazione individuale è la stessa attività o una sua componente direttamente riconducibile.

Esempio: socio di controllo che presta consulenza alla propria società

Immagina una persona che possiede il 70% di una SRL e fattura con la propria Partita IVA consulenze alla stessa società. Il primo requisito, il controllo, è normalmente presente. A quel punto bisogna stabilire se la consulenza individuale sia economicamente riconducibile all’attività svolta dalla SRL.

Se la società opera in un settore completamente diverso e la prestazione individuale è realmente autonoma e non riconducibile, la seconda condizione può mancare. Se invece la persona svolge individualmente proprio le prestazioni che fanno parte dell’attività economica della società e le fattura alla SRL, il rischio di integrare la causa ostativa è molto più concreto.

Essere amministratore è un problema diverso dall’essere socio

La carica di amministratore non equivale automaticamente al controllo della società. Un amministratore può non possedere quote, oppure avere una partecipazione che non gli attribuisce controllo. Se riceve un compenso da amministratore, inoltre, bisogna qualificare separatamente quel reddito e verificare anche le altre cause ostative al forfettario.

Per questo profilo puoi approfondire la guida su amministratore di società, Partita IVA e regime forfettario.

Quando si perde il forfettario se la causa ostativa si verifica

Per la causa ostativa relativa alla SRL controllata, la verifica della riconducibilità viene effettuata nell’anno in cui si applica il regime, perché è durante quell’anno che si possono valutare concretamente le attività e i rapporti economici. Se risultano integrate le condizioni della causa ostativa, la fuoriuscita opera in via ordinaria dall’anno successivo, secondo le regole del regime forfettario.

È quindi importante non attendere la dichiarazione dell’anno seguente: prima di emettere fatture rilevanti verso una SRL controllata conviene ricostruire partecipazioni, poteri di voto, attività effettive della società e attività individuale.

Checklist prima di fatturare alla propria SRL

  • verifica la percentuale di quote e soprattutto i diritti di voto;
  • considera eventuali forme di controllo indiretto;
  • identifica l’attività effettivamente svolta dalla SRL;
  • identifica l’attività svolta con la Partita IVA individuale;
  • controlla la riconducibilità economica, non soltanto la descrizione della fattura;
  • verifica se percepisci anche compensi da amministratore o altri redditi assimilati;
  • documenta la reale prestazione resa alla società e il rapporto contrattuale.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

Posso essere socio di una SRL e avere il regime forfettario?

Sì, non esiste un divieto generale. Per una SRL bisogna verificare se controlli direttamente o indirettamente la società e se l’attività della SRL è direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta individualmente.

Posso fatturare alla SRL di cui sono socio?

La fattura alla propria SRL non determina da sola l’esclusione. Diventa però un elemento molto rilevante quando controlli la società e la prestazione individuale è riconducibile alla sua attività economica.

Se i codici ATECO sono diversi sono sicuramente al sicuro?

No. La classificazione ATECO è importante nella valutazione della riconducibilità, ma non va usata come scorciatoia formale. Occorre verificare l’attività economica effettivamente svolta dalla persona e dalla società.

Una quota del 25% esclude sempre il controllo?

Non automaticamente. La quota è un dato importante, ma il controllo va valutato considerando i voti esercitabili, l’influenza dominante e anche eventuali forme di controllo indiretto.

Se sono amministratore della SRL perdo il forfettario?

Non per la sola carica. Bisogna verificare separatamente eventuale controllo della SRL, riconducibilità delle attività e natura del compenso da amministratore rispetto alle altre cause ostative.

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