Forfettario con il 25% di una SRL: quando è compatibile
Possedere il 25% di una SRL non esclude automaticamente dal regime forfettario. La causa ostativa scatta solo se esiste, insieme, un controllo diretto o indiretto della SRL e la società svolge attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate con la Partita IVA individuale. La percentuale del 25%, quindi, è un dato importante ma non basta da sola per dare una risposta definitiva.
Forfettario e quota del 25% in SRL: la risposta breve
Se detieni una partecipazione del 25% in una SRL, puoi in molti casi applicare il forfettario. Devi però verificare due condizioni previste dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014:
- se controlli direttamente o indirettamente la SRL;
- se la SRL esercita attività riconducibili a quella che svolgi individualmente.
Se manca anche una sola delle due condizioni, la causa ostativa specifica relativa alla SRL non opera. È questo il punto centrale che consente di distinguere una semplice partecipazione di minoranza da una partecipazione che, per assetto societario o rapporti concreti, attribuisce invece un potere di controllo.
Il 25% delle quote non significa automaticamente controllo
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, richiama l’articolo 2359 del Codice civile per stabilire quando esiste controllo diretto o indiretto. Non esiste quindi una regola fiscale secondo cui qualsiasi partecipazione sotto il 50% sia sempre irrilevante oppure, al contrario, sempre ostativa.
In termini generali, il controllo può derivare dalla maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, da voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante oppure da particolari vincoli contrattuali. Nel controllo indiretto possono rilevare anche partecipazioni e voti riconducibili tramite società controllate, fiduciarie o persone interposte.
Il caso Agenzia Entrate di quattro soci con il 25% ciascuno
Il caso del 25% non è soltanto teorico. Con la risposta a interpello n. 504 del 28 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato una SRL composta da quattro professionisti con il 25% ciascuno e senza rapporti di parentela.
In quella situazione l’Agenzia ha ritenuto che la partecipazione del 25%, considerata insieme alla struttura descritta, non integrasse di per sé controllo di diritto né influenza dominante. Ha però lasciato impregiudicata la possibilità di verificare in concreto un eventuale controllo di fatto, la congruità dei compensi e l’eventuale interposizione della società.
Questo precedente è molto utile: dimostra che la risposta corretta non è “25% sì” o “25% no”, ma 25% normalmente compatibile se non esistono altri elementi che attribuiscono il controllo.
Quando anche una quota inferiore al 50% può diventare problematica
Una partecipazione di minoranza può richiedere un’analisi più approfondita quando il socio, pur non avendo formalmente la maggioranza del capitale, riesce comunque a esercitare un’influenza dominante sulla società.
- gli altri soci sono molto frammentati e il 25% consente di determinare stabilmente le decisioni assembleari;
- esistono accordi parasociali o vincoli contrattuali;
- partecipazioni di familiari o soggetti interposti si sommano, in concreto, alla posizione del contribuente;
- il socio dispone indirettamente di altri voti attraverso società controllate;
- i rapporti economici mostrano un’influenza di fatto sulla gestione della SRL.
Per questo il semplice dato “possiedo il 25%” non è sufficiente se l’assetto societario è particolare.
Controllo diretto e controllo indiretto: cosa cambia
| Situazione | Rischio ai fini del forfettario |
|---|---|
| 25% senza altri poteri o legami | Di regola non basta da solo a integrare il controllo |
| 25% più voti indiretti tramite altra società controllata | Da verificare come possibile controllo indiretto |
| 25% più familiari o persone interposte con ulteriori quote | Da verificare l’effettivo controllo complessivo |
| 25% con accordi che attribuiscono influenza dominante | Possibile controllo anche senza maggioranza del capitale |
| Quattro soci indipendenti al 25% ciascuno | Il 25% non determina automaticamente controllo di diritto |
Attività della SRL e Partita IVA: quando sono riconducibili
Anche se esiste il controllo della SRL, la causa ostativa non scatta automaticamente. Deve esserci anche la seconda condizione: l’attività della società deve essere direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata dal contribuente in forfettario.
La circolare 9/E/2019 invita a guardare alle attività effettivamente svolte, non soltanto alle descrizioni formali. Come criterio oggettivo, l’Agenzia considera anche la sezione ATECO nella quale sono classificabili le attività concrete.
Se le attività ricadono nella stessa sezione ATECO, la riconducibilità assume particolare rilievo quando il contribuente in forfettario vende beni o presta servizi alla SRL controllata e la società deduce fiscalmente il relativo costo.
Ingegnere socio al 25% di una SRL di marketing: attività diverse?
Non bisogna concludere automaticamente che “ingegneria” e “marketing” siano sempre settori fiscalmente diversi. Molte attività professionali, tecniche, pubblicitarie e di consulenza ricadono nella sezione M della classificazione ATECO. Occorre quindi verificare i codici effettivi e soprattutto le attività concretamente svolte.
In ogni caso, se il socio al 25% non controlla direttamente o indirettamente la SRL, la causa ostativa prevista dal comma 57, lettera d), non opera anche se le attività presentano collegamenti economici.
Fatturare alla SRL impedisce il forfettario?
No, non automaticamente. Il vecchio testo di questa pagina affermava che chi fattura alla propria SRL non può aderire al forfettario, ma la regola è più precisa.
La fatturazione alla società diventa particolarmente rilevante quando sono presenti anche il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità delle attività. Se il contribuente non controlla la SRL, la semplice esistenza di fatture verso la società non fa scattare, da sola, questa specifica causa ostativa.
Restano naturalmente da verificare eventuali altre cause di esclusione e, nei casi anomali, il rischio di interposizione o di costruzioni prive di sostanza economica.
Esempio 1: 25% senza controllo e nessun legame familiare
Un professionista possiede il 25% di una SRL insieme ad altri tre soci indipendenti, ciascuno con il 25%. Nessun socio ha accordi particolari, nessuno esercita influenza dominante e non esistono partecipazioni indirette o familiari da sommare.
In questa configurazione, il solo 25% non determina automaticamente il controllo. Se manca il primo requisito, la causa ostativa relativa alla SRL non opera, anche se il professionista svolge attività economicamente vicine a quelle societarie.
Esempio 2: 25% diretto più controllo indiretto
Il contribuente possiede direttamente il 25%, ma un’altra quota rilevante è detenuta da una società che egli controlla oppure da soggetti che, secondo le regole sul controllo indiretto, possono essere considerati persone interposte.
In questo caso non bisogna fermarsi al 25% intestato direttamente: va ricostruita la disponibilità complessiva dei voti e l’effettiva capacità di influenzare la SRL.
Esempio 3: controllo della SRL e attività riconducibile
Se il contribuente controlla la SRL e svolge con la propria Partita IVA un’attività riconducibile a quella societaria, fatturando prestazioni alla società che deduce i relativi costi, possono risultare presenti entrambe le condizioni della causa ostativa. In tale situazione il regime forfettario va valutato con particolare attenzione.
Quando si verifica la causa ostativa della SRL
Per le partecipazioni in SRL la riconducibilità delle attività viene verificata nell’anno di applicazione del regime. Se nel corso dell’anno risultano presenti sia il controllo sia la riconducibilità, la causa ostativa produce gli effetti previsti dalla disciplina per l’anno successivo.
Per una panoramica completa delle diverse partecipazioni societarie puoi consultare forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL.
Checklist se possiedi il 25% di una SRL
- controlla la percentuale dei diritti di voto, non soltanto la quota nominale;
- verifica la distribuzione delle quote degli altri soci;
- controlla eventuali patti, diritti particolari o accordi di voto;
- verifica partecipazioni indirette tramite altre società;
- considera eventuali persone interposte rilevanti;
- confronta le attività effettive della Partita IVA e della SRL;
- verifica le rispettive sezioni ATECO;
- controlla se emetti fatture verso la SRL e come la società tratta fiscalmente quei costi;
- verifica separatamente tutte le altre cause ostative del regime forfettario.
Domande frequenti
Sì, il 25% non è automaticamente incompatibile. La causa ostativa opera solo quando esistono insieme controllo diretto o indiretto della SRL e attività economiche riconducibili a quelle svolte con la Partita IVA individuale.
No. Una quota inferiore al 50% non integra normalmente la maggioranza dei voti, ma il controllo può derivare anche da influenza dominante, accordi, voti indiretti o altri elementi concreti previsti dall’articolo 2359 del Codice civile.
La fatturazione alla SRL non fa perdere automaticamente il forfettario. Diventa rilevante per questa causa ostativa quando il contribuente controlla direttamente o indirettamente la società e le attività risultano riconducibili.
No. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 504/2019, ha esaminato proprio un caso con quattro soci indipendenti al 25% e ha escluso un controllo di diritto automatico, lasciando però possibile la verifica di eventuali elementi di controllo di fatto.
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