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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL: regole 2026

Domanda di Silvio da Monza: «Cosa succede se ho anche partecipazioni in società di persone o Srl?»

Dipende dal tipo di società. Nel regime forfettario 2026 la partecipazione contemporanea in una società di persone, come SNC o SAS, è in linea generale una causa ostativa. Per una SRL, invece, la semplice proprietà di una quota non basta: l’esclusione opera quando ricorrono insieme il controllo diretto o indiretto della società e lo svolgimento, da parte della SRL, di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata con la Partita IVA individuale.

La distinzione è importante perché frasi come “se sei socio non puoi essere forfettario” sono troppo generiche. SNC/SAS e SRL seguono regole diverse, e per le SRL bisogna verificare anche controllo, attività effettiva e rapporti economici tra socio e società.

Società di persone e SRL: la differenza in una tabella

PartecipazioneRegola nel forfettario 2026
SNCLa partecipazione contemporanea è normalmente causa ostativa
SASLa partecipazione contemporanea è normalmente causa ostativa
Associazione professionaleLa partecipazione è causa ostativa
Impresa familiareLa partecipazione rientra nella causa ostativa prevista dalla legge
SRL senza controlloNon esclude automaticamente dal forfettario
SRL controllata ma con attività non riconducibileLa causa ostativa SRL non opera se manca la riconducibilità
SRL controllata con attività riconducibileLa causa ostativa può operare

Il riferimento è l’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014. Per il quadro generale delle incompatibilità puoi consultare anche la guida alle cause ostative del regime forfettario 2026.

Partecipazione in SNC o SAS: perché la regola è più rigida

Per le società di persone la norma non richiede di dimostrare né il controllo della società né la somiglianza tra l’attività societaria e quella individuale. La partecipazione contemporanea in una SNC o SAS è quindi, in linea generale, sufficiente a impedire l’applicazione del forfettario.

Questo vale anche se la quota è piccola: non esiste una soglia minima del 10%, 20% o 50% analoga a quella che spesso si immagina per le società di capitali. La logica della causa ostativa è diversa e riguarda la partecipazione stessa nelle fattispecie indicate dalla legge.

Società semplice, nuda proprietà e casi particolari

La circolare 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni casi che spesso generano dubbi. La partecipazione detenuta in nuda proprietà può rilevare come causa ostativa, mentre per la società semplice il trattamento richiede attenzione alla natura del reddito prodotto.

Secondo la prassi dell’Agenzia, la partecipazione in una società semplice non è di per sé ostativa quando la società produce redditi diversi dal lavoro autonomo o dall’attività d’impresa; la verifica cambia invece se la società semplice produce redditi di lavoro autonomo o, in concreto, esercita attività d’impresa. Per questi casi è quindi sbagliato applicare automaticamente la stessa risposta prevista per una SNC commerciale.

Quota in una SRL: non basta essere socio per perdere il forfettario

Per una SRL devono esistere due condizioni contemporaneamente: controllo diretto o indiretto della società e attività economica della SRL riconducibile a quella svolta individualmente. Se manca una delle due condizioni, la specifica causa ostativa prevista per le SRL non opera.

Per esempio, una quota del 20% in una SRL non è automaticamente incompatibile. Bisogna capire se quella quota, da sola o insieme ad altri rapporti, attribuisce un controllo rilevante e, solo se il controllo esiste, verificare la riconducibilità delle attività.

Cosa significa “controllare” una SRL

Il controllo non coincide sempre con la formula “possiedo più del 50%”. La circolare 9/E richiama i criteri dell’articolo 2359 del Codice civile e considera anche situazioni di controllo indiretto o di influenza dominante. In alcuni casi anche una partecipazione del 50% può integrare il controllo, a seconda della struttura dei diritti di voto e della situazione concreta.

Nel controllo indiretto possono inoltre assumere rilievo partecipazioni e diritti riconducibili ai familiari indicati dalla normativa fiscale. Per questo, quando la quota è vicina al 50% o la compagine è familiare, non è prudente basarsi soltanto sulla percentuale nominale iscritta nella visura.

Quando l’attività della SRL è riconducibile alla tua Partita IVA

Anche dopo avere accertato il controllo, bisogna verificare la seconda condizione. La prassi dell’Agenzia guarda alle attività effettivamente svolte, non soltanto ai codici ATECO formalmente dichiarati.

La circolare 9/E individua un criterio operativo particolarmente importante: la riconducibilità può emergere quando la Partita IVA individuale e la SRL svolgono attività comprese nella stessa sezione ATECO e il contribuente fattura beni o servizi alla società controllata, con un costo fiscalmente deducibile per la SRL. Al contrario, attività effettivamente collocate in sezioni ATECO differenti o assenza di rapporti economici rilevanti possono portare a una conclusione diversa.

Un esempio concreto di questa verifica è trattato nella pagina dedicata al geometra socio di SRL e regime forfettario.

Quando devi cedere la quota per poter applicare il forfettario

Il momento della verifica cambia a seconda del tipo di partecipazione. Per le società di persone, la prassi dell’Agenzia richiede in generale che la causa ostativa sia rimossa entro la fine dell’anno precedente a quello in cui vuoi applicare il forfettario. Se, per esempio, vuoi usare il regime nel 2026, la partecipazione ostativa dovrebbe essere cessata entro il 31 dicembre 2025.

Se invece la partecipazione in una società di persone viene acquisita durante l’anno, per esempio per successione, la circolare 9/E ammette la possibilità di rimuovere la causa entro la fine dello stesso anno per evitare l’uscita dal regime nell’anno successivo.

Per le SRL il controllo e la riconducibilità vengono valutati con riferimento all’anno di applicazione del regime, perché sono condizioni che possono formarsi o cessare durante il periodo d’imposta. Nei casi di acquisto, cessione o modifica delle quote è quindi necessario verificare la situazione concreta e la decorrenza degli effetti.

Esempi pratici: quando la partecipazione blocca il forfettario

CasoValutazione
Quota 1% in SNC posseduta durante il 2026Normalmente causa ostativa
Quota 20% in SRL, nessun controlloNon esclusione automatica
60% di SRL con attività effettivamente diversa e non riconducibileIl controllo da solo non basta: va verificata la riconducibilità
50% di SRL, influenza dominante, stessa attività e fatture alla societàRischio concreto di causa ostativa: controllo e riconducibilità possono coesistere
Società semplice che produce solo redditi immobiliariNon va equiparata automaticamente a SNC/SAS; va verificata la natura del reddito
Quota SNC ereditata durante l’anno e ceduta entro il 31 dicembreLa rimozione entro l’anno può evitare l’ostacolo per l’anno successivo, secondo la prassi

Quali controlli fare prima di entrare o restare nel forfettario

  • tipo di società partecipata: SNC, SAS, società semplice, associazione o SRL;
  • percentuale e natura della partecipazione;
  • eventuali diritti di voto e patti che incidono sul controllo;
  • partecipazioni indirette o familiari rilevanti;
  • attività effettiva svolta dalla SRL e dalla Partita IVA individuale;
  • sezioni ATECO applicabili alle attività reali;
  • eventuali fatture emesse alla società controllata;
  • data di acquisto, cessione o cessazione della partecipazione.

La circolare 9/E del 2019, richiamata anche nella banca dati del Dipartimento delle Finanze, resta il principale documento di prassi per distinguere partecipazioni in società di persone e controllo di SRL nel regime forfettario.

Domande frequenti

Una quota dell’1% in una SNC esclude dal regime forfettario?

In linea generale sì. Per le società di persone la causa ostativa riguarda la partecipazione contemporanea e non richiede una percentuale minima di controllo come per le SRL.

Una quota del 20% in una SRL esclude automaticamente dal forfettario?

No. Per le SRL devono ricorrere insieme controllo diretto o indiretto e attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta con la Partita IVA individuale.

Con il 50% di una SRL posso restare nel forfettario?

Non si può rispondere guardando solo la percentuale. La prassi dell’Agenzia ammette che anche il 50% possa integrare il controllo in determinate situazioni; se il controllo esiste, bisogna poi verificare anche la riconducibilità dell’attività della SRL.

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