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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Geometra socio di SRL e regime forfettario: controllo e attività riconducibile

Un geometra può essere socio di una SRL e continuare ad applicare il regime forfettario, ma deve verificare due condizioni insieme: controllo diretto o indiretto della società e attività della SRL direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta individualmente. La sola quota societaria non basta; allo stesso modo, non basta confrontare superficialmente due codici ATECO diversi.

La domanda di Jacopo

Jacopo da Sestri Levante: sono un geometra in regime forfettario e socio di maggioranza di una SRL che opera nel settore edile. Ne sono anche amministratore. Posso continuare a usare il forfettario per la mia attività professionale?

Questa risposta fa parte dell’archivio delle consulenze fiscali. Per il quadro generale della professione puoi leggere anche regime forfettario per geometra 2026.

La partecipazione in una SRL esclude sempre dal forfettario?

No. La causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014 richiede, per le SRL, la compresenza di due elementi:

  1. controllo diretto o indiretto della SRL;
  2. esercizio da parte della SRL di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica in forfettario.

Se manca una delle due condizioni, questa specifica causa ostativa non si perfeziona. Il riferimento normativo è la legge 190/2014.

Socio di maggioranza: quando c’è controllo?

Una partecipazione che attribuisce la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria integra normalmente una situazione di controllo. Ma il controllo può esistere anche senza possedere formalmente più del 50% del capitale, se i voti disponibili consentono un’influenza dominante.

Il criterio civilistico è quello dell’articolo 2359 del codice civile. La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia estende inoltre l’analisi al controllo indiretto e ai rapporti tramite persone interposte: non bisogna quindi guardare soltanto alla percentuale scritta nella visura.

Geometra e SRL edile: attività riconducibili automaticamente?

No, non automaticamente. La circolare 9/E/2019 chiede di guardare alle attività effettivamente svolte dal professionista e dalla SRL, non soltanto ai codici formalmente dichiarati. Per individuare un parametro oggettivo, l’Agenzia utilizza però anche la sezione ATECO in cui le attività concrete sono classificabili.

Il fatto che un geometra svolga progettazione, pratiche catastali o direzione lavori mentre la SRL costruisce o vende immobili non consente quindi una risposta basata solo sulla frase “sono entrambe nel settore edilizio”. Serve verificare attività concreta, classificazione e rapporti economici tra professionista e società.

Il punto decisivo: il geometra fattura alla propria SRL?

La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un criterio molto concreto: quando le attività appartengono di fatto alla stessa sezione ATECO, la riconducibilità viene ritenuta sussistente se la persona fisica in forfettario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla SRL controllata e la SRL deduce dal proprio reddito il relativo costo.

Questo significa che controllare una SRL edile e svolgere individualmente la professione di geometra non porta da solo all’esclusione. Se non esistono operazioni tra il professionista e la SRL, il criterio indicato dalla circolare può portare a escludere la riconducibilità ai fini di questa causa ostativa, anche quando le attività ricadono nella stessa sezione.

È proprio il punto che distingue una valutazione accurata da molte risposte sintetiche presenti online.

Se il geometra fattura progettazione o direzione lavori alla SRL

Se Jacopo controlla la società e fattura alla SRL prestazioni professionali relative agli immobili costruiti o gestiti dalla stessa, il rischio cresce sensibilmente. Se le attività concrete ricadono nella stessa sezione ATECO e il costo viene dedotto dalla società, le condizioni indicate dalla circolare possono risultare integrate.

Non serve che la SRL rappresenti oltre il 50% del fatturato del geometra: questa causa ostativa sulle SRL controllate è diversa dalla causa del 50% verso datore o ex datore di lavoro. Confondere i due test può portare a una conclusione sbagliata.

Un codice ATECO diverso mette automaticamente al sicuro?

No. L’Agenzia chiede di considerare l’attività effettivamente svolta. Due codici formalmente diversi possono comunque ricadere nella stessa sezione o descrivere attività economicamente correlate; al contrario, attività effettivamente diverse possono non essere riconducibili.

Per questo il controllo corretto è: attività reale → sezione ATECO pertinente → eventuali operazioni tra professionista e SRL → deducibilità del costo nella società.

Essere anche amministratore della SRL cambia la risposta?

La carica di amministratore non sostituisce il test sul controllo, ma può aggiungere un secondo problema fiscale. Se viene percepito un compenso da amministratore, bisogna capire come quel reddito è qualificato: può essere assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 TUIR oppure, in casi particolari, rientrare nell’attività professionale.

Se il compenso viene trattato come reddito professionale e costituisce un costo dedotto dalla SRL controllata, può assumere rilievo anche nel test di riconducibilità. Se invece è reddito assimilato, va verificata separatamente anche la causa ostativa sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nel 2026 la soglia è di 35.000 euro.

Esempi pratici per un geometra socio di SRL

SituazioneValutazione
Geometra con 20% della SRL, nessun controlloLa causa ostativa della SRL controllata non opera per il solo possesso della quota
Geometra con 70% della SRL edile, nessuna fattura alla societàControllo presente; va verificata la riconducibilità secondo il criterio della circolare
Geometra con 70% e fatture tecniche alla SRL, stessa sezione ATECO, costo dedottoElevato rischio di integrazione della causa ostativa
Geometra con controllo ma attività della SRL effettivamente diversa e non riconducibileLa seconda condizione può mancare
Geometra amministratore con compensoVa qualificato il compenso e verificato anche il suo effetto sulle altre cause ostative

Quando si esce dal forfettario se la causa ostativa si verifica?

La riconducibilità relativa alla SRL si verifica nell’anno di applicazione del regime. Se nel corso dell’anno risultano integrate le condizioni della causa ostativa, la fuoriuscita opera in via ordinaria dall’anno successivo, secondo le regole del comma 71 della legge 190/2014.

Checklist per il geometra socio di SRL

  1. verifica percentuale di voto, statuto e patti tra soci;
  2. controlla l’eventuale controllo indiretto tramite familiari o persone interposte;
  3. descrivi le attività effettivamente svolte dal geometra;
  4. descrivi le attività effettivamente svolte dalla SRL;
  5. individua la sezione ATECO pertinente alle attività concrete;
  6. verifica se il geometra fattura beni o servizi alla SRL;
  7. controlla se la SRL deduce quei costi;
  8. verifica l’eventuale compenso da amministratore;
  9. ricontrolla tutte le altre cause ostative del forfettario.

Domande frequenti

Un geometra socio di maggioranza di una SRL edile può restare forfettario?

Può essere possibile se, pur esistendo il controllo della SRL, non si realizza anche la condizione dell’attività direttamente o indirettamente riconducibile. Per verificarlo vanno analizzate attività effettive, sezione ATECO e rapporti economici tra geometra e società.

Se il geometra non fattura nulla alla propria SRL è automaticamente escluso?

No. La circolare 9/E/2019 considera rilevanti, per il test di riconducibilità, anche le operazioni tra persona fisica e SRL controllata e la deduzione del relativo costo. L’assenza di fatture è quindi un elemento importante, fermo restando il controllo degli altri requisiti.

Codici ATECO diversi bastano per evitare la causa ostativa?

No. Occorre guardare alle attività effettivamente svolte e alla sezione ATECO in cui sono classificabili. Due codici diversi non garantiscono, da soli, che le attività non siano riconducibili.

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