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Regime Forfettario

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Amministratore di società 2026: Partita IVA, compenso, INPS e forfettario

Chi ricopre l’incarico di amministratore di una società nel 2026 non deve aprire automaticamente la Partita IVA. Il compenso collegato alla carica di amministratore, nella situazione ordinaria, è infatti qualificato dall’articolo 50 del TUIR come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. La società applica quindi le ritenute e gestisce i contributi alla Gestione Separata INPS. La Partita IVA entra in gioco solo quando, oltre alla carica, esiste una vera attività autonoma o professionale distinta, oppure nei casi in cui l’incarico rientra nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente.

Amministratore di società 2026: quadro rapido

  • Partita IVA per la sola carica: normalmente no.
  • Reddito: il compenso dell’amministratore è di regola assimilato al lavoro dipendente.
  • Fattura: normalmente non si emette per il puro compenso della carica.
  • INPS 2026: Gestione Separata al 35,03% per amministratori senza altra copertura pensionistica obbligatoria e non pensionati; 24% in presenza di altra tutela pensionistica obbligatoria o pensione.
  • Ripartizione contributi: in via ordinaria 2/3 a carico della società committente e 1/3 a carico dell’amministratore; il versamento è effettuato dalla società.
  • Forfettario: può coesistere con la carica, ma il compenso da amministratore non diventa per questo reddito forfettario.
  • Soglia 2026: i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente non devono eccedere 35.000 euro, salvo le eccezioni previste dalla norma.
  • ATECO 70.20.09: non va usato automaticamente per fatturare il compenso della carica; può essere pertinente a una reale attività autonoma di consulenza o gestione aziendale.

Serve la Partita IVA per fare l’amministratore di una SRL?

No, non per il solo fatto di essere amministratore. La carica societaria e l’esercizio di un’attività professionale con Partita IVA sono due piani diversi. Se una persona viene nominata amministratore unico, amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione e riceve esclusivamente il compenso deliberato per quella funzione, la regola fiscale ordinaria non richiede l’apertura di una Partita IVA solo per incassarlo.

Questo punto è essenziale perché in rete si trovano ancora esempi che associano automaticamente l’incarico a un codice ATECO e applicano al compenso il coefficiente del regime forfettario. È una semplificazione pericolosa: prima si deve stabilire la natura fiscale del reddito, poi eventualmente si sceglie un codice ATECO per un’attività autonoma realmente esercitata.

Come viene tassato il compenso dell’amministratore

L’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società. Nella situazione ordinaria, quindi, il compenso da amministratore segue la tassazione IRPEF propria di questa categoria e non l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% tipica del regime forfettario.

La società opera come sostituto d’imposta, effettua le ritenute previste e certifica il compenso. L’eventuale Partita IVA personale dell’amministratore continua a esistere per le altre attività, ma non assorbe automaticamente il compenso della carica.

Compenso amministratore e fattura: quando non va emessa

Se il compenso remunera esclusivamente le funzioni proprie dell’organo amministrativo — rappresentanza, decisioni gestionali, attuazione delle delibere, supervisione societaria — nella configurazione ordinaria non si emette fattura con la propria Partita IVA. La società gestisce il compenso come reddito assimilato e gli adempimenti contributivi della Gestione Separata.

Non è corretto trasformare il compenso da amministratore in una fattura di “consulenza” solo per farlo rientrare nel forfettario. Se esiste anche una consulenza autonoma, deve essere realmente distinta per oggetto, contenuto, autonomia, contratto e corrispettivo.

ATECO 70.20.09: cosa significa davvero

ATECO 2025 colloca il codice 70.20.09 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a. nella consulenza gestionale. Le note ISTAT comprendono servizi di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo e richiamano anche attività di gestione di società sulla base di un mandato.

Questo dato classificatorio non modifica però la qualificazione fiscale del compenso prevista dal TUIR. In altre parole, il fatto che una voce ATECO possa descrivere attività di gestione non significa che ogni compenso statutario da amministratore debba essere fatturato con 70.20.09. Il codice diventa rilevante quando si esercita effettivamente un’attività autonoma di consulenza o gestione che richiede Partita IVA. Per il dettaglio tecnico consulta la scheda ATECO 70.20.09.

Coefficiente 78%: non si applica automaticamente al compenso amministratore

Il coefficiente del 78% può applicarsi nel regime forfettario a una vera attività professionale classificata, per esempio, con 70.20.09. Non si applica invece al compenso della carica quando questo resta reddito assimilato al lavoro dipendente.

Se un amministratore riceve 24.000 euro per la carica e, separatamente, incassa 30.000 euro da una propria attività di consulenza in forfettario, i due redditi seguono regole diverse: i 24.000 euro non vengono moltiplicati per il 78% e non confluiscono automaticamente nel reddito forfettario della consulenza.

INPS amministratore di società nel 2026

Per il compenso ordinario dell’amministratore il riferimento previdenziale è la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 indica per gli amministratori di società senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e privi di Partita IVA per quel rapporto, un’aliquota complessiva del 35,03%: 33% IVS più le aliquote aggiuntive previste.

Per i soggetti titolari di pensione o già coperti da un’altra forma pensionistica obbligatoria l’aliquota IVS della Gestione Separata è pari al 24%. La posizione concreta va verificata in presenza di più rapporti o gestioni previdenziali.

Chi paga i contributi dell’amministratore

Per collaboratori e figure assimilate, tra cui rientra ordinariamente l’amministratore, l’onere della Gestione Separata è ripartito per due terzi a carico della società e per un terzo a carico dell’amministratore. L’obbligo materiale di versamento è in capo alla società committente.

Questa è una differenza importante rispetto al libero professionista in Gestione Separata, che versa personalmente i propri contributi alle scadenze fiscali. Per approfondire le due logiche consulta la guida alla Gestione Separata INPS 2026.

Amministratore e Partita IVA forfettaria possono coesistere?

Sì, possono coesistere. Una persona può essere amministratore di una società e, nello stesso tempo, svolgere una diversa attività individuale in regime forfettario. La carica, da sola, non obbliga a chiudere il forfettario. Bisogna però controllare almeno tre aree: il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’eventuale fatturazione prevalente verso la società amministrata e, se l’amministratore è anche socio, la causa ostativa collegata al controllo di SRL.

Soglia di 35.000 euro nel 2026

Per il 2026 la soglia prevista dalla lettera d-ter) per redditi di lavoro dipendente e assimilati è stata mantenuta a 35.000 euro. Poiché il compenso ordinario dell’amministratore rientra tra i redditi assimilati, deve essere considerato nella verifica del limite insieme agli altri redditi rilevanti dell’anno precedente, fermo restando quanto previsto dalla norma per i rapporti cessati.

Un amministratore che nel 2025 ha percepito 20.000 euro di compenso assimilato e non ha altri redditi di questa categoria, in linea di principio non supera la soglia dei 35.000 euro per il 2026. Se invece i redditi rilevanti complessivi eccedono il limite, occorre verificare l’accesso al regime. Approfondimento: regime forfettario e redditi di lavoro dipendente nel 2026.

Fatturare consulenze alla stessa società amministrata

È possibile che l’amministratore svolga anche una prestazione professionale distinta per la stessa società, ma la separazione deve essere reale. Una consulenza tecnica, informatica, marketing o gestionale può avere una propria autonomia; non basta invece rinominare come “consulenza” decisioni, coordinamento e responsabilità già comprese nell’incarico societario.

Quando la società eroga anche un compenso da amministratore qualificato come reddito assimilato, la fatturazione con Partita IVA verso quella stessa società può inoltre rendere rilevante la causa ostativa sulla prevalenza verso datore di lavoro o soggetto assimilato. La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate include gli amministratori tra le figure da considerare in questa verifica.

La regola della prevalenza oltre il 50%

La causa ostativa relativa al datore o ex datore di lavoro guarda all’attività in Partita IVA esercitata prevalentemente verso tali soggetti o verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili. Nei chiarimenti dell’Agenzia la prevalenza viene verificata a consuntivo e si realizza quando oltre il 50% dei ricavi o compensi proviene dai soggetti rilevanti.

Per esempio, se un amministratore con compenso assimilato fattura 40.000 euro di consulenze autonome e 30.000 euro provengono dalla stessa società amministrata, il tema della prevalenza va verificato con attenzione. RF approfondisce il caso nella guida su consigliere di amministrazione e regime forfettario.

Amministratore anche socio di SRL: seconda causa ostativa

Essere amministratore non significa automaticamente controllare la società. Se però la persona è anche socio, bisogna verificare separatamente la causa ostativa prevista per chi controlla direttamente o indirettamente una SRL che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente in forfettario.

Perché questa causa operi devono coesistere due elementi: il controllo della SRL e la riconducibilità delle attività. La sola carica amministrativa, senza controllo, non basta. Allo stesso modo, il controllo di una SRL che svolge un’attività completamente diversa da quella individuale richiede una valutazione differente. Per il quadro generale consulta i requisiti e le cause di esclusione dal regime forfettario.

Amministratore senza quote societarie

Se l’amministratore non possiede quote e non esercita un controllo diretto o indiretto, la causa ostativa legata alla partecipazione in SRL non si applica per il solo incarico. Restano però da controllare il limite dei 35.000 euro dei redditi assimilati e l’eventuale prevalenza della fatturazione con la propria Partita IVA verso la società amministrata.

Socio di minoranza e amministratore

Una quota di minoranza non determina automaticamente il controllo, ma non basta guardare alla percentuale formale. La disciplina considera anche il controllo indiretto e, in determinati casi, i rapporti familiari e i poteri effettivi. Occorre quindi ricostruire voti, patti, struttura societaria e relazioni tra i soggetti prima di concludere che il forfettario sia sempre compatibile.

Socio di controllo, stessa attività e fatture alla SRL

Questo è il caso più delicato. Se il contribuente controlla una SRL, svolge individualmente un’attività riconducibile a quella della società e fattura prestazioni alla stessa SRL, può concretizzarsi la causa ostativa prevista per le partecipazioni. Non è sufficiente cambiare la descrizione della fattura o scegliere un codice ATECO formalmente diverso se l’attività economica è sostanzialmente riconducibile.

Amministratore senza compenso

Se la carica è realmente gratuita, non esiste un compenso da amministratore su cui applicare ritenute e contribuzione alla Gestione Separata. Ciò non elimina però gli altri controlli: l’amministratore può essere anche socio lavoratore, svolgere abitualmente attività commerciale o artigiana nella società, oppure avere una Partita IVA separata che fattura alla società.

La gratuità dell’incarico non rende quindi automaticamente irrilevante ogni profilo fiscale e previdenziale.

Amministratore che lavora anche operativamente nella società

Un socio-amministratore può, oltre alla carica, partecipare personalmente e abitualmente all’attività commerciale o artigiana della società. In presenza dei requisiti può quindi sorgere anche l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani, distinta dalla Gestione Separata applicata al compenso amministratore.

La doppia posizione previdenziale non dipende dalla sola qualifica di socio: bisogna verificare il lavoro personale, l’abitualità, la prevalenza e l’attività concretamente svolta. Approfondimento: INPS Artigiani e Commercianti.

Quando la carica rientra nella professione esercitata

L’articolo 50 del TUIR contiene un’eccezione: la regola dei redditi assimilati non si applica quando l’ufficio di amministratore rientra nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. In queste situazioni il compenso può assumere natura di reddito di lavoro autonomo e seguire la disciplina professionale, compresa l’eventuale Cassa previdenziale competente.

Non esiste però una trasformazione automatica per chiunque possieda una Partita IVA. Serve un collegamento effettivo tra incarico e professione esercitata; per questo il caso deve essere valutato sulla specifica attività professionale.

Camera di Commercio, SCIA e INAIL

La persona fisica non deve iscriversi alla Camera di Commercio né presentare una SCIA solo perché viene nominata amministratore di una società: gli adempimenti societari appartengono alla società e alla pratica di nomina. Anche l’INAIL non nasce automaticamente dalla carica in quanto tale; può diventare rilevante in base alle mansioni operative e al rischio concretamente svolto.

Esempio: amministratore con Partita IVA separata

Immagina un amministratore che nel 2026 percepisca 18.000 euro per la carica e incassi 35.000 euro dalla propria attività professionale verso clienti indipendenti. Il compenso amministratore resta reddito assimilato e segue le relative ritenute e la Gestione Separata; i 35.000 euro della professione seguono invece le regole del regime forfettario, se tutti i requisiti sono rispettati.

Il reddito forfettario viene quindi calcolato soltanto sui compensi dell’attività con Partita IVA usando il coefficiente associato al relativo ATECO. Il compenso amministratore non viene sommato ai ricavi per applicare quel coefficiente, ma può rilevare separatamente per la soglia dei redditi assimilati.

Come verificare il proprio caso

  1. Separa il compenso della carica dalle eventuali consulenze autonome.
  2. Verifica se l’incarico rientra o meno nell’oggetto della tua professione.
  3. Controlla i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente rispetto alla soglia 2026 di 35.000 euro.
  4. Verifica la Gestione Separata e l’eventuale presenza di altra previdenza obbligatoria.
  5. Se fatturi alla stessa società, calcola la percentuale del fatturato verso la società e i soggetti riconducibili.
  6. Se possiedi quote, verifica controllo diretto o indiretto della SRL e riconducibilità delle attività.
  7. Se lavori operativamente nella società, verifica anche Artigiani o Commercianti.
  8. Scegli un codice ATECO solo per l’attività autonoma realmente esercitata.

Errori da evitare

  • aprire una Partita IVA solo perché si è stati nominati amministratori;
  • fatturare automaticamente il compenso della carica con 70.20.09;
  • applicare il coefficiente 78% al compenso assimilato dell’amministratore;
  • confondere aliquota INPS del professionista in Gestione Separata con quella dell’amministratore parasubordinato;
  • ignorare la soglia di 35.000 euro dei redditi dipendenti e assimilati nel 2026;
  • fatturare alla società attività che coincidono sostanzialmente con le funzioni amministrative;
  • guardare solo alla carica e non alle eventuali quote di controllo della SRL;
  • trascurare una possibile doppia posizione previdenziale se il socio lavora abitualmente nella società.

Fonti ufficiali

  • Dipartimento Finanze – TUIR, articolo 50
  • INPS – Circolare n. 8/2026, Gestione Separata
  • ISTAT – ATECO 2025, struttura e note
  • Gazzetta Ufficiale – proroga 2026 della soglia a 35.000 euro

Domande frequenti

Un amministratore di SRL deve avere la Partita IVA?

Non per la sola carica. Il compenso ordinario dell’amministratore è normalmente reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del TUIR. La Partita IVA serve per eventuali attività autonome distinte o nei casi in cui l’incarico rientra nell’oggetto della professione esercitata.

L’amministratore deve fatturare il proprio compenso?

Normalmente no quando il compenso remunera esclusivamente la carica societaria ed è trattato come reddito assimilato. Una fattura può riguardare una diversa attività professionale realmente autonoma e distinta.

Quanta INPS paga un amministratore di società nel 2026?

La circolare INPS 8/2026 indica il 35,03% per gli amministratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati. In presenza di altra tutela pensionistica obbligatoria o pensione il riferimento è il 24%. Per il rapporto assimilato l’onere è normalmente ripartito per due terzi a carico della società e un terzo a carico dell’amministratore.

Posso essere amministratore di una SRL e avere una Partita IVA forfettaria?

Sì, la carica non esclude automaticamente il forfettario. Vanno però verificati il limite dei redditi dipendenti e assimilati, l’eventuale prevalenza delle fatture verso la società e, se possiedi quote, la causa ostativa relativa al controllo di SRL con attività riconducibile.

Qual è il codice ATECO dell’amministratore di società?

Non esiste un codice da applicare automaticamente alla pura carica per fatturarne il compenso. ATECO 70.20.09 può essere pertinente a una reale attività autonoma di consulenza o gestione aziendale, ma la classificazione va distinta dalla qualificazione fiscale del compenso societario.

Per confrontare questa attività con le altre guide verticali consulta Regime forfettario per professioni e attività.

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