Essere consigliere di amministrazione di una SpA non esclude automaticamente dal regime forfettario. Il punto delicato nasce quando percepisci un compenso da amministratore e contemporaneamente fatturi in modo prevalente alla stessa società o a soggetti a essa direttamente o indirettamente riconducibili.
La domanda di Jessica
Jessica da Ercolano: sono consigliere di amministrazione in una SpA e percepisco un compenso annuo lordo di 6.000 euro. Fatturo circa un terzo delle mie prestazioni a questa società e i restanti due terzi ad altre due società che ne detengono quote. Questo incarico è considerato un rapporto di lavoro ai fini del forfettario? Il legame tra le società può creare una causa di esclusione?
Il compenso da amministratore come viene trattato?
Normalmente il compenso per l’ufficio di amministratore rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Esiste però un’eccezione importante: se l’ufficio rientra nei compiti istituzionali del lavoro dipendente oppure nell’oggetto dell’arte o professione esercitata, il trattamento reddituale può essere diverso. Per questo non basta leggere la parola “amministratore”: va verificato come l’incarico si inserisce concretamente nell’attività del contribuente.
Il riferimento è l’articolo 50 del TUIR. La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, ai fini della causa ostativa collegata a datore o ex datore di lavoro, rilevano anche determinati redditi assimilati.
Quando scatta la prevalenza?
La causa ostativa opera quando l’attività in Partita IVA è esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale, di uno dei due precedenti periodi d’imposta o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili. La prevalenza viene verificata a consuntivo e, secondo i chiarimenti dell’Agenzia, ricorre quando oltre il 50% dei ricavi o compensi deriva da questi soggetti.
Se la SpA rappresenta circa un terzo del fatturato, quella quota da sola non supera il 50%. Ma le fatture alle due società socie impongono di verificare se tali soggetti siano davvero direttamente o indirettamente riconducibili alla SpA. La semplice presenza di partecipazioni societarie non basta da sola: occorre ricostruire proprietà, controllo, rapporti tra le società e posizione effettiva del contribuente.
Per approfondire la regola della prevalenza puoi leggere la guida sul regime forfettario ed ex datore di lavoro.
Essere nel CdA di una SpA equivale a controllare una SRL?
No. La distinta causa ostativa prevista per le partecipazioni societarie riguarda, tra gli altri casi, il controllo diretto o indiretto di SRL che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta individualmente. La sola carica nel CdA di una SpA non coincide automaticamente con questa causa di esclusione.
Ciò non significa che il caso sia sempre innocuo: restano da verificare il rapporto tra incarico e attività professionale, l’eventuale fatturazione verso la società o il gruppo e ogni partecipazione o potere di controllo posseduto personalmente.
La soglia dei 35.000 euro nel 2026
Nel 2026 va controllato anche il limite di 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. La legge di bilancio ha esteso il limite di 35.000 euro anche al 2026. Un compenso da consigliere di 6.000 euro non supera da solo la soglia, ma deve essere sommato agli eventuali altri redditi di lavoro dipendente o assimilati rilevanti.
Il dato è verificabile nel testo vigente della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Per gli altri requisiti e cause di esclusione resta utile la guida completa al regime forfettario 2026.
Il fatto che l’attività professionale sia diversa cambia qualcosa?
Per la causa ostativa verso datore o soggetto assimilato, la differenza tra l’attività professionale e quella svolta dalla società non elimina automaticamente il problema. Qui conta soprattutto la prevalenza dei compensi verso i soggetti indicati dalla norma. La riconducibilità dell’attività è invece centrale nella diversa causa ostativa relativa al controllo di SRL.
Cosa verificare prima di concludere che il forfettario è compatibile
- natura fiscale del compenso da amministratore;
- eventuale collegamento dell’incarico con la propria arte o professione;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente;
- percentuale di fatturato verso la SpA;
- fatturato verso società direttamente o indirettamente riconducibili;
- eventuali quote o poteri di controllo personali;
- autonomia reale della prestazione professionale.
Esempio pratico
Se un consigliere fattura 20.000 euro alla SpA e 50.000 euro a clienti indipendenti, la quota verso la SpA non è prevalente. Se però altri 25.000 euro sono fatturati a società effettivamente riconducibili alla stessa SpA, la valutazione cambia: occorre verificare se quei compensi debbano essere considerati insieme ai fini della prevalenza. Il risultato dipende quindi dalla struttura reale del gruppo, non soltanto dal nome delle società.
Domande frequenti
Sì. La carica nel consiglio di amministrazione non esclude automaticamente il forfettario. Vanno però verificati la natura del compenso, i redditi assimilati, l’eventuale prevalenza della fatturazione verso la società e i soggetti a essa riconducibili.
In via generale il compenso per l’ufficio di amministratore è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, salvo le eccezioni previste dall’articolo 50 del TUIR. Nel 2026 va quindi verificato anche il limite di 35.000 euro dei redditi rilevanti dell’anno precedente.
Può essere rilevante se quelle società sono direttamente o indirettamente riconducibili al soggetto considerato dalla causa ostativa e, complessivamente, la fatturazione diventa prevalente. La semplice presenza di quote societarie non basta: va analizzata la struttura effettiva del gruppo.
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