Nel regime forfettario puoi fatturare al tuo attuale o ex datore di lavoro, ma se i compensi o ricavi percepiti da quel soggetto superano il 50% del totale può scattare una causa di esclusione. La regola riguarda anche i datori con cui hai avuto un rapporto di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti e i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a loro.
Questo significa che avere un solo cliente, di per sé, non fa perdere il forfettario. Il problema nasce quando quel cliente è il datore di lavoro attuale, un ex datore rilevante nel periodo previsto dalla legge oppure un soggetto a esso riconducibile e l’attività è svolta prevalentemente nei suoi confronti.
Regime forfettario ed ex datore di lavoro: la regola in sintesi
| Situazione | Effetto sul forfettario |
|---|---|
| Cliente principale mai stato tuo datore di lavoro | La causa ostativa dell’ex datore non si applica solo perché hai un unico cliente. |
| Attuale datore di lavoro con compensi superiori al 50% del totale | Può scattare la causa ostativa, salvo specifiche deroghe previste dalla legge. |
| Ex datore con rapporto nei due periodi d’imposta precedenti e compensi superiori al 50% | La causa ostativa è integrata e il regime cessa dall’anno successivo. |
| Compensi dall’ex datore pari esattamente al 50% | Non c’è prevalenza in senso assoluto: la soglia deve essere superata. |
| Compensi dall’ex datore inferiori al 50% | La causa ostativa non è integrata per il requisito della prevalenza. |
Cosa dice la legge sull’ex datore di lavoro
La causa di esclusione è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 190/2014. Non possono applicare il regime forfettario le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti:
- dei datori di lavoro con cui è in corso un rapporto di lavoro;
- dei datori con cui sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
- di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori di lavoro.
Il testo vigente è consultabile su Normattiva.
Cosa significa “prevalentemente”: la soglia è oltre il 50%
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prevalenza va intesa in senso assoluto. In pratica, per integrare questa causa ostativa, i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nell’anno nei confronti del datore, ex datore o dei soggetti a esso riconducibili devono essere superiori al 50% del totale.
Non basta quindi che l’ex datore sia il cliente più importante. Se, per esempio, produce il 40% dei compensi e tutti gli altri clienti hanno percentuali inferiori, è il primo cliente per peso ma non supera la soglia di prevalenza prevista dalla causa ostativa.
Il criterio è stato chiarito dall’Agenzia nella circolare 9/E del 10 aprile 2019 e nella risposta a interpello 134/2019.
Quando si controlla il 50% e quando si perde il forfettario
La prevalenza può essere verificata in modo definitivo solo alla fine del periodo d’imposta, quando è possibile confrontare i ricavi o compensi complessivi dell’anno con quelli riferibili al datore o ex datore rilevante.
Se a fine anno la causa ostativa risulta integrata, non si trasforma retroattivamente tutto l’anno appena concluso in regime ordinario: secondo la disciplina del forfettario, il regime cessa a partire dal periodo d’imposta successivo. Questa regola va distinta dall’uscita immediata prevista quando ricavi o compensi superano 100.000 euro.
Esempio: ex datore sopra il 50%
Supponiamo che nel 2026 un professionista percepisca complessivamente 30.000 euro e che 18.000 euro provengano da un ex datore con cui aveva un rapporto di lavoro in uno dei due periodi d’imposta precedenti. La quota è del 60%: se ricorrono anche le altre condizioni della lettera d-bis), la causa ostativa è presente e il professionista non potrà applicare il forfettario dal 2027.
Esempio: ex datore esattamente al 50%
Se i compensi complessivi sono 30.000 euro e quelli provenienti dall’ex datore sono 15.000 euro, la quota è esattamente del 50%. Il criterio amministrativo richiede una percentuale superiore al 50%, quindi in questo esempio non è integrato il requisito della prevalenza.
Un solo cliente che non è mai stato datore di lavoro
Se il cliente non è e non è stato tuo datore di lavoro nel periodo considerato, il fatto che rappresenti il 60%, l’80% o anche il 100% del fatturato non attiva da solo la causa ostativa della lettera d-bis). Per questo il tema dell’ex datore va separato dalla semplice mono-committenza.
Per il caso generale puoi leggere la guida dedicata al regime forfettario con un solo cliente.
Conta anche chi è riconducibile al datore di lavoro
La verifica non si ferma alla ragione sociale del datore o ex datore. La legge comprende anche i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a esso. Per questo non è sufficiente spostare formalmente la fatturazione verso un’altra società se, nella sostanza e secondo i criteri applicabili, quella società è riconducibile al datore rilevante.
L’eccezione per la pratica professionale obbligatoria
La stessa lettera d-bis) prevede un’eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria necessario per l’esercizio di arti o professioni. È una deroga specifica e non va estesa a tirocini, collaborazioni o periodi formativi che non corrispondono alla pratica obbligatoria richiesta per l’esercizio della professione.
Dal 2025 c’è una deroga per alcuni contratti misti
Dal 2025 esiste inoltre una deroga specifica alla causa ostativa per determinati contratti misti. L’articolo 17 della legge 203/2024 consente, al ricorrere di condizioni precise, di non applicare la lettera d-bis) ai professionisti iscritti in albi o registri che esercitano attività libero-professionale per un datore con più di 250 dipendenti e sono contestualmente assunti dallo stesso con contratto subordinato a tempo parziale e indeterminato.
- il datore deve occupare più di 250 dipendenti secondo il criterio temporale previsto dalla norma;
- il part-time deve essere compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato;
- il contratto autonomo e quello subordinato devono essere stipulati contestualmente;
- il contratto autonomo deve essere certificato dalle commissioni previste dalla legge e non deve sovrapporsi al lavoro subordinato per oggetto, modalità, orario e giornate;
- il professionista deve eleggere un domicilio professionale distinto da quello del datore.
La disciplina completa dei contratti misti è contenuta nell’articolo 17 della legge 203/2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Non è quindi una deroga generale per qualunque rapporto con il datore di lavoro.
La soglia di 35.000 euro da lavoro dipendente è un’altra regola
La causa ostativa dell’ex datore non va confusa con il limite dei redditi da lavoro dipendente e assimilati. Per il 2026 è confermata a 35.000 euro la soglia riferita ai redditi dell’anno precedente rilevante per l’accesso al regime, secondo la disciplina vigente per l’anno.
Le due verifiche sono autonome: una riguarda l’ammontare dei redditi da lavoro dipendente, l’altra la prevalenza dell’attività svolta verso il datore o ex datore. Per controllare anche gli altri limiti puoi consultare i requisiti del regime forfettario 2026.
Attenzione alla reale autonomia del rapporto
Anche quando la causa fiscale del 50% non è integrata, resta distinto il tema della reale natura autonoma del rapporto di lavoro. Orari imposti, inserimento stabile nell’organizzazione aziendale e modalità concrete della prestazione possono richiedere valutazioni giuslavoristiche separate. Il regime fiscale scelto non trasforma automaticamente un rapporto sostanzialmente subordinato in lavoro autonomo.
Domande frequenti
Posso fatturare al mio ex datore di lavoro in forfettario?
Sì, ma devi verificare se il rapporto di lavoro rientra nei due periodi d’imposta precedenti e se i ricavi o compensi riferibili all’ex datore e ai soggetti riconducibili superano il 50% del totale.
Se l’ex datore è il cliente principale perdo il forfettario?
Non necessariamente. Essere il cliente principale non basta: per la causa ostativa la prevalenza deve essere superiore al 50% dei ricavi o compensi rilevanti dell’anno.
Se supero il 50% a metà anno devo applicare subito l’IVA?
No per questa specifica causa ostativa. La prevalenza viene verificata a fine periodo d’imposta e, se la causa è integrata, il forfettario cessa dall’anno successivo. È una regola diversa dall’uscita immediata per superamento della soglia di 100.000 euro.
Un solo cliente mi esclude dal regime forfettario?
No. La mono-committenza non è di per sé una causa fiscale di esclusione. Va però verificato se quel cliente è un datore o ex datore rilevante e, separatamente, se il rapporto è realmente autonomo.
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