Sì, nel 2026 puoi applicare il regime forfettario anche se hai un solo cliente. La normativa fiscale non impone un numero minimo di committenti e la monocommittenza, da sola, non fa perdere il regime.
Ci sono però due controlli distinti da fare. Il primo è fiscale: verificare se il cliente è il tuo datore di lavoro attuale, un ex datore dei due precedenti periodi d’imposta o un soggetto a esso riconducibile. Il secondo riguarda il rapporto di lavoro: una Partita IVA deve restare realmente autonoma e non può essere soltanto la forma usata per mascherare un rapporto organizzato come lavoro dipendente.
Regime forfettario con un solo cliente: risposta rapida
| Situazione | Effetto sul forfettario |
|---|---|
| Unico cliente mai stato datore di lavoro | Nessuna esclusione automatica per il solo fatto di avere un cliente. |
| Oltre il 50% dei compensi verso datore o ex datore dei due periodi precedenti | Può scattare la causa ostativa, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge. |
| Due o più clienti ma oltre il 50% verso datore/ex datore rilevante | Il numero di clienti non risolve il problema: conta la prevalenza economica. |
| Unico cliente estero indipendente | La monocommittenza non impedisce il forfettario; vanno verificati separatamente gli adempimenti IVA verso l’estero. |
Un solo cliente fa perdere il regime forfettario?
No. Se il tuo cliente non è il datore o ex datore interessato dalla specifica causa ostativa e restano rispettati tutti gli altri requisiti del regime, anche il 100% dei compensi proveniente da un unico committente non costituisce, da solo, un motivo fiscale di esclusione.
Il concetto di “unico cliente” non va quindi confuso con quello di attività esercitata prevalentemente verso il proprio datore o ex datore di lavoro. Sono due situazioni diverse.
Quando il cliente è il datore o ex datore di lavoro
La legge prevede, in linea generale, una causa ostativa quando l’attività viene esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui è in corso un rapporto oppure con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori. La disciplina contiene anche specifiche eccezioni che vanno valutate nel caso concreto.
Per questa casistica RF ha una guida separata sul regime forfettario e l’ex datore di lavoro. Qui è sufficiente distinguere il problema dell’ex datore dal semplice fatto di avere un solo cliente.
Cosa significa “prevalentemente”: soglia oltre il 50%
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prevalenza va intesa in senso assoluto: la causa ostativa richiede che i ricavi o compensi dell’anno verso il datore/ex datore rilevante o soggetti a esso riconducibili siano superiori al 50% del totale.
Questo produce una conseguenza importante: non basta dividere artificialmente il fatturato tra due clienti. Se, per esempio, il 60% dei compensi deriva dall’ex datore di lavoro rilevante e il 40% da un altro cliente, il requisito della prevalenza può comunque risultare integrato.
Quando si verifica la prevalenza e quando si esce dal regime
La prevalenza si verifica al termine del periodo d’imposta, sulla base dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nell’anno. Non è quindi una verifica puramente previsionale fatta all’inizio dell’attività.
Se a fine anno risulta integrata questa causa ostativa, l’effetto ordinario è la fuoriuscita dal regime forfettario dall’anno successivo. Questa regola è diversa dall’ipotesi di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, che ha una disciplina specifica e non va confusa con la monocommittenza.
Un solo cliente significa falsa Partita IVA?
No. Anche sul piano lavoristico un unico committente non basta, da solo, a trasformare un rapporto autonomo in lavoro subordinato. Il numero di clienti è soltanto un elemento del contesto: conta soprattutto come viene svolta concretamente la prestazione.
La disciplina attuale delle collaborazioni organizzate dal committente considera congiuntamente tre elementi: prestazione prevalentemente personale, carattere continuativo e organizzazione delle modalità di esecuzione da parte del committente. Il Ministero del Lavoro ricorda che, dopo le modifiche del 2019, non è più necessario che l’etero-organizzazione riguardi specificamente tempi e luogo di lavoro.
Gli indicatori “8 mesi” e “80% del fatturato” sono ancora validi?
No, non vanno usati come test automatico attuale. I vecchi parametri collegati alla durata della collaborazione e alla percentuale di fatturato verso lo stesso committente appartengono alla disciplina precedente e non sono oggi il criterio normativo con cui si decide se una collaborazione è etero-organizzata o subordinata.
Per questo non è corretto concludere che una Partita IVA sia “falsa” soltanto perché lavora per lo stesso cliente per più di otto mesi oppure perché quel cliente genera oltre l’80% del fatturato.
La collaborazione con un solo cliente può essere continuativa?
Sì. Una collaborazione può durare anche un anno o più e restare genuinamente autonoma. La continuità, presa da sola, non basta a qualificare il rapporto come subordinato.
È però essenziale che l’autonomia sia reale: il professionista deve svolgere la propria attività senza essere semplicemente inserito nell’organizzazione del cliente come un dipendente. Se il committente organizza in concreto le modalità di esecuzione di una prestazione continuativa e prevalentemente personale, la situazione richiede una verifica lavoristica specifica.
Unico cliente tedesco o di un altro Paese UE
Se il tuo unico cliente è una società tedesca o di un altro Stato UE, indipendente dai tuoi attuali o precedenti rapporti di lavoro, il fatto che sia l’unico committente non impedisce il regime forfettario. Cambiano invece gli adempimenti legati alle operazioni con l’estero.
Per i servizi B2B verso soggetti passivi UE bisogna verificare, in base all’operazione, identificazione del cliente, VIES, corretta fatturazione e gli eventuali obblighi Intrastat. Per non confondere questo tema con la monocommittenza puoi approfondire nella guida sulle operazioni con l’estero nel regime forfettario.
Quattro esempi pratici
- Consulente con un solo cliente mai stato datore di lavoro: la monocommittenza non esclude da sola il forfettario.
- Professionista che percepisce il 70% dall’ex datore rilevante e il 30% da un nuovo cliente: il fatto di avere due clienti non evita la possibile causa ostativa, perché la prevalenza può superare il 50%.
- Professionista che percepisce il 40% dall’ex datore rilevante e il 60% da clienti indipendenti: sotto il profilo della prevalenza economica non viene superata la soglia del 50%, ferma la verifica delle altre condizioni.
- Professionista con un solo cliente tedesco indipendente: nessun divieto fiscale legato al numero di clienti, ma vanno gestite correttamente le operazioni estere.
Cosa controllare prima di lavorare con un solo committente
- se il cliente è il tuo datore di lavoro attuale o lo è stato nei due precedenti periodi d’imposta;
- la percentuale dei ricavi o compensi che prevedibilmente e poi effettivamente deriva da quel rapporto;
- se il contratto e il lavoro concreto conservano una reale autonomia;
- se il committente organizza le modalità con cui svolgi una prestazione personale e continuativa;
- per il cliente estero, gli adempimenti IVA, VIES e Intrastat effettivamente applicabili.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014 – disciplina del regime forfettario.
- Agenzia delle Entrate – Circolare 9/E del 10 aprile 2019.
- Ministero del Lavoro – collaborazioni coordinate e continuative.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
